Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34442 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34442 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11835/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FOGGIA n. 30/2013 depositato il 05/03/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con domanda tardiva ex art. 101 l.fall. il Comune di Torre Santa Susanna (di seguito Comune) chiese al Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito Fallimento) la restituzione
della banca dati completa, in formato Access o Excel, dei software gestionali predisposti da RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria della riscossione, relativamente ai servizi per la gestione dell’accertamento e della riscossione delle imposte nel periodo 29 ottobre 2010 (inizio della concessione) – 11 ottobre 2012 (data di risoluzione del contratto per inadempimento della concessionaria); in subordine chiese l’ammissione al passivo per la somma di euro 120.995,26 pari al danno subito dalla mancata riconsegna della documentazione richiesta.
1.1. -Il giudice delegato respinse la domanda per difetto di prova sulla proprietà in capo al Comune dei documenti richiesti, sulla loro formazione o creazione da parte del Comune e sulla loro successiva consegna al concessionario, oltre che per mancanza di una indicazione specifica e dettagliata dei documenti medesimi.
1.2. -Il Comune propose opposizione allo stato passivo, con rinuncia alla domanda subordinata, e il Fallimento opposto chiese il rigetto della domanda di restituzione, ribadendo che l’opponente non aveva né indicato in maniera specifica i beni rivendicati né dimostrato di esserne proprietario.
1.3. -Con il decreto indicato in epigrafe il tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione, ritenendo pacifico il pregresso rapporto di concessione inter partes e provata la titolarità in capo al Comune della documentazione formata da NOME in esecuzione del servizio affidatole, alla luce: i) dell’art. 3 del contratto di concessione dei servizi, avente data certa anteriore al fallimento, che prevedeva l’accettazione da parte di NOME del capitolato d’oneri; ii) del l’art. 8 , ultimo comma, del capitolato speciale di appalto, il quale prevedeva che « alla scadenza del contratto tutta la banca dati costituita ed i software gestionali rimangono di proprietà del Comune », con onere di NOME di fornire tutti i tracciati dei codici per effettuare la conversione dei programmi informatici del Comune, e che, qualora ciò fosse risultato impossibile o antieconomico, sarebbe rimasta a carico di NOME l’immissione di tutti i dati necessari nel sistema informativo comunale; iii) dell’art. 21 dello stesso capitolato, il quale prevedeva che « in caso di risoluzione il Comune ha diritto a procedere all’immediata
acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore »; iv) del fatto che la figura del concessionario per la riscossione può essere ricondotta a quella del mandatario, con applicazione dell’ obbligo previsto dall’art. 1713 c.c. di rendere il conto dell’operato al momento della cessazione del rapporto e di consegnare al mandante ogni documento relativo all’esecuzione totale o parziale dell’incarico ; v) del fatto che l’onere di indicazione specifica e dettagliata dei singoli documenti non poteva essere posto a carico del Comune, trattandosi di documentazione formata da NOME durante l’esecuzione del mandato di riscossione affidatole; vi) del fatto che, per analoghe ragioni, della ‘confusione’ esistente nella documentazione rinvenuta dal curatore RAGIONE_SOCIALE il Comune non può rispondere, né patirne le conseguenze.
Di qui l’ ordine impartito al Fallimento di restituire al Comune tutta la documentazione richiesta.
-Avverso tale decisione il Fallimento propone ricorso per cassazione in tre motivi, illustrato da memoria. Il Comune intimato non svolge difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 88 e 103 L.F. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», per avere il tribunale accolto l’opposizione nonostante il difetto del presupposto della domanda di rivendica, e cioè che il bene rivendicato sia stato fisicamente reperito ed inventariato dal curatore RAGIONE_SOCIALE, mentre nel caso in esame sarebbe pacifico che i beni rivendicati non erano stati acquisiti all ‘attivo RAGIONE_SOCIALE, come dimostrerebbe il fatto: a) che il Comune ha rifiutato di sottoscrivere il Protocollo di intesa proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tutti gli enti impositori, per ricercare insieme i documenti da riconsegnare, « a fronte della compartecipazione di ciascun ente alle relative spese » e con rinuncia ad ogni contenzioso; b) che inizialmente il Comune aveva chiesto in subordine l’ammissione al passivo per il pregiudizio che la mancata restituzione dei documenti richiesti avrebbe arrecato al servizio di riscossione.
2.2. -Il secondo mezzo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 88 e 103 L.F. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», ripropone la stessa censura sotto il profilo dell’omessa considerazione «che i beni chiesti in restituzione (…) non sono stati mai inventariati».
2.3. -Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 2704 c.c., 93, 99 e 103 l.fall., nella parte in cui il tribunale afferma che, trattandosi di documenti formati da NOME, il Comune non poteva descriverli con maggiore precisione; rilievo semmai valido per i documenti formati da NOME nel corso della gestione del servizio, non anche per le ‘ liste di carico ‘ asseritamente formate dal Comune e consegnate a NOME; di conseguenza, il tribunale non avrebbe potuto ordinare alla RAGIONE_SOCIALE la restituzione di documenti (quali la banca dati in formato Access o Excel e i relativi software gestionali) che l’Ente non ha mai dimostrato, con atto avente data certa, di aver formato e consegnato al Concessionario, a tal fine risultando inidonee le tre determine dirigenziali, in quanto atti di formazione unilaterale.
Si contesta anche il richiamo alle norme privatistiche sul mandato, poiché tra concedente e concessionario si instaura un rapporto concessorio conformato alle potestà di diritto pubblico, in quanto finalizzato a riscuotere i tributi, con l’obbligo di riversarli all’ente impositore, detratto l’aggio convenuto.
-I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, mentre il terzo è infondato.
3.1. -Con riguardo ai primi due mezzi è sufficiente rilevare che la questione dell’inventariazione o meno dei beni non è stata esaminata dal tribunale e che il ricorrente non indica in quale esatta sede processuale l’abbia posta, non chiarendo, in particolare, se quella che viene indicata come ‘memoria difensiva’ coincida con l’atto di costituzione del Fallimento nel giudizio di opposizione, tempestivamente depositato, ovvero con un atto di costituzione tardivo o con un successivo atto difensivo di cui il tribunale non ha tenuto conto per la novità e/o la tardività delle contestazioni che vi erano contenute.
3.2. -Né le circostanze allegate dal ricorrente a supporto del proprio assunto (e cioè il fatto che il Comune abbia rifiutato di sottoscrivere il protocollo di intesa predisposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ed abbia formulato una domanda subordinata di ammissione al passivo per il danno da mancata restituzione dei documenti, poi rinunciata) integrano, come si deduce, la prova della mancata presa in consegna dei beni in questione, ex art. 88 l.fall., e quindi della manca ta inclusione dei beni nell’inventario .
3.3. -L’infondatezza del terzo motivo deriva invece dal quadro probatorio documentale acquisito e valutato dal tribunale. In particolare, per i documenti formati da NOME nel corso della gestione del servizio di riscossione è sufficiente il riferimento alle determine dirigenziali -atti pubblici muniti di data certa -che contengono i criteri per la loro individuazione, mentre per la banca dati e le liste di carico formate dal Comune e consegnate a NOME l’onere di specifica individuazione è stato sufficientemente assolto , tenuto conto che si trattava di documenti elaborati, trattati e modificati nel corso del rapporto concessorio inter partes ; in ogni caso la presenza di quei documenti presso RAGIONE_SOCIALE era del tutto verosimile, poiché altrimenti la concessionaria non avrebbe nemmeno potuto iniziare a gestire la riscossione, con gli effetti che ne conseguono ai fini della deroga alla rigidità probatoria di cui all’art. 621 c.p.c.
In altri termini, il tribunale ha correttamente ritenuto sufficiente la descrizione dei beni chiesti in restituzione, e provata la loro consegna al concessionario, alla luce del contratto di concessione dei servizi , del capitolato d’appalto e delle determine dirigenziali, documenti muniti di data certa anteriore al fallimento. Le ulteriori considerazioni svolte in tema di obblighi del mandatario ex art. 1713 c.c. integrano solo un supporto a tale ratio decidendi .
-Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese del Comune intimato.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.