Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16849 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35899-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo PresidRAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 131/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/06/2018 R.G.N. 264/2015;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/02/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva accolto la domanda RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE di riliquidazione del trattamento di pensione in ragione dei contributi versati ed accreditati nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983 mentre aveva respinto la richiesta di riconoscimento di un ulteriore periodo di contribuzione (dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1982 e dal 1° gennaio 1984 al 31 ottobre 1987);
la Corte di appello ha osservato che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva operato la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione, subentrando all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dei dirigenti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa documentazione e RAGIONE_SOCIALEe informazioni ottenute da quest’ultimo. A tale riguardo, la Corte di appello attribuiva, in uno ad altri elementi di giudizio, maggior rilievo probatorio alla certificazione, rilasciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge nr.88 del 1989, in base alla quale risultava un’anzianità contributiva per il solo periodo dal 1° novembre 1987 al 31 luglio del 1992, rispetto ad un’altra attestazione , priva di valore certificativo, dalla quale emergeva una differRAGIONE_SOCIALE situazione;
in particolare, la Corte territoriale rilevava che la documentazione prescelta era stata recapitata personalmRAGIONE_SOCIALE al ricorrRAGIONE_SOCIALE e in alcun modo contestata. Quest’ultimo, all’esito RAGIONE_SOCIALEa stessa, non aveva , infatti, richiesto alcuna informazione; pertanto, correttamRAGIONE_SOCIALE, già in primo grado, era stata valorizzata rispetto all’altra;
la Corte d’appello escludeva che gli altri documenti prodotti in causa fossero idonei a provare l’esistenza, per ulteriori periodi, di un rapporto di lavoro subordinato;
in ultimo, la Corte territoriale riteneva che la domanda di restituzione dei contributi indebitamRAGIONE_SOCIALE versati fosse prescritta al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 23 ottobre 2009. Il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decorreva dalla data di pagamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione indebita e, comunque, sicuramRAGIONE_SOCIALE dal momento in cui l’interessato, ricevuto l’estratto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , nel settembre del 1994, aveva avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di un rapporto contributivo ante 1987;
avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte privata con tre motivi;
ha resistito con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo è dedotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod.civ, RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost . , RAGIONE_SOCIALE‘art 38 Cost ., degli artt. 2094, 2115 e 2116 cod.civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 1338 del 1962 nonché -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. l’ omesso esame di fatto decisivo e oggetto di discussione;
assume il ricorrRAGIONE_SOCIALE di aver prodotto, in giudizio, una serie di documenti idonei a dar conto del buon diritto e che, dunque, a quel punto sarebbe stato onere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepire i fatti impeditivi di quel diritto;
per la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, tanto il giudice di primo grado che la Corte di appello non avevano correttamRAGIONE_SOCIALE applicato la regola di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, completamRAGIONE_SOCIALE trascurando gli elementi di prova portati dal ricorrRAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 88 del 1989 ;
il ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte di appello avrebbe preso in considerazione due estratti e poi considerato decisivo uno di essi, solo perché redatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 di cui in rubrica. Il ricorrRAGIONE_SOCIALE censura la scelta del giudice di merito in quanto le certificazioni dovevano essere parimenti valutate, senza una aprioristica prevalenza di quella rilasciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 54 cit.;
le censure dei due motivi, da esaminarsi congiuntamRAGIONE_SOCIALE, sono complessivamRAGIONE_SOCIALE da respingere;
per come argomentati, infatti, i rilievi non evidenziano errori nell’applicazione di norme di legge o di principi elaborati da questa Corte ma tendono essenzialmRAGIONE_SOCIALE ad una rivalutazione degli elementi di giudizio, non consentita in questa sede, soprattutto in presenza di una pronuncia cd. «doppia conforme»;
in particolare, le critiche rivolte agli estratti contributivi non riguardano il valore probatorio da attribuire agli stessi ( in argomento, v. Cass. nr. 6643 del 2020) ma l’attività di selezione, nel concreto effettuata, di uno di essi, come fonte di prova;
in realtà, la Corte del merito ha considerato entrambi i documenti che, a suo tempo, erano stati rilasciati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , per poi privilegiare, in uno agli altri elementi di giudizio, le risultanze di un documento piuttosto che quelle del l’altro. A base del decisum , c’è una complessiva attività valutativa e non l’at tribuzione di un valore probatorio non consentito al l’ estratto certificativo rilasciato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54;
18. con il terzo motivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c od.civ . e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, del DPR nr. 818 del 1958;
parte ricorrRAGIONE_SOCIALE contesta la statuizione di insussistenza del diritto alla restituzione dei contributi indebitamRAGIONE_SOCIALE versati;
20. sotto un primo profilo, assume l’errata individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale che andava fissata al momento di liquidazione del trattamento pensionistico. Solo in tale momento, sarebbe stato possibile esercitare il diritto alla restituzione dei contributi;
21. sotto un diverso profilo, richiama la disposizione d ell’art. 8 indicato in rubrica ed assume che la stessa delinea un meccanismo legale di restituzione dei contributi versati in eccedenza al momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione;
22. il motivo è infondato;
23. quanto alla decorrenza del termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di restituzione dei contributi divenuti inutilizzabili, la Corte di appello ha individuato un doppio dies a quo. Ha ritenuto che la prescrizione decorresse dalle date di pagamento dei contributi. Ha, però, osservato che, anche a voler far coincidere il dies a quo con il momento di conoscenza RAGIONE_SOCIALEa inutilizzabilità dei contributi e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘ indebito, lo stesso era, nella fattispecie concreta, ampiamRAGIONE_SOCIALE decorso. La conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘indebito doveva fissarsi al settembre del 1994, quando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato l’ insussistenza del rapporto assicurativo/contributivo per gli anni antecedenti al 1987;
24. si tratta, con riferimento a tale ultimo accertamento, di un giudizio di fatto, non adeguatamRAGIONE_SOCIALE scalfito dalle proposte censure. Parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, infatti, si limita a individuare un differRAGIONE_SOCIALE momento di decorrenza del termine prescrizionale ma non chiarisce l’errore di diritto in cui, in ipotesi, sarebbe incorsa la Corte di appello;
25. quanto alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 del D.P.R. nr. 818 del 1957, lo stesso prevede che «I contributi o le quote di contributo indebitamRAGIONE_SOCIALE versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o RAGIONE_SOCIALEa misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.
Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘indebito versamento, l’importo dei contributi versati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d’ufficio all’assicurato o ai suoi superstiti all’atto RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione»;
26. l a giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare la disposizione (in ultimo, Cass. nr. 24540 del 2022), ha ritenuto che stessa realizzasse un meccanismo inteso a far refluire in favore RAGIONE_SOCIALE‘assicurato e non RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gli effetti RAGIONE_SOCIALEa mancata restituzione dei contributi indebitamRAGIONE_SOCIALE versati. Infatti, la norma, da un lato, ha previsto che qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE interv enga dopo cinque anni dall’indebito versamento, i contributi stessi non siano più ripetibili e divengano computabili agli effetti del diritto e/o RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEe prestazioni; dall’altro, ha disposto che i contributi (pur ripetibili ma) non richiesti dal datore di lavoro siano restituiti all’assicurato al momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione;
27. al contempo, però, la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato il carattere eccezionale e di stretta
applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione che presuppone, per la sua applicabilità, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (v. Cass. nr. 12335 del 2010; v. anche Cass. nr. 7830 del 2005; Cass. nr. 13919 del 2001) che, per qualche ragione, dia luogo, ad un versamento non dovuto di contributi all’indicato istituto;
28. la fattispecie concreta, per come rappresentata dagli atti di causa, esula dal perimetro normativo invocato; nel caso di specie, in relazione al periodo controverso, è in contestazione proprio il rapporto assicurativo. Difetta, quindi, il presupposto di applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 8 ;
per quanto innanzi, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024
IL PRESIDENTE NOME COGNOME