Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15511/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Delegato, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente incidentale-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Delegato rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 2679/2021 depositata il 13/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso RAGIONE_SOCIALEa quota parte RAGIONE_SOCIALEa tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo.
Con la sentenza n. 3/2021, il Giudice di Pace condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2679/2021, depositata in data 13.12.2021, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi;
3.1. Propone ricorso incidentale basato su sei motivi la RAGIONE_SOCIALE, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Ad entrambi i ricorsi resistono con controricorso, illustrato da memoria, il COGNOME e il COGNOME.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente in via principale denunzia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102 , dolendosi RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione ‘creativa’ operata nella specie dai giudici di merito.
4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006, dolendosi non essersi considerato che fatto generatore RAGIONE_SOCIALEa tariffa è la titolarità del diritto immobiliare e l’operatività del principio ‘chi inquina paga’.
4.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006, dolendosi non essersi considerato che il corrispettivo di cui è chiesta la restituzione attiene ai costi operativi RAGIONE_SOCIALE‘intera depurazione d’ambito, sui quali il depuratore ‘incapace’ di Riva Trigoso incide percentualmente in misura modestissima.
4.4. Con il quarto motivo l’omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa
applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 29/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.Lgs. 152/2006 , dolendosi RAGIONE_SOCIALE‘erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali e probatorie.
4.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.lgs. 152/2006, dolendosi non essersi considerato che la tariffa è dovuta anche solo per il servizio d’ambito.
4.6. Con il sesto motivo denunzia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c. , dolendosi essersi erroneamente affermato essere la prescrizione non già quinquennale bensì decennale.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati atteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 24312/2014;Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023;
Va al riguardo in particolare ribadito che:
ii) la portata RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 355 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento RAGIONE_SOCIALEo stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza RAGIONE_SOCIALEa controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge;
iii) il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza RAGIONE_SOCIALEa controprestazione, l’imposizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota riferita a detto servizio;
iv) il pagamento non è più un tributo, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa;
gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d’azienda, essi gravano sulla parte subentrante;
vi) la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello – più breve – fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;.
5.1. Con il settimo motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 190 c.p .c., dolendosi RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per essere stata pubblicata prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del deposito degli scritti difensionali.
Il motivo è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità .
Come la sentenza CEDU 28 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE e altri c/ Italia ha affermato il fine legittimo del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione RAGIONE_SOCIALE‘attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto e alla corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda i motivi di doglianza articolati nel ricorso per cassazione ne segnali specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950)
Il che nella specie invero difetta.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.
Propone ricorso incidentale, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria, la RAGIONE_SOCIALE
6.1. In data 17 ottobre 2023 il difensore RAGIONE_SOCIALEa medesima ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione, in data 14 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale.
Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di cassazione proposto dalla ricorrente incidentale.
7.1. Le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione tra le ricorrenti, principale e incidentale. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a favore dei controricorrenti COGNOME e COGNOME e a solidale carico RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti -in via principale e incidentale- seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
7.2. N on è dovuto dalla ricorrente incidentale, in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non integrando ipotesi che lo prevedono (v. Cass. sez. 61, ord. 12 novembre 2015 n. 23175).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara estinto per rinuncia il ricorso incidentale. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 1.900,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti COGNOME e COGNOME, da distrarsi in favore del difensore avvocato NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza