Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31452 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31452 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17847-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5964/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2017 R.G.N. 6982/2012;
Oggetto
R.G.N. 17847/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza dell’11.12.17, la corte d’appello di Napoli, in riforma di sentenza del 7.2.12 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di pensione del professionista in epigrafe ed accolto la domanda subordinata di restituzione dei contributi versati per l’importo di euro 62.956.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non raggiunto il minimo contributivo utile a seguito di annullamento degli anni di iscrizione dal 1982 al 2007 per incompatibilità con l’attività di socio amministratore di s.n.c. ed ha ritenuto i contributi indebitamente versati ripetibili ex art. 2033 c.c. con interessi dalla domanda (ritenendo invece inapplicabile la disciplina speciale della restituzione dei contributi prevista per il caso della non maturazione del diritto alla pensione, disciplina che prevede gli interessi legali dalla data dei versamenti).
Avverso tale sentenza ricorre il professionista per un motivo, cui resiste la cassa con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Occorre rilevare preliminarmente che il controricorrente ha eccepito la tardività della notifica del ricorso. L’eccezione va disattesa, in quanto dagli atti risulta che la notifica, fatta nel termine all’avvocato della parte ma ad indirizzo erroneo, è stat a poi effettuata nuovamente in modo corretto, in tempi di riattivazione del procedimento notificatorio congrui alla luce di
Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009 (Rv. 609264 – 01) e
Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016 (Rv. 640441 – 01).
Il motivo di ricorso, che deduce violazione dell’articolo 22 comma 3 legge 21 dell’86 nonché 27 del regolamento della
Cassa sulla decorrenza degli interessi, è infondato.
Invero, è regola generale per l’ indebito in materia contributiva previdenziale l’applicazione del l ‘art. 2033 c.c. .
La norma prevede che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Questa Corte ha in tema precisato (Sez. 1 – , Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024, Rv. 671331 – 02) che, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell’ accipiens , rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell’effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l’art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest’ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l’ accipiens , al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo. Nella specifica materia contributiva, poi, si è affermato (Sez. L, Sentenza n. 17848 del 31/07/2009, Rv. 609606 – 01) che, in caso di ripetizione di somme indebitamente versate per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., decorrono dalla data dei pagamenti solo in ipotesi di malafede dell’ accipiens , mentre in caso di sua buona fede (la quale si presume in difetto di specifiche prove contrarie) o di mancanza di prova della sua mala fede, detti interessi
decorrono dalla domanda amministrativa o, in mancanza di essa, dalla domanda giudiziale.
La buona fede è del resto indubitabile quando il pagamento risulti dovuto all’epoca in cui è effettuato e solo in epoca successiva emerga il carattere indebito dello stesso (per un’applicazione del principio alle sopravvenienze, v. Sez. L, Sentenza n. 20373 del 28/09/2007, Rv. 599982 -01, in tema di interessi sulle somme da rimborsare a seguito di pronunce della Corte costituzionale, riconosciuti dalla sentenza a decorrere dalla domanda).
Applicati tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che l’indebito è sorto a seguito del mancato raggiungimento del minimo contributivo utile alla prestazione pensionistica in ragione dell’annullamento degli anni di iscrizione del professionista dal 1982 al 2007 per incompatibilità con l’attività di socio amministratore di s.n.RAGIONE_SOCIALE e dunque si è verificato per situazione del tutto inidonea a far configurare una mala fede dell’ accipiens , che al contrario aveva regolarmente ricevuto i pagamenti in vista della corretta costituzione di una posizione previdenziale utile.
Gli interessi non possono che decorrere pertanto dalla data della domanda di ripetizione dell’indebito ai sensi della richiamata disposizione del codice.
Infine, la corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione analogica delle disposizioni regolamentari della cassa in materia di restituzione di contributi indebiti non piu’ utili, posto da un lato la differenza delle due fattispecie (non essendovi qui contributi rivelatisi inutili ma contributi non dovuti all’esito dell’annullamento della posizione contributiva) e, dall’ altro lato, il carattere eccezionale della disposizione regolamentare, che deroga alla generale norma dell’art. 2033
c.c. (Per un’interpretazione restrittiva delle disposizion i speciali in materia di indebito pagamento di contributi a Casse di professionisti v. Sez. L, Sentenza n. 17232 del 22/07/2010, Rv. 614731 -01).
In tal senso, Sez. L, Sentenza n. 7830 del 15/04/2005 (Rv. 580501 – 01) ha già affermato che, nell’ipotesi di indebito versamento di contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (nella specie per sopravvenuta cancellazione conseguente all’accertamento negativo del requisito dell’esercizio della professione), ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., il debito dell’ accipiens – che non sia in mala fede – pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi dal momento del pagamento, ma dalla proposizione della domanda giudiziale, non trovando applicazione la disposizione speciale (art. 21, comma primo, legge n. 21 del 1986), secondo cui gli interessi decorrono dal primo gennaio successivo alla data dei versamenti, che riguarda solo l’ipotesi di coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione.
Per tutto quanto detto il ricorso va rigettato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno