Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29870 Anno 2019
2019
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 29870 Anno 2019
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2019
SENTENZA
sul ricorso 19900-2015 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 17.7.2018 in Varese, Rep.n. 20911, per notaio dott. NOME COGNOME dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; da : procura per NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME pro NOME
avverso la sentenza n. 2146/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/05/2015; n di udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2019 dal Consigliere NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; pubblica rigetto
udito l’Avvocato NOME COGNOME con delega degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. –avvocati chiesto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 19 maggio 2015, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 743 del 2011, e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
1.1. Il Tribunale aveva condannato la società RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 38.186,65 oltre IVA a titolo risarcitorio, per vizi e difetti dell’immobile acquistato da RAGIONE_SOCIALE, previo rigetto dell’eccezione di decadenza e prescrizione. Secondo il Tribunale trovava applicazione il regime previsto dall’art. 1669 cod. civ. in quanto l’edificazione dell’immobile era riconducibile alla venditrice RAGIONE_SOCIALE, pure se materialmente costruito da altra società, la RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo che l’autonomia delle due società non consentisse di ricondurre l’attività di costruzione alla venditrice e che pertanto dovessero trovare applicazione le norme in tema compravendita, con la conseguenza che l’azione risarcitoria promossa da RAGIONE_SOCIALE era prescritta per decorso del termine annuale previsto dall’art. 1495 cod. civ.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, ai quali resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
1.1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza per difetto di legittimazione processuale in capo a NOMECOGNOME che aveva sottoscritto la procura ad litem nel grado di appello quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE pur non rivestendo tale carica.
La doglianza è priva di fondamento.
In disparte la questione dell’ammissibilità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., della produzione documentale concernente la legitimatio ad processum della parte nel grado di appello, è dirimente il rilievo che il difensore della società RAGIONE_SOCIALE era munito di poteri rappresentativi in base alla procura originariamente rilasciata dal legale rappresentante, che comprendeva anche al giudizio di appello. In tale contesto, risulta ininfluente il successivo conferimento di procura da parte di soggetto non titolare del potere rappresentativo (ex plurimis, Cass. 28/07/2014, n. 17042; Cass. 10/12/2009, n. 25810).
Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento a due documenti – l’atto di prenotazione dell’immobile e l’atto di compravendita – dai quali emergerebbe che la società RAGIONE_SOCIALE non si era limitata a vendere l’immobile costruito da altri, ovvero dalla RAGIONE_SOCIALE, ma aveva assunto la qualifica di costruttore, con conseguente GLYPH inapplicabilità GLYPH della GLYPH disciplina GLYPH della compravendita.
Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 cod. civ. sul presupposto che, nella specie, il venditore fosse anche costruttore dell’immobile.
I motivi, da esaminare insieme per l’evidente connessione, sono fondati.
4.1. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. 16/01/2017, n. 27250; Cass. 13/01/2014, n. 467; Cass. 17/04/2013, n. 9370), applicativo dell’art. 1669 cod. civ., l’azione di responsabilità extracontrattuale per rovina e difetti di cose immobili, prevista da detta norma, può essere esercitata anche dall’acquirente
nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all’appaltatore esecutore dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso a una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.
Ne segue che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., non possa limitarsi ad accertare se l’opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire – anche quando nell’esecuzione siano intervenuti altri soggetti – se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo (ex plurimis, Cass. 13/01/2005, n. 567).
4.2. Nella fattispecie in oggetto, la Corte d’appello ha pretermesso ogni esame e valutazione del profilo indicato, in evidente contrasto con il principio di diritto richiamato, ed è quindi incorsa in violazione di legge, oltre che nell’omesso esame della documentazione prodotta dalla società acquirente.
All’accoglimento dei motivi secondo e terzo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 maggio 2019.