Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2100 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2100 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19958-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , ASSESSORATO REGIONALE ALLA RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Assessore pro tempore , tutti
Oggetto
RAPPORTO MEDICO CONVENZIONATO
RESTITUTIO IN INTEGRUM
R.G.N. 19958/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/11/2025
CC
rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 142/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 314/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, prof. NOME COGNOME, già ordinario di Anatomia Umana nell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha svolto funzioni assistenziali presso l’RAGIONE_SOCIALE» fino all’8 settembre 2010, data in cui egli comunicava di aver concluso il «programma infradipartimentale di Anatomia Clinica» del quale era responsabile in forza di un «un contratto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica» stipulato nel 2003 con l’RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima , con nota del 15 sette mbre 2010, gli comunicava l’avvio del procedimento di revoca delle funzioni assistenziali, sul presupposto che egli non fosse iscritto all’RAGIONE_SOCIALE e, con delibera del Direttore generale, ne dichiarava la cessazione dalle funzioni assistenziali, con conseguente cessazione del trattamento economico allo stesso spettante a titolo di integrazione RAGIONE_SOCIALE. Contestualmente inoltrava d’ ufficio gli atti RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di RAGIONE_SOCIALE, ipotizzando il reato di esercizio abusivo RAGIONE_SOCIALE professione per mancata iscrizione all’albo , con contestuale danno erariale in ragione delle funzioni svolte sine titulo .
Con decreto del 21 giugno 2012, il GIP presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su conforme richiesta del PM, disponeva
l’archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto di reato ipotizzato. L’RAGIONE_SOCIALE ometteva , tuttavia, di provvedere a conferire nuovamente le funzioni assistenziali spettanti, di talché il Prof. COGNOME chiedeva il reintegro nelle proprie funzioni assistenziali, inizialmente mediante ricorso al TAR, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
L’interessato riassumeva , quindi, la causa avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, giudice del lavoro, che condannava l’RAGIONE_SOCIALE all’immediata riassegnazione delle funzioni. Il Tribunale, tuttavia, riteneva inammissibile la domanda di restitutio in integrum , volta RAGIONE_SOCIALE ricostruzione giuridica RAGIONE_SOCIALE carriera e al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di denaro corrispondente alle retribuzioni illegittimamente non erogate, in quanto non formulata nel giudizio originario incardinato innanzi al G.A.
La Corte d’Appello respingeva il ricorso concernente il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di restitutio in integrum . Secondo la Corte del merito, nel rito del lavoro non è consentito all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte” come, invece, consentito nel rito civile ordinario con la memoria di cui all’art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c.; nello specifico la domanda avanzata dal prof. COGNOME aveva riguardato esclusivamente il riconoscimento del diritto al ripristino delle funzioni assistenziali connesse al ruolo di docente universitario, e non altro.
Avverso la sentenza di appello COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui hanno resistito con controricorso sia l’RAGIONE_SOCIALE, illustrato di
memoria sia l’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE .
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo si denuncia la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 278, 414 e 420 c.p.c., dell’art. 420 c .p.c. e dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/01 in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
1.1. È censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di restitutio in integrum a fronte del l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca delle funzioni assistenziali, per essere tardiva la domanda spiegata. Invero, secondo il ricorrente, rispetto ad una impugnazione tempestiva del provvedimento di cessazione dalle funzioni assistenziali, il diritto RAGIONE_SOCIALE restitutio è un mero effetto automatico dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE declaratoria di illegittimità di tale provvedimento in conformità RAGIONE_SOCIALE sua natura meramente retributiva (e non risarcitoria). In sostanza, essendosi a suo tempo fatti valere i danni direttamente conseguenti al provvedimento di decadenza censurato, la relativa richiesta non soggiace a termini di preclusione, poiché non costituisce domanda nuova. Ad avviso del ricorrente, non si tratta di domanda nuova ed autonoma, che soggiace ai termini preclusivi di cui al combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 414 e 420 c.p.c., ma di un effetto riconducibile eziologicamente all’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle funzioni assistenziali. Esso, in sostanza, non postula espressa domanda conseguendo unicamente RAGIONE_SOCIALE pronuncia di illegittimità RAGIONE_SOCIALE condotta datoriale e quindi non può subire le preclusioni di cui all’art. 414 c.p.c. In altri termini, a dispetto
di quanto indicato dal giudice d’appello, la definizione del thema decidendum , da circoscriversi già RAGIONE_SOCIALE prima udienza di cui all’art. 420 c.p.c. non risulta ampliata per la ‘richiesta’, da intendersi in senso lato, di restitutio in integrum giacché essa n on costituisce una ‘domanda consequenziale’ ma un effetto implicito; richiama il principio affermato da questa Corte secondo cui il diritto RAGIONE_SOCIALE restitutio è un mero automatico effetto dell’accertamento dell’ illegittimità del licenziamento in conformità RAGIONE_SOCIALE sua natura meramente retributiva (e non risarcitoria).
Il motivo è infondato.
2.1 Va premesso che oggetto del contendere non è più l’affermato diritto del prof. COGNOME al ripristino delle funzioni assistenziali connesse al ruolo di docente universitario di cui RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, non oggetto di impugnazione da alcune delle parti convenute.
La questione ancora dibattuta è solo quella RAGIONE_SOCIALE restitutio in integrum .
2.2 La restitutio in integrum non può, ad avviso del Collegio, costituire domanda implicita nell’ambito del giudizio di illegittimità RAGIONE_SOCIALE disposta ‘ cessazione dalle funzioni assistenziali e conseguentemente del trattamento economico spettante a titolo di integrazione RAGIONE_SOCIALE ‘ e cioè nella sostanza, RAGIONE_SOCIALE disposta risoluzione del rapporto sorto in virtù di convenzione, come pacificamente risulta essere quello intercorso fra le parti.
2.3 Non è applicabile al caso di specie la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella censura (Cass., Sentenza n. 4411 del 18/02/2021) secondo cui la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE
l. n. 97 del 2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, che l’amministrazione ha l’onere di avviare anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia medio tempore cessato. In particolare, la suddetta misura risulta giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore RAGIONE_SOCIALE sospensione applicata, mentre nel caso in cui il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minore gravità, al dipendente è dovuta la restitutio in integrum in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dRAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata.
2.4 La restitutio in integrum costituisce, poi, una tutela implicita nella domanda volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento del lavoratore subordinato, per il quale, all’epoca del provvedimento di decadenza, la legge vigente preveda la ricostituzione del rapporto di lavoro con i conseguenti effetti di natura economica (in tal senso Cass., Sentenza n. 1045 del 04/02/1997).
2.5 Viceversa, nel caso di specie, il rapporto di lavoro tra l’odierno ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE è pacificamente un rapporto di tipo convenzionato, a fronte RAGIONE_SOCIALE esistenza del rapporto di lavoro sottostante con l’RAGIONE_SOCIALE, pe r cui l’effetto ripristinatorio del rapporto a seguito de ll’accertamento dell’illegittimità del la disposta cessazione delle funzioni assistenziali di cui RAGIONE_SOCIALE convenzione non opera in via automatica.
Soccorre, sul punto, il principio affermato da questa Corte in tema di risoluzione del contratto, in quanto l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione,
pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, rientrando nell’autonomia delle parti disporre RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione RAGIONE_SOCIALE prestazione rimasta senza causa (v. Cass., Sentenza n. 24915 del 18/08/2022).
Conseguentemente, ben ha statuito la Corte territoriale là dove ha ritenuto che la domanda di restitutio in integrum spiegata con le note depositate in data 28 agosto 2020, comportando una modifica RAGIONE_SOCIALE domanda originariamente proposta, fosse stata introdotta inammissibilmente nel processo in violazione del regime delle preclusioni proprio del rito del lavoro e dettato dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 414 e 420 c.p.c.
Del resto, solo a fronte di una domanda di ricostruzione giuridica ed economica RAGIONE_SOCIALE carriera ritualmente e tempestivamente proposta, la parte convenuta avrebbe potuto esercitare appieno le prerogative difensive e ad esempio eccepire la prescrizione (ciò a fronte di una domanda di condanna generica). Diversamente si determinerebbe un evidente vulnus del principio del contraddittorio.
In conclusione, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti il ricorrente ha fatto valere l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca e chiesto (irritualmente) la restitutio in integrum , mentre vanno compensate nei confronti delle altre parti costituite non
rilevandosi una sostanziale soccombenza nei loro confronti del ricorrente.
5. Si da altresì atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato a i sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come stabilito con sentenza di questa Corte (Cass. n. 5955/2014) secondo cui in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione – RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 3 .000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE . Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME