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Responsabilità venditore costruttore: la guida completa

La Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità del venditore costruttore per gravi difetti dell’immobile. Anche se il venditore non ha materialmente eseguito i lavori, può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1669 c.c. se ha mantenuto un potere di direttiva e controllo sull’impresa esecutrice. La sentenza cassa la decisione d’appello che aveva escluso tale responsabilità basandosi sulla sola autonomia formale tra la società venditrice e quella costruttrice, rinviando il caso per un nuovo esame che valuti l’effettivo coinvolgimento del venditore nel processo edilizio.

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Responsabilità Venditore Costruttore: Quando il Venditore Risponde dei Difetti

La questione della responsabilità del venditore costruttore è cruciale per chiunque acquisti un immobile di nuova costruzione. Cosa succede se, dopo l’acquisto, emergono gravi difetti strutturali? La legge offre una tutela decennale, ma la sua applicazione può diventare complessa quando la società che vende non è la stessa che ha materialmente costruito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali, stabilendo che la responsabilità può estendersi al venditore anche se non ha eseguito direttamente i lavori, a condizione che abbia esercitato un controllo sull’opera. Analizziamo questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Una società acquistava un immobile da un’altra società. Successivamente, l’acquirente riscontrava vizi e difetti significativi e citava in giudizio la società venditrice per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo applicabile l’articolo 1669 del codice civile, che prevede una garanzia di dieci anni per la rovina e i gravi difetti di immobili. Secondo il Tribunale, sebbene l’immobile fosse stato materialmente costruito da un’altra entità (una s.a.s. collegata), l’attività di edificazione era comunque riconducibile alla società venditrice.

Le Decisioni dei Giudici di Merito

La Corte d’Appello, tuttavia, ribaltava la decisione. I giudici di secondo grado sostenevano che le due società, quella venditrice e quella costruttrice, fossero soggetti giuridici autonomi. Di conseguenza, la venditrice non poteva essere qualificata come ‘costruttore’ e non era soggetta alla responsabilità decennale dell’art. 1669 c.c. La Corte applicava invece le norme sulla compravendita, in particolare l’art. 1495 c.c., che prevede termini molto più brevi per la denuncia dei vizi (otto giorni) e per l’azione legale (un anno). Poiché tali termini erano decorsi, l’azione risarcitoria veniva dichiarata prescritta. L’acquirente, insoddisfatta, ricorreva in Cassazione.

L’Analisi della Cassazione sulla Responsabilità del Venditore Costruttore

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’acquirente, cassando la sentenza d’appello. Gli Ermellini hanno riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza: la responsabilità del venditore costruttore ai sensi dell’art. 1669 c.c. non riguarda solo l’appaltatore che ha fisicamente realizzato l’opera. Essa si estende anche al venditore che, pur non essendo l’esecutore materiale, ha avuto un ruolo determinante nel processo costruttivo.

La Corte ha specificato che questa responsabilità sorge quando il venditore ha mantenuto un ‘potere di direttiva o di controllo’ sull’impresa appaltatrice. Ciò può accadere, ad esempio, quando il venditore fornisce indicazioni specifiche sui lavori o si avvale di un proprio direttore dei lavori per supervisionare l’opera. In questi casi, si presume che l’evento dannoso (il difetto) sia addebitabile anche alla condotta, attiva o omissiva, del venditore.

Le Motivazioni della Decisione

La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla necessità di guardare alla sostanza dei rapporti piuttosto che alla forma. La Corte d’Appello aveva commesso un errore limitandosi a verificare l’autonomia giuridica tra la società venditrice e quella costruttrice. Questo approccio è stato giudicato riduttivo e in contrasto con il principio di diritto secondo cui il giudice di merito deve accertare se, al di là della distinzione formale, la costruzione sia comunque ‘riferibile’ al venditore. La Corte d’Appello ha omesso di esaminare i documenti prodotti dall’acquirente (come l’atto di prenotazione e quello di compravendita) che avrebbero potuto dimostrare il coinvolgimento diretto del venditore nel processo edilizio. Di fatto, il venditore che esercita un controllo sull’esecuzione dell’opera si pone come il principale referente dell’acquirente e garante della qualità costruttiva. Spetta al venditore, in questi casi, provare di non aver avuto alcun potere di ingerenza per superare la presunzione di colpa.

Le Conclusioni

La sentenza rafforza notevolmente la tutela degli acquirenti di immobili nuovi. Il principio chiave è che la garanzia decennale per gravi difetti non può essere elusa semplicemente affidando la costruzione a un’entità giuridica diversa da quella che vende. Se il venditore ha avuto un ruolo attivo, di supervisione o di direzione dei lavori, egli risponde in solido con l’appaltatore. La decisione impone ai giudici di merito di condurre un’analisi più approfondita, valutando l’effettivo potere di controllo esercitato dal venditore, per determinare l’applicabilità della più ampia tutela prevista dall’art. 1669 c.c. Il caso è stato quindi rinviato alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame che tenga conto di questo fondamentale principio.

Un venditore di un immobile che non lo ha costruito direttamente può essere ritenuto responsabile per gravi difetti?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il venditore può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1669 c.c. se ha mantenuto un potere di direttiva o di controllo sull’impresa che ha eseguito materialmente i lavori, diventando di fatto il principale referente della costruzione.

Qual è la differenza principale tra la garanzia per vizi nella vendita (art. 1495 c.c.) e quella per gravi difetti (art. 1669 c.c.)?
La garanzia nella vendita ha termini molto brevi: la denuncia dei vizi deve avvenire entro otto giorni dalla scoperta e l’azione legale entro un anno dalla consegna. La garanzia per gravi difetti prevista dall’art. 1669 c.c. ha invece una durata di dieci anni dal compimento dell’opera.

Cosa deve dimostrare il giudice per applicare la responsabilità del venditore-costruttore?
Il giudice non deve limitarsi a verificare la distinzione formale tra la società venditrice e quella costruttrice, ma deve accertare in concreto se la costruzione sia ‘riferibile’ al venditore. Deve quindi valutare se quest’ultimo abbia esercitato un effettivo potere di controllo e direzione sui lavori, tale da renderlo corresponsabile per i difetti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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