Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30708/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 1 RAGIONE_SOCIALE domiciliazione RAGIONE_SOCIALE telematica EMAIL , dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
CASA DI RIPOSO CITTA’ DI ASTI, domiciliazione telematica mom EMAIL in EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 992,2024
Numero di accolta rerale 18531,2024 RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione teiema ica ilata p ubb icazione 08,0·,2024 v.gatti ©pec.EMAIL , RAGIONE_SOCIALE rappresentata RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1102/2021 depositata il 08/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L.R.
, in proprio e, unitamente a
I RAGIONE_SOCIALE D.D.
quale genitore dei minori
L.M.
ed I RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE 1 nonché
di RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE I, rispettivamente figlio e nipoti di NOME , deceduta il 30 agosto 2015 a causa caduta dal balcone, per suicidio o malore, RAGIONE_SOCIALE stanza posta al secondo piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dov’era alloggiata, convenivano in giudizio quest’ultima per ottenere il risarcimento dei danni, da rescissione del rapporto parentale, indicati come derivati dall’omissione di misure adeguate di minimizzazione dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE stessa a pericoli e, segnatamente, per ave collocato una paziente disturbata mentalmente in un piano rialzato, con balcone agevolmente accessibile e scavalcabile, in violazione dei principi cautelari;
si costituiva la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE chiamando in ma nleva RAGIONE_SOCIALE, che anch’essa resisteva;
il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
neppure parte attrice aveva conclusivamente assunto che la caduta mortale fosse stata dovuta a suicidio e non a un malore;
RAGIONE_SOCIALE
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Numero di raccolturrale 16531,2024
muovendo dall’ipotesi del suicidio, la respQnsa,i a uata pubbiicamone 08,07,2024 ipotizzabile a carico RAGIONE_SOCIALE struttura recettiva sanitaria avrebbe potuto essere solo aquiliana, non essendo configurabile alcun obbligo di protezione, derivante dal contratto, in favore dei parenti attori “iure proprio”;
non erano stati comunque dimostrati i profili del nesso causale e RAGIONE_SOCIALE colpa, in quanto, secondo le risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio, la paziente, sempre collaborativa, COGNOME seppure COGNOME affetta RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE sintomatologia dementigena, poteva essere trasferita, come accaduto dopo un mese dal suo arrivo e i controlli cui era stata sottoposta, al reparto per soggetti autosufficienti, non essendo emersa una modificazione psicopatologica del compenso COGNOME riguardante RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE disturbo RAGIONE_SOCIALE dell’umore RAGIONE_SOCIALE né un’evidenza di ideazioni o desideri anticonservativi, e non erano risultati altri elementi nel senso di possibil modificazioni comportamentali;
in specie, non si erano palesati, in data successiva a trasferimento, segnali di allarme, come dimostrato dall’esito dei due colloqui psicologici intercorsi con personale medico il 28 aprile 2015 e il 6 giugno 2015, nonché dalla visita psichiatrica tempestivamente effettuata il 20 marzo 2015, solo tre giorni dopo la sistemazione RAGIONE_SOCIALE paziente nel nuovo reparto, tenendo conto, al contempo, RAGIONE_SOCIALE risalenza all’anno 2009 dell’ultimo tentativo di suicidio;
in altri termini, non essendovi stato alcun deterioramento del quadro clinico degenerativo tale da rendere opportuna una RAGIONE_SOCIALE diversa RAGIONE_SOCIALE collocazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE paziente, RAGIONE_SOCIALE doveva concludersi nel senso che il decesso era riferibile, in tesi, un comportamento impulsivo imprevedibile e non contrasta bile da i sanitari;
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ro di raccolta.cipnerale Nume RAGIONE_SOCIALE
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ilata pubblicazione 08,07,2024
la consulenza esitata dall’accertamento tecni co preventivo
promossa dal germano COGNOME NOME.G. COGNOME che aveva concluso diversamente, non era un nuovo mezzo di prova rispetto alla perizia officiosa svolta in prime cure suscettibile d’introduzione in appello perché sopravvenuto e quindi non esibito per causa non imputabile; era stata prodotta a fini meramente rivalutativi; non poteva dirsi superare la consulenza d’ufficio svolta tra tutte le parti, parzialmente diverse, del giudizio in esame, e dalla stessa consulenza tecnica svolta in sede di procedimento penale, concluso con archiviazione, fermo restando che, come detto, non poteva neppure dirsi provato il suicidio;
la deduzione ex art. 2051, cod. civ., era estranea a quella, svolta nell’originaria domanda, di omessa sorveglianza RAGIONE_SOCIALE paziente, mutuandola dalla fattispecie di cui all’art. 2047, cod. civ., fermo anche in questo caso rimanendo che, infatti, non si discuteva di un’ipotesi di responsabilit custodiale riferibile alla pericolosità del balcone in s insussistente;
avverso questa sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE basato su sei motivi, corredati da memoria;
resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con costituzione di nuovo difensore;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., poich Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi effettivamente sui motivi di appello proposti, afferenti i particolare: alla repentina dimissione in assenza di adeguata diagnosi; alla mancanza di documentazione medica sullo stato di
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Nume° di raccolta ger c irle 16531,2024
RAGIONE_SOCIALE psicofisica RAGIONE_SOCIALE paziente oltre alla diagnosi d’ingresso i ing re sso puddicazione 08,07,2024 sindrome psicotica, eccezion fatta per la labile traccia di du colloqui psicologici e una risalente visita psichiatrica; alla deduzio per cui un’ospite psicotica da oltre un decennio, con reiterat ricoveri psichiatrici e gesti inconsulti anche recenti, rendev prevedibile l’evento, senza che potesse ostare un compenso dei disturbi psicotici e dell’umore affermato dal perito d’uffici apoditticamente; alla mancanza di spiegazione in ordine, appunto, all’asserito compenso, privo di ogni documentazione specialistica a supporto; alla mancanza di motivazione sulla deduzione relativa alla carenza di presidi strutturali di sicurezza quanto al balcone RAGIONE_SOCIALE stanza, che la RSA avrebbe dovuto cautelativamente predisporre; alla complessiva carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado svolta per mera relazione alla consulenza d’ufficio;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte appello avrebbe omesso di esaminare e considerare che: la consulenza medico legale svolta in sede penale, utilizzata integrativamente in chiave probatoria ex art. 116, cod. proc. civ. aveva semplicemente rilevato la mancanza di cartella clinica; la paziente non aveva visto approntare alcun piano di assistenza individuale (PAI) o personalizzato con unità valutative a specializzazione geriatrica (UVG), previsti dalle delibere RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale del Piemonte, non essendo infatti plausibile che la paziente avesse conquistato un’autosufficienza in appena un mese di degenza, quale trascorso fino al decesso avvenuto in una stanza a piano rialzato, con balcone facilmente scavalcabile, e ovvia prevedibilità del rischio per una paziente sola e con la storia clini in questione;
con Il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte
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appello avrebbe omesso di esaminare e considerar-1e Data pubblicazione 08/07/2024 febbraio 2015, data d’ingresso nella RSA, al decesso, del 30 agosto 2015, le annotazioni mediche erano state scarsissime e la paziente era stata a colloquio solo due volte, non vi era un modulo UVG ma solo una scheda di decorso psicologico in cui erano stati riportati due colloqui, mentre la visita psichiatrica del 20 marzo 2015 aveva segnalato un «compenso sintomatologico» e non RAGIONE_SOCIALE «patologia psicotica e dementigena», laddove nella memoria assertiva di precisazione in prime cure si erano evocate le linee guida fatte proprie dalla raccomandazione del 2008, del RAGIONE_SOCIALE, sulla «prevenzione del suicidio in ospedale», in cui si sottolineav l’esigenza di anamnesi, in particolare per i pazienti psichiatric percorso clinico assistenziale, e messa in atto di dispositivi sicurezza volti proprio a impedire gesti di suicidio, al pari di quant riportato dalle linee guida di medicina generale sulle analoghe prevenzioni, parimenti allegate in memoria integrativa;
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uma12.racalei gelIale 16531.2024
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte appello avrebbe omesso di esaminare e considerare che: sin dalla citazione si era allegato il contributo causale del disorganizzazione RAGIONE_SOCIALE RSA per omesso approntamento delle misure adeguate alla minimizzazione RAGIONE_SOCIALE esposizione a pericoli, tema ripreso nella memoria di precisazione in cui si era richiamato l’art. 2051, cod. civ., tanto più stringente avendo riguardo a u paziente con disturbi psichici;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appel avrebbe negato il valore di prova o elemento di prova alla consulenza esitata dall’accertamento tecnico preventivo prodotta in seconde cure perché formata, tra le medesime parti convenute e sulle stesse questioni, successivamente alla decisione di primo
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Numero dij racpoltaenerale 18531,2024 grado, e utile quanto meno a supportare la decisione dL taru rinn ovo bb icazione 08,07,2024 delle operazioni peritali;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e fals applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte appello avrebbe omesso di esaminare e considerare che: Il perito d’ufficio aveva rassegnato conclusioni non plausibili e sostanzialmente apodittiche senza supporto di valutazioni specialistiche, facendo riferimento alla compilazione parziale di “scale test” che invece non erano stati affatto formati, finendo nel complesso a esaminare la vicenda senza raffronti documentali e neppure ispettivi “in loco”, per vagliare la totale assenza di barrier protettive nel balcone dal quale cadde la paziente;
Considerato che
preliminarmente si deve dare atto che il 29 aprile 2024 è stata depositata rinuncia al ricorso dil RAGIONE_SOCIALE L.R.
è stato affermato che nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., fi quando non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate l conclusioni scritte del AVV_NOTAIO generale nei casi di cui all’ar 380-ter cod. proc. civ.; in caso di rinuncia tardiva, l’atto, benc invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182);
nel caso scrutinato dall’arresto appena richiamato, la rinuncia era giunta a ridosso e poco prima RAGIONE_SOCIALE data dell’adunanza camera le, sebbene successivamente alla notificazione delle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale (profilo quindi decisivo in conformità a Cass., Sez. U., 06/11/2020, n. 24897);
nella fattispecie in questa sede in scrutinio, invece, la rinunci è pervenuta dopo la camera di consiglio fissata con l’adunanza
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ero di raccpltaenqrale Num RAGIONE_SOCIALE d camera le, sicché il processo decisorio non ha p otuto ne uo Data pub icazione1:18/07/21:12L1 tenerne ultroneo conto, rimanendo estraneo al materiale processuale al conclusivo vaglio, il quale ultimo non può dipendere da una tale iniziativa processuale di parte successiva al momento in cui la sequenza procedimentale lo ha fissato;
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nel merito cassatorio vale ciò che segue;
il primo motivo è infondato;
si evince dalla stessa formulazione del ricorso che la Corte territoriale si è pronunciata sulle domande svolte con motivazione pienamente riconoscibile, quand’anche non condivisa, in particolare statuendo che:
non vi era stata prova che si fosse trattato di suicidi ragione decisoria neppure specificatamente impugnata se non diffusamente sollecitando un nuovo apprezzamento presuntivo dell’incarto processuale, evidentemente estraneo alla presente sede di legittimità (a pag. 2 del ricorso in cui si scrive che «la Polizia rilevava che momento del decesso alloggiava da sola al piano secondo …; all’accesso in stanza notavano che la porta del balcone era aperta, sul balcone due sedie poste vicino al parapetto, rilevavano che non vi era “alcun biglietto con cui la donna giustificasse il compimento del gesto anticonservativo posto in essere” (docc. 9 e 10 di atto di citazione)»; e nel complessivo gravame si dà diffusamente per scontato il gesto stesso); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
qualificata la domanda, senza specifica censura, a titolo extracontrattuale, ex art. 2043, cod. civ., trattandosi d pretesa risarcitoria di terzi non parti del contratto tra RSA e assistita, quali i congiunti che reclamavano il ristoro per il pregiudizio al rapporto parentale, non vi era stata prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza del nesso causale né RAGIONE_SOCIALE colpa poiché, come visto nell’esposizione dei fatti processuali, dalla
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risultato che la pazie n te. COGNOME pub icaone 08,07,2024 seppure RAGIONE_SOCIALE affetta RAGIONE_SOCIALE da poteva essere trasferita, mese dal suo arrivo e i riscontrati controlli cui era stata sottoposta, al reparto pe soggetti autosufficienti, non essendo emersa una modificazione psicopatologica del compenso del disturbo dell’umore né un’evidenza di ideazioni o desideri anticonservativi, né diversi elementi che deponessero nel senso di plausibili modificazioni comportamentali; consulenza tecnica d’ufficio era reiteratamente COGNOME collaborativa, sintomatologia dementigena, com’era accaduto dopo un
FI quinto motivo, da esaminare prioritariamente rispetto agli altri per ragioni logiche, è in parte inammissibile, in par infondato;
la Corte territoriale – pur errando nell’indicare come documento non utilizzabile per tardività la relazione dell’accertamento tecnico preventivo formata successivamente alla decisione di prime cure (Cass., 11/03/2022, n. 7977), e pur sottolineando la correlata diversità di parti che, però, no impedisce il generale e libero apprezzamento RAGIONE_SOCIALE stessa quale elemento di prova (Cass., 24/03/2023, n. 8496) – ha in buona sostanza voluto innanzi tutto intendere che l’accertamento in parola non poteva indurre di per sé a rinnovare un mezzo istruttorio esperito nel giudizio in prime cure, aggirando il legittim diniego di omologa rinnovazione RAGIONE_SOCIALE perizia officiosa;
il Collegio ha inoltre aggiunto che, comunque, le conclusioni dell’A.T.P., dunque complessivamente apprezzate, non potevano avere la stessa ovvero prevalente incidenza sul proprio convincimento rispetto sia alla consulenza svolta in sede penale, sia alla consulenza svolta in primo grado, restando in ogni caso dirimente la mancanza di prova sul fatto che si fosse trattato di suicidio e non, ad esempio, di un malore;
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Numero sezionale 992/2024 come anticipato, tale ultimo profilo non risulta oggetto di Numero crrraccolta generale 18531/ . 2024 specifica e ammissibile censura; RAGIONE_SOCIALE Data pubblicazione 08/07/2024
ad COGNOME ogni RAGIONE_SOCIALE modo, COGNOME le RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE reiterano sostanzialmente l’impostazione RAGIONE_SOCIALE difesa ricorrente, risolvendosi, pertanto, Il loro apprezzamento, in un inammissibile tentativo di rilettura istruttoria;
i residui motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
in primo luogo, la deduzione di omesso esame è inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito;
ciò ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. applicabile “ratione temporis”, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.;
né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass. 22112/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947);
in secondo luogo, tutte le deduzioni si traducono, come evidente, nella richiesta di nuovo esame e apprezzamento delle risultanze probatorie, laddove, si ripete, la Corte di merito ha escluso che vi fosse prova del suicidio; affermato ragionatamente che vi erano state una visita psichiatrica – con la quale si er attestato un compenso sintomatologico significativo rispetto al quale non potrebbe logicamente Incidere la differenza con una definizione di compenso patologico – e due colloqui psicologici, a testimonianza di un vaglio medico specialistico, che avevano plausibilmente legittimato lo spostamento RAGIONE_SOCIALE paziente in un reparto per autosufficienti, e come tale diversamente attrezzato sul piano logistico, a dimostrazione di un anzi adempiuto obbligo di sorveglianza per quanto in concreto necessario ed esigibile, senza che fossero emersi elementi di evoluzione clinica opposta, tenuta
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a u r e é i à RAGIONE_SOCIALE
altresì in conto la distanza temporale significativa d e n cral e 16531,2024 93ata p ubYlicazIone 08,07,2024 gesto autolesionistico del 2009;
peraltro, è parimenti chiaro che la deduzione dell’art. 2051, cod. civ., non avrebbe potuto ritenersi svolta per la sola menzione RAGIONE_SOCIALE disorganizzazione RAGIONE_SOCIALE RSA o per quella RAGIONE_SOCIALE rubrica dell’articolo, laddove il complesso RAGIONE_SOCIALE domanda è stato interpretato più che plausibilmente dal giudice di merito in termini di violazione RAGIONE_SOCIALE dovuta sorveglianza, anche per il tramite di presidi custodiali reali, che però non tramutano la ragione di quella pretesa (cfr. Cass., 29/05/2023, n. 15012, pag. 6);
e va ribadito che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché quando il predetto giudice abbia svolto una specifica motivazione ricostruttiva sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, l’errore pu attenere solo al momento logico relativo all’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE parte (Cass., 22/09/2023, n. 27181; conf., “parte qua”, sempre molto di recente, già Cass., 22/05/2023, n. 13920; cfr., in punto di applicabilità dei criteri ermeneutica negoziale, Cass., 26/05/2021, n. 14432, pag. 9);
infine, anche per ciò che concerne le repliche di parte alla consulenza d’ufficio, va detto che sono riservate al giudice de merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e RAGIONE_SOCIALE concludenza delle prove, la scelt tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee al formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune prove rispett ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass., 8/08/2019, n. 21187);
in coerenza, il giudice di merito è quindi libero di attingere proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che
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Nurnerveponale 992/2024 ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso ne q i N ume ro draccolta -generale 18531/ . 2024 richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di:A[0[142,1de on e 08/07/2024 allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisi al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa purché logicamente compiuta – gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi, in questo quadro, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sepp non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., 29/12/2020, n 29730);
in questo senso, ferma l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il giudice di merito che motivatamente sua volta replichi nel complesso alle obiezioni rivolte all’elaborat peritale officioso, conserva intatto il suo potere di attribu logicamente un peso differente ai complessivi elementi offerti dall’istruttoria, senza dover necessariamente rispondere alle stesse critiche con dettagli non necessari a rendere palese l’iter logi seguito;
spese secondo soccombenza, con distrazione, di quelle liquidate in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in favor del difensore di quest’ultima;
va disposto che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196 del 20 in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente e d originari attori nonché delle altre persone in esso menzionate;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 i favore RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, e in euro 3.500,00 in favore dell RAGIONE_SOCIALE, oltre, per entrambi i soggett processuali, 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e
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erp sezionale 992/2024 accessori legali. Spese distratte, per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cita di Numero di raccota generale 18531/ . 2024 RAGIONE_SOCIALE, NOME in RAGIONE_SOCIALE favore COGNOME dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME Storn,Que. .-one 08/07/2024 Oscuramento dei dati come in motivazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per i versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15/03/2024.