Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 128 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 128 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4897/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 950/2020 depositata il 16/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero innanzi al Giudice di Pace di Roma il tour operator RAGIONE_SOCIALE ed il vettore aereo RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE in liquidazione), deducendo: di aver acquistato un pacchetto di viaggi organizzato dal tour operator RAGIONE_SOCIALE per un soggiorno a Santo Domingo, comprensivo dei voli di andata e ritorno da Roma Fiumicino, operati da Meridiana; che, il giorno del rientro, l’imbarco era stato ritardato di circa tre ore a causa di un problema ad uno dei motori; che, dopo un volo segnato da ripetuti scossoni e da un anomalo andamento dell’aeromobile, era stato comunicato ai passeggeri di prepararsi ad un atterraggio di emergenza e l’aereo era stato costretto ad un imprevisto scalo tecnico a Madrid, giungendo a Roma con oltre sette ore di ritardo; che tali circostanze avevano determinato un grave danno psicologico per gli attori. Chiesero pertanto la compensazione pecuniaria secondo il Regolamento CE n. 261/2004, nonché il risarcimento del danno per mancata informazione ed assistenza nel corso delle attese in aeroporto e per inadempimento contrattuale.
Si costituirono le società convenute, deducendo l’infondatezza delle domande proposte nei loro confronti e, quando ad RAGIONE_SOCIALE, proponendo anche, per il caso di propria soccombenza, domanda di manleva nei confronti di Meridiana.
Il Giudice di Pace di Roma dichiarò la propria incompetenza per materia e per territorio in favore, alternativamente, del Tribunale di Pesaro e di quello di Tempio Pausania.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 950/2020, depositata il 16 gennaio 2020, ha riformato la sentenza, confermando la competenza del foro del consumatore ex art. 33 del D. Lgs. 206/2005.
Nel merito, il giudice dell’appello ha accolto parzialmente la domanda, condannando la sola compagnia aerea al pagamento dell’indennità prevista dal Regolamento CE 261/2004.
Il Tribunale ha invece ritenuto che l’indennizzo in questione, trattandosi di un’obbligazione ex lege che sorge in virtù dell’esecuzione della prestazione di trasporto aereo, sia estraneo alla tutela contrattuale che compete al viaggiatore nei confronti dell’organizzatore del viaggio ex art. 43 del D.Lgs. 79/2011. Tale norma, infatti si limita a prevedere che la tutela spettante al viaggiatore nei confronti dell’organizzatore non pregiudica i diritti che gli possono spettare in base ai regolamenti dell’Unione europea e alle convenzioni internazionali e ad escludere al contempo duplicazioni risarcitorie.
Quanto alle ulteriori voci richieste, il Tribunale ha innanzitutto evidenziato che il danno supplementare eventualmente dovuto ai sensi dell’art. 12 del Regolamento CE è soggetto alle regole del diritto nazionale e che il disagio subito a causa della mancata assistenza in non rientra in una delle ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge né è riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale.
Inoltre, il giudice di secondo grado ha ritenuto che gli elementi dedotti dai viaggiatori a sostegno della domanda risarcitoria (lo stato di preoccupazione legato alle condizioni di sicurezza dell’aereo e il panico che si sarebbe scatenato in cabina a seguito dell’annuncio dello scalo imprevisto a Madrid e l’incidenza del conseguente turbamento psichico sull’esito complessivo del soggiorno di vacanza) fossero carenti di prova.
Sarebbe anche da escludere che la fruizione della vacanza possa essere stata pregiudicata dal ritardo aereo, in quanto si trattava di un viaggio di ritorno e ciò consentiva di escludere che il ritardo potesse aver prodotto conseguenze negative eccedenti i danni
legati alla permanenza in aeroporto e al rientro ritardato, per i quali spettava la compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME Le intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto
difese.
Considerato che:
4.1. Con il motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co.1 n. 3 con riferimento al principio fondamentale che caratterizza il contratto di viaggio organizzato contenuto nell’art. 43 del D.lgs. 79 del 23 maggio 2011’.
La sentenza del Tribunale di Roma, nell’escludere la responsabilità dell’organizzatore del viaggio rispetto all’inadempimento del fornitore del servizio di trasporto aereo, avrebbe violato il principio, espresso dall’art. 43 comma 2 del Codice del Turismo, secondo cui il tour operator deve rispondere in via diretta dei danni ai viaggiatori causati dalla negligenza del terzo prestatore che ha eseguito materialmente la prestazione.
Tale principio discende dalla regola generale di cui agli artt. 1228 c.c. e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3, per violazione dell’art. 11 Disp. Pre c.c. con riferimento all’errato richiamo dell’art. 43, co 6 del D.lgs. 79/2011, ratione temporis non applicabile al caso di specie’.
Il giudice del merito avrebbe erroneamente richiamato l’art. 43 comma 6 del Codice del Turismo che, all’epoca dei fatti, non era ancora in vigore.
In ogni caso, tale norma non conterrebbe alcuna preclusione o esclusione delle tutele previste dal precedente art. 43.
4.3. Con il terzo motivo, si lamenta la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3 per errata ed omessa valutazione delle competenze di lite ex art. 9 del DPR 115 del 30 maggio 2002 e 13 e 14 del DPR 115/02’.
Il Tribunale avrebbe condannato immotivatamente i ricorrenti nei confronti del tour operator ed avrebbe ridotto del 50% la quantificazione dei costi di lite in favore dei ricorrenti a carico della compagnia aerea, omettendo di considerare la riduzione della domanda risarcitoria e di indicare nella liquidazione delle spese la rifusione dei contributi unificati per l’instaurazione del primo e del secondo grado e delle relative marche da bollo.
5.1. La Corte in considerazione delle questioni di rilevanza nomofilattica poste nel ricorso che riguardano tutte le aree sezionali, rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza Sezione Civile.
P.Q.M.
la Corte in considerazione delle questioni di rilevanza nomofilattica poste nel ricorso che riguardano tutte le aree sezionali, rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza Sezione Civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza