Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3596 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2   Num. 3596  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
R.G.N. 22137/21 U.P. 30/1/2024
Vendita -Preliminare -Deposito cauzionale -Ripetizione
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22137NUMERO_DOCUMENTO2021) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-intimata –
avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  RAGIONE_SOCIALE  n. 116/2021, pubblicata il 2 febbraio 2021;
udita la  relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
sentite le conclusioni rassegnate  nel  corso  dell’udienza pubblica  dal  P.M.,  in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto;
richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 28452/2022,  depositata  il  30  settembre  2022,  all’esito  della camera di consiglio non partecipata dell’8 aprile 2022, di rimessione alla pubblica udienza.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2013, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO al fine di sentire accertare la legittimità del recesso esercitato dal preliminare di vendita immobiliare concluso il 9 giugno 2011, nella qualità di promissaria acquirente, per inadempimento del promittente alienante, con la condanna, per l’effetto, del convenuto al pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di esazione del doppio della caparra confirmatoria versata.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale contestava le pretese di parte attrice e, in specie, obiettava che, come  risultava  dagli  atti,  la  COGNOME  non  aveva  effettuato  alcun pagamento in favore del convenuto, dal momento che gli assegni, alcuni  dei  quali  antecedenti  alla  data  della  sottoscrizione  del preliminare,  erano  stati  tutti  emessi  in  favore  dell’RAGIONE_SOCIALE,  sicché  doveva  essere
escluso  che  la  dazione  potesse  essere  ascritta  al  versamento  di una caparra confirmatoria.
Evidenziava,  altresì,  che  aveva,  a  propria  volta,  stipulato preliminare  di  acquisto  di  un  immobile  da  frazionare  e  che, pertanto,  nel  preliminare  sottoscritto  con  la  COGNOME  era  precisato che non era il proprietario del bene.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande di controparte e, in  via  subordinata,  che  la  condanna  fosse  disposta  nei  limiti dell’importo di euro 20.000,00, a titolo risarcitorio.
Quindi,  il  Tribunale  adito,  con  sentenza  n.  2945/2017, depositata il 17 ottobre 2017, dichiarava la legittimità del recesso dal  contratto  preliminare  di  vendita  esercitato  dalla  COGNOME  e condannava  il  COGNOME  al  pagamento,  in  favore  dell’attrice,  della somma  di  euro  40.000,00,  oltre  interessi  legali  dalla  notifica dell’atto di citazione al saldo, a titolo di esazione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta.
2. -Con  atto  di  citazione  notificato  il  17  novembre  2017, proponeva  appello  avverso  la  pronuncia  di  prime  cure  COGNOME NOME, il quale lamentava  l’erronea qualificazione  come caparra confirmatoria della dazione di denaro effettuata da COGNOME NOME in favore della mediatrice RAGIONE_SOCIALE  e  la  completa  omissione  di  alcuna  indagine  sulla  reale intenzione  delle  parti,  all’esito  dell’interpretazione  degli  accordi convenzionali.
Si  costituiva  nel  giudizio  di  impugnazione  COGNOME  NOME, la quale concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, nel merito, per il suo rigetto.
Decidendo  sul  gravame  interposto,  la  Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di  ragione  l’appello  e,  per  l’effetto,  in  parziale  riforma  della sentenza impugnata, condannava COGNOME NOME al pagamento, in favore di COGNOME NOME, del minor importo di  euro  20.000,00,  a  titolo  di  restituzione  della  somma  versata quale deposito cauzionale, in ragione della risoluzione del preliminare imputabile al promittente venditore.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che, in adesione alle censure mosse dall’appellante in relazione alla qualificazione come caparra confirmatoria della dazione di denaro pari ad euro 20.000,00, effettuata a mezzo assegno bancario, da una complessiva lettura delle clausole negoziali emergeva che, mentre a pag. 2, nella sezione prezzo e pagamento, le parti avevano dichiarato che ‘euro 20.000 (ventimila) vengono versate alla firma come ca parra  a mezzo di assegni bancari’, la postilla  manoscritta a pag. 4, specificamente sottoscritta dai contraenti, aveva previsto ‘Si precisa che le somme vengono incassate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di deposito cauzionale e computate nel prezzo del rogito definitivo’; b ) che, pertanto, si rinveniva una discrepanza in ordine alla qualificazione del versamento della somma di euro 20.000,00, contrasto che doveva essere risolto attribuendo prevalenza al tenore della clausola manoscritta apposta in calce, richiamata a mezzo dell’asterisco, la quale prevaleva sulla clausola prestampata; c ) che, inoltre, significativamente l’assegno in oggetto era stato emesso il 16 giugno 2011, ossia a distanza di 7 giorni dalla stipula del
preliminare e non contestualmente alla conclusione del contratto, come indicato dall’art. 1385 c.c., mentre la dazione differita, in tutto od in parte, avrebbe precluso la produzione degli effetti sanciti dall’art. 1385, secondo comma, c.c.; d ) che, in conseguenza, l’assenza di contestualità fra la conclusione del contratto e la consegna dell’assegno, valutata unitamente alla mancanza di una manifestazione univoca in ordine alla pattuizione di una caparra confirmatoria, impediva di ritenere che, nel caso specifico, si fossero prodotti gli effetti di cui all’art. 1385, secondo comma, c.c., sicché non poteva essere accolta la domanda diretta ad ottenere il doppio dell’importo versato; e ) che, nondimeno, doveva essere accolta l’istanza di restituzione, in favore della promissaria acquirente, della somma versata, domanda che doveva reputarsi inclusa nella domanda di restituzione del doppio della caparra stessa; f ) che la parte appellata aveva corrisposto la somma al promittente venditore secondo le modalità pattuite dalle parti in contratto, vale a dire mediante assegno intestato alla RAGIONE_SOCIALE, con l’effetto che del mancato versamento dell’importo da parte del terzo il COGNOME avrebbe dovuto dolersi solo con la mediatrice; g ) che, essendo venuto meno, a seguito del legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso, il titolo in forza del quale la consegna di detto importo era avvenuta, COGNOME NOME doveva essere condannato al pagamento, a vantaggio di COGNOME NOME, della somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione al saldo.
3. -Avverso  la  sentenza  d’appello  ha  proposto  ricorso  per cassazione, affidato ad un unico motivo, COGNOME NOME.
È rimasta intimata NOME.
4. -Con ordinanza interlocutoria n. 28452/2022, depositata il  30  settembre  2022,  all’esito  della  camera  di  consiglio  non partecipata  dell’8  aprile  2022,  questa  Corte  ha  rimesso  la  causa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte di merito ritenuto che il promittente alienante fosse legittimato passivo nei confronti della domanda di restituzione delle somme versate dalla promissaria acquirente, mentre, in realtà, questi non avrebbe ricevuto alcuna somma, invece corrisposta alla mediatrice, né la mediatrice avrebbe agito quale rappresentante del creditore, spendendone il nome.
Obietta il ricorrente che l’importo emarginato sarebbe stato, di  comune  accordo,  versato  alla  RAGIONE_SOCIALE,  a titolo di deposito cauzionale da computare nel prezzo al momento della stipula del definitivo, sicché l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe assunto il ruolo di depositario degli importi corrisposti, così come per  le  restanti  somme  versate,  alcune  delle  quali  prima  della stipula del preliminare, comprensive delle provvigioni spettanti al mediatore.
Assume, infine, l’istante che tale quadro descrittivo sarebbe stato suffragato dalla pronuncia  di assoluzione dal reato di concorso in truffa n. 1795/2015 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in sede
penale, la quale avrebbe individuato le ragioni dell’emissione degli assegni a saldo del prezzo in favore della mediatrice e del relativo incasso prima della conclusione del preliminare, elementi del tutto trascurati dalla pronuncia impugnata.
1.1. -Il motivo è fondato.
Infatti, la Corte territoriale non dà alcuna contezza dell’esistenza  di  un  potere  rappresentativo  della  mediatrice  ad incassare la somma  contestata in  nome e per conto del promittente venditore.
Sicché difetta alcun elemento di collegamento che consenta di ritenere che, a fronte del dato pacifico del versamento di tale somma mediante assegno bancario intestato all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE,  a  titolo  di  deposito  cauzionale  da  computare  nel prezzo  del  rogito  definitivo,  la  pretesa  di  ripetizione  dovesse essere esercitata verso il promittente alienante.
Infatti, rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo è  passivamente  legittimato  solo  il  soggetto  che  ha  ricevuto  la somma che  si  assume  essere  non  dovuta,  come  si  evince  dalla formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023; Sez. L, Ordinanza n. 610 del 14/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 25170 del 07/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11073 del 15/07/2003).
Solo  ove  vi  fosse  stato  uno  specifico  mandato  all’incasso ovvero  il  conferimento  di  un  espresso  potere  rappresentativo, dell’azione di ripetizione avrebbe dovuto rispondere il mandante o il rappresentato.
Ed invero, ex latere accipientis , l’azione di indebito oggettivo ex art. 2033  c.c.  deve essere rivolta all’effettivo
accipiens , essendo inconferente la prova del materiale trasferimento delle somme dal mandatario all’incasso al creditore mandante (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13829 del 23/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 5926 del 27/05/1995). Risponde, difatti, ad un principio AVV_NOTAIO in tema di rappresentanza volontaria che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante, con spendita del nome del rappresentato, si producano direttamente nel patrimonio di quest’ultimo.
Ne  consegue  che  deve  essere  esclusa  la  legittimazione passiva  in  proprio  del  rappresentante  in  un’azione  promossa  ai sensi  dell’art.  2033  c.c.  al  fine  di  ottenere  la  restituzione  di somme versate al medesimo  in  tale  specifica  qualità,  spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4862 del 23/02/2021).
Nella fattispecie, e in adesione ai precetti innanzi enunciati, la  somma  di  euro  20.000,00  risulta  incassata  dall’RAGIONE_SOCIALE,  a  titolo  di  deposito cauzionale,  con  la  previsione  che  tale  versamento  sarebbe  stato computato nella determinazione del prezzo complessivo da corrispondere al momento della stipula del definitivo.
In  mancanza  di  alcun  riferimento,  neanche  implicito,  alla circostanza che tale incasso, per il titolo dedotto ( recte deposito cauzionale, a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno  del  cauzionante:  Cass.  Sez.  3,  Sentenza  n.  6966  del 22/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4411 del 04/03/2004; Sez. 1, Sentenza  n.  2005  del  18/06/1968),  avvenisse  in  nome  e  per
conto  del  promittente  alienante,  il  depositario  doveva  essere identificato direttamente nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe corrisposto la somma all’alienante al tempo della conclusione del contratto definitivo.
E tanto in quanto, in caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, quando non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che sia stata apposta un’apposita clausola derogatoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17512 del 23/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 5843 del 20/04/2001; Sez. 1, Sentenza n. 12552 del 22/09/2000).
2. -In  definitiva,  il  ricorso  deve  trovare  accoglimento,  nei sensi di cui in motivazione.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata, con rinvio  della  causa  alla  Corte  d’appello  di  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto  e  tenendo  conto  dei  rilievi  svolti,  provvedendo  anche  alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
‘Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal  promissario  acquirente  in  favore  dell’RAGIONE_SOCIALE, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza  del  promittente  alienante,  l’azione  di  ripetizione dell’indebito  oggettivo  in  ordine  alla  somma  versata,  di  cui  si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l’RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva’.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  il  ricorso,  cassa  la sentenza  impugnata  e  rinvia  la  causa  alla  Corte  d’appello  di RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa  composizione,  anche  per  la  pronuncia  sulle spese del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda