Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5006 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5006 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Responsabilità dell’ufficiale giudiziario -Domanda risarcitoria Giudice territorialmente competente
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 7630-2025 proposto da:
Ud. 07/10/2025
Adunanza camerale
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro ‘ pro tempore’ , domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato , che lo rappresenta e difende per legge;
– resistente ex art. 47 cod. proc. civ. e contro
COGNOME NOMENOME domiciliat o ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO COGNOME ;
– resistente ex art. 47 cod. proc. civ. –
Avverso la sentenza n. 320/2025, del Tribunale di Ancona, del 20 febbraio 2025;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso la sentenza n. 320/25, del 20 febbraio 2025, del Tribunale di Ancona, di rigetto dell’appello dallo stesso esperito avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di pace di Macerata il 28 dicembre 2018, pronuncia con cui quest’ultimo aveva declinato la competenza in favore del Giudice di pace di Rieti, in relazione alla domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’ ufficiale giudiziario, AVV_NOTAIO COGNOME, nonché del RAGIONE_SOCIALE, ex art. 28 Cost.
Dagli atti del presente giudizio emerge che l’odierno ricorrente ebbe a convenire in giudizio il AVV_NOTAIO, e con esso il suddetto RAGIONE_SOCIALE, per farne valere la responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, in relazione al mancato espletamento delle formalità di notificazione di un atto di sequestro presso terzi e di un pignoramento immobiliare. L’allora attore, in particolare , chiedeva il ristoro dei danni consistiti sia nella perdita di chance , rappresenta dal l’impossibilità di recuperare un credito professionale vantato nei confronti di terzi, pari ad € 4.725,02 , sia nelle spese sostenute per compiere gli atti promossi presso il Tribunale di Rieti, pari a € 427,93.
L’adito Giudice di pace di Macerata -su eccezione dei convenuti -declinava la competenza in favore di quello di Rieti, sul rilievo che nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ‘per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da un dipendente del RAGIONE_SOCIALE (Ufficiale Giudiziario) con dolo o colpa grave nell’esercizio delle funzioni, la fattispecie va considerata necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita, qualora tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti di qualsiasi natura, secondo la regola del forum commissi delicti , sicché spetterebbe in ogni caso all’Ufficio del Giudice di Pace di Rieti, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione’.
Esperito gravame da NOME COGNOME, il giudice d’appello lo respingeva, confermando la competenza del Giudice di pace di Rieti, ancorché con diversa motivazione.
Ritenuta, infatti, la responsabilità dell’ ufficiale giudiziario, come prevista dall’art. 60 cod. proc. civ. (alla quale, e segnatamente all’ipotesi di cui al n. 1 del comma 1, ha ricondotto la fattispecie in esame), una responsabilità da inadempimento di un mandato ‘ ex lege ‘, ha osservato che, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente dovessero applicarsi gli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha osservato che ‘il Giudice di pace di Macerata, ai sensi degli artt. art. 18-19 cod. proc. civ. (foro generale del convenuto) è territorialmente incompetente’, e ciò ‘in quanto il COGNOME è residente in Vazia, Frazione di Rieti’, mentre ‘il RAGIONE_SOCIALE ha la sede a Roma’. Per contro, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., e dei due criteri da esso previsti per le cause risarcitorie da inadempimento contrattuale (e cioè, il ‘forum contractus ‘ e il ‘ forum destinatae
solutionis ‘), ha ritenuto doversi affermare la competenza territoriale del Giudice di pace di Rieti.
Quanto, infatti, al primo di tali criteri, si è evidenziato che ‘nell’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l ‘ inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta’ (nella specie, Rieti); in relazione, invece, al secondo di tali criteri, si è ribadito che -in ragione del carattere illiquido del l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano trova applicazione il criterio per cui la stessa va adempiuta al domicilio del debitore al tempo RAGIONE_SOCIALE scadenza ex art. 1183, comma 4, cod. civ., donde, nuovamente, la competenza del Giudice di pace di Rieti, luogo di residenza del COGNOME.
Avverso la sentenza del Tribunale di Ancona ha proposto regolamento necessario di competenza NOME COGNOME, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso viene svolto, innanzitutto, contestando che la responsabilità dell’ ufficiale giudiziario trovi titolo nella non corretta esecuzione di un mandato ‘ ex lege ‘, ritenendo, all’opposto, che il medesimo risponda, ‘in caso di inadempimento, omissione, ricusazione od esecuzione imperita delle attività ad esso demandate ai sensi art. 60 cod. proc. civ.’, in forza di ‘una responsabilità civile che è di natura esclusivamente extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., dalla quale consegue un obbligo risarcitorio in caso di verificazione di un danno ingiusto subito dal soggetto istante, in ossequio al principio generale del neminem laedere ‘.
Orbene, tale ‘errata configurazione dei profili di responsabilità in capo all’Ufficiale Giudiziario’, secondo NOME COGNOME, ‘inficia l’intero iter logicoargomentativo effettuato dall’Autorità giudiziaria di seconde cure, in quanto, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE competenza territoriale, sono completamente differenti tra loro i criteri ed i principi applicativi’, nei casi di responsabilità da inadempimento e aquiliana. Di conseguenza, la sentenza impugnata discorrerebbe ‘impropriamente di «credito risa rcitorio azionato dall’attore»’, visto che ‘la domanda attorea è indirizzata all’esclusivo accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile in capo all’Ufficiale Giudiziario nell’esercizio delle proprie prerogative di legge ex art. 59 cod. proc. civ., e non alla constatazione di un’obbligazione pecuniaria di debito; per cui, in forza di tale assunto, è illogico, inesatto e contra ius qualsiasi riferimento all’art. 1182 cod. civ., sia esso comma 3 o 4′, così come la scelta di ‘assumerlo quale criterio dirimente la c ompetenza territoriale del foro giudiziario da adire’.
Pertanto, ‘a fronte di una domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e 60 cod. proc. civ., il foro territorialmente competente, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., che prevede gli eventuali fori concorrenti dei diritti delle obbligazioni, che possono essere liberamente derogati dal soggetto procedente e necessariamente accettati dalle controparti, è quello del locus commissi delicti ‘, espressione con la quale ‘non si intende il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALE condotta negligente ma, piut tosto, il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso da cui origina l’obbligazione risarcitoria’. Esso, quindi, si identifica -nel caso di specie -nel ‘luogo in cui il soggetto istante odierno ricorrente ha subito gli effetti dannosi RAGIONE_SOCIALE condotta co lposa posta in essere dall’Ufficiale Giudiziario, in quanto, senza evento dannoso, non è possibile contemplare un’obbligazione risarcitoria’, vale a dire il luogo di residenza/domicilio di esso
NOME COGNOME, e cioè Civitanova Marche. E ciò -secondo l’odierno ricorrente -non potendo sussistere dubbi, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, in merito alla dichiarazione di elezione di domicilio, in cui viene identificato l’AVV_NOTAIO, e alla prova documentale del domicilio prodotta in giudizio, elementi ‘sufficienti a stabilire il luogo ex art. 43 cod. proc. civ. di parte ricorrente’.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, depositando distinte memorie, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME, chiedendo che la stessa sia rigettata.
La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del regolamento.
Il ricorrente ha presentato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il regolamento è da rigettare, con conferma, pertanto, RAGIONE_SOCIALE competenza del Giudice di pace di Rieti.
8.1. Nel l’esaminarlo , reputa questo Collegio che debba compiersi una duplice premessa.
In primo luogo, va evidenziato -come rammenta anche il Procuratore Generale presso questa Corte -che il regolamento è ammissibile, in quanto ‘la sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace
è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell ‘ art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevi l ‘ improponibilità, ai sensi dell ‘ art. 46 cod. proc. civ., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace’ (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2023, n. 18898, Rv. 66860001).
In secondo luogo, va ribadito -come, del pari, ha rammentato il Procuratore Generale -che ‘in tema di competenza territoriale l ‘ art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 10 marzo 2014, n. 5456, Rv. 630198-01), potendo, dunque, la competenza radicarsi in applicazione tanto del criterio del ‘ forum commissi delicti ‘, quanto di quello del ‘ forum destinatae solutionis ‘.
Ciò premesso (e non senza tacere del fatto che, nel caso di specie, il foro generale ex art. 18 cod. proc. civ. giammai poteva essere quello di Macerata, avendo il NOME residenza in Vazia, Frazione di Rieti, e il RAGIONE_SOCIALE sede a Roma), deve osservarsi che qualunque sia la natura -questione sulla quale non è necessario soffermarsi in questa sede –RAGIONE_SOCIALE responsabilità ex art. 60 cod. proc. civ., l’applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ. conduce , nella specie, alla conferma RAGIONE_SOCIALE competenza territoriale del Giudice di pace di Rieti.
8.1.1. Infatti, aderendo all’impostazione secondo cui la responsabilità dell’ufficiale giudiziario, contemplata dal suddetto art. 60 cod. proc. civ., è una ‘ species ‘ del più ampio ‘ genus ‘ d i quella aquiliana ex art. 2043 cod. civ., il giudice competente a conoscere RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria (tale è quella proposta dal COGNOME) può individuarsi -alla stregua del criterio del ‘ forum destinatae solutionis ‘ -in quello del debitore al tempo RAGIONE_SOCIALE scadenza dell’obbligazione , avendo questa Corte affermato che
‘esula dalla sfera di applicabilità dell’art 1182, comma terzo, cod. civ. l ‘ obbligazione di risarcimento di danni dipendenti da fatto illecito, trattandosi di debito di valore’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2012, n. 23625, Rv. 624689-01), salvo che -ma tale non è, all’evidenza, il caso di specie -‘ il risarcimento del danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri prefissati, in tal caso operando il diverso criterio del domicilio del creditore, di cui al comma 3 del medesimo articolo ‘ (Cass. Sez. 3, s ent. 19 aprile 2018, n. 9632, Rv. 648426- 01).
Parimenti, anche in applicazione del criterio del ‘ forum commissi delicti ‘ risulta confermata la competenza del Giudice di pace reatino, alla stregua del principio secondo cui ‘l’ obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l ‘ evento dannoso che ne deriva ‘ (Cass. S ez. 3, ord. 20 settembre 2004, n. 18906, Rv. 577212-01). Nel caso di specie, infatti, non può dubitarsi che ‘l’evento dannoso’ , riconducibile alla condotta (asseritamente) illecita dell’ufficiale giudiziario, sia la infruttuosità RAGIONE_SOCIALE procedura espropriativa da radicarsi presso il Tribunale di Rieti, ciò che conferma la necessità di radicare presso il locale Giudice di pace il giudizio volto al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli -in ipotesi -patite dall’odierno ricorrente in ragione di tale evento.
8.1.2. D’altra parte, anche riconducendo la vicenda in esame alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE responsabilità lato sensu contrattuale (cioè quale responsabilità nascente direttamente dalla legge), deve egualmente confermarsi la competenza dichiarata nel provvedimento impugnato.
Sarebbe, infatti, sempre Rieti il luogo nel quale andava (correttamente) eseguita la prestazione alla quale era tenuto
l’ufficiale giudiziario, in forza o di un ‘contatto sociale’ o di un’obbligazione ‘ ex lege ‘.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate all’esito del giudizio di merito .
A carico del ricorrente, stante il rigetto del regolamento, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il regolamento e conferma la competenza del Giudice di pace di Rieti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, svoltasi il 7 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME