Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28514 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28514 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30674/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALE
-intimato- avverso SRAGIONE_SOCIALENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 456/2017 depositata il 20/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 20 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Potenza, pronunciando per quanto rileva in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Potenza, ha respinto la domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEa collezione RAGIONE_SOCIALE, consistente in opere artistiche e bibliografiche, con integrale compensazione di spese.
– Non spiega difese il RAGIONE_SOCIALE intimato.
CONSIDERATO CHE
3. – Il primo mezzo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 111, sesto comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., in relazione all’articolo 118, primo comma, disp. att. c.p.c., violazione e falsa applicazione e/o travisamento dei fatti in relazione all’articolo 183, quinto comma, c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 116 c.p.c.
Il secondo mezzo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1. – È inammissibile il primo mezzo.
All’esito di un giudizio, dipanatosi anche in una questione di costituzionalità che il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha giudicato inammissibile per difetto di rilevanza, giudizio che non interessa qui riassumere in dettaglio atteso il contenuto RAGIONE_SOCIALEe due censure in esame, la Corte
d’appello di Potenza ha riformato la statuizione adottata dal primo giudice di condanna del RAGIONE_SOCIALE alla « restituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ».
Il motivo in esame attacca l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda sottoposta alla Corte d’appello, laddove quest’ultima aveva ritenuto « la mancanza di una specifica domanda di restituzione », e censura altresì l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata laddove aveva affermato che la sentenza di primo grado fosse contraddittoria.
L’inammissibilità discende dal rilievo che le due rationes decidendi investite dall’impugnazione – erroneità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata dall’E nte originario attore e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa statuizione adottata dal Tribunale – non attingono l’ulteriore fondamento logico-giuridico RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, di per sé idoneo a sostenerla, avendo la Corte territoriale ritenuto che « la questione, come ebbe a rilevare già il Consiglio di Stato nel parere reso il 27/2/1970, non può avere che un’unica soluzione, ‘di fronte ad una espressa volontà del legislatore, altro rimedio non può esserci, per restituire i RAGIONE_SOCIALE alla loro sede originaria (nel comune di Palazzo San Gervasio), fuorché quello di una norma legislativa derogativa RAGIONE_SOCIALEa legge 13 luglio 1939 n. 1082′. D’altra parte, per un verso, il pacifico rilievo pubblicistico RAGIONE_SOCIALEe opere e, per l’altro, la mancata specifica indicazione degli immobili in cui restituire e collocare la collezione … non possono che indicare che il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘ente, e del suo patrimonio, coinvolgono valutazioni che spettano esclusivamente al legislatore il quale può disporre l’abrogazione RAGIONE_SOCIALEa norma ».
E cioè , dopo aver affermato che l’RAGIONE_SOCIALE originario attore non aveva spiegato una domanda di restituzione ed aver aggiunto che la statuizione sul punto del Tribunale era contraddittoria, la Corte d’appello ha ritenuto che detta domanda fosse in ogni caso da rigett are in ragione RAGIONE_SOCIALE‘espressa previsione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 luglio 1939, n. 1082, secondo cui: « La ‘RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE con sede in INDIRIZZO, eretta in ente morale con R. decreto 8 luglio 1914, n. 963, è trasfer ita a Matera. Il RAGIONE_SOCIALE destinerà all’uopo i locali adatti in materia ed ha facoltà di aggregare la biblioteca e la RAGIONE_SOCIALE ad altre istituzioni similari RAGIONE_SOCIALEa città ». Secondo la Corte d’appello, dunque, poiché la biblioteca e RAGIONE_SOCIALE era stata trasferita per legge a Matera, il compendio costituito da biblioteca e RAGIONE_SOCIALE non poteva essere restituito a INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, per di più senza specificazione del luogo, « non emergendo dagli atti sugli immobili indicati dal testatore… siano rimasti nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ».
Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).
4.2. – È in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile il secondo mezzo.
Con esso si sostiene che la Corte territoriale avrebbe « introdotto un nuovo tema sul quale ha soffermato la propria attenzione sul quale, invece, nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti in causa ha chiesto un pronunciamento: trattasi RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE », mentre risulterebbe « pacifica ed incontestata l’esistenza di immobili siti in INDIRIZZO, ove riallocare il patrimonio appartenente alla RAGIONE_SOCIALE ».
La censura, per quanto volta a sostenere che il giudice di merito avrebbe introdotto d’ufficio una questione nuova, non d edotta dalle
parti, è spiegata contro l’evidenza, dunque manifestamente infondata, giacché la decisione si fonda esattamente sul dato normativo il cui significato è stato fatto oggetto del contendere, ossia il citato articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 luglio 1939, n. 1082, che la Corte territoriale ha inteso come volta a disporre che il compendio costituito da biblioteca e RAGIONE_SOCIALE, avendo trovato collocazione per volontà del legislatore in Matera, non potesse essere restituito in INDIRIZZO, presso l’En te.
Dopodiché, l’ulteriore considerazione concernente la mancanza di elementi tali da dimostrare che gli « immobili indicati dal testatore… siano rimasti nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE », risulta svolta ad abundantiam , sicché la relativa censura è inammissibile per carenza di interesse.
6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023.