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Responsabilità struttura sanitaria: clinica e medico

Un’ordinanza del Tribunale di Milano analizza un caso di malasanità in chirurgia estetica, affermando la responsabilità solidale tra medico e clinica. La decisione si fonda sulla Legge Gelli-Bianco, che sancisce la responsabilità della struttura sanitaria anche per l’operato dei medici liberi professionisti che vi operano. Il Tribunale ha condannato entrambi al risarcimento del danno, ripartendo internamente le colpe in base al contributo causale di ciascuno.

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Pubblicato il 10 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Responsabilità Struttura Sanitaria: Quando Clinica e Medico Pagano Insieme

La responsabilità della struttura sanitaria è un tema cruciale nel diritto medico, specialmente quando un paziente subisce danni a seguito di un intervento. Un’interessante ordinanza del Tribunale di Milano ha chiarito come la responsabilità per un intervento di chirurgia estetica mal riuscito venga ripartita tra il chirurgo libero professionista e la clinica privata che lo ha ospitato, condannandoli in solido al risarcimento del danno.

I Fatti: Un Intervento di Chirurgia Estetica dai Risvolti Drammatici

Una paziente si rivolgeva a un chirurgo per migliorare l’aspetto di seno e addome a seguito di due parti cesarei. Su consiglio del medico, si sottoponeva a un complesso intervento combinato di addominoplastica, liposuzione, mastopessi e mastoplastica additiva presso una nota clinica privata.

Il decorso post-operatorio, tuttavia, si rivelava drammatico: una grave emorragia costringeva al trasferimento d’urgenza della paziente in un altro ospedale, dove veniva ricoverata in terapia intensiva e sottoposta a un nuovo intervento per fermare il sanguinamento. Oltre al grave pericolo corso, la paziente riportava danni estetici permanenti e un profondo turbamento psicologico. Di conseguenza, citava in giudizio sia il chirurgo che la clinica, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.

La Decisione del Tribunale: La Condanna Solidale

Il Tribunale di Milano, basandosi sulle conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), ha accertato la sussistenza di profili di colpa a carico di entrambi i convenuti e li ha condannati, in solido, a risarcire la paziente con una somma complessiva di oltre 76.000 euro.

La decisione ha stabilito che:
1. Sia il medico che la clinica sono contrattualmente responsabili nei confronti della paziente.
2. La clinica è tenuta a rispondere anche per la condotta colposa del medico, pur essendo un libero professionista, in virtù del rapporto che si instaura con il paziente.
3. La responsabilità interna è stata ripartita al 70% a carico del chirurgo e al 30% a carico della clinica.

Analisi sulla Responsabilità della Struttura Sanitaria

Il punto cardine della decisione è l’applicazione della Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che ha consolidato il principio della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per le prestazioni rese al suo interno. Il Tribunale ha specificato che la clinica non può essere considerata un mero “locatore” di sale operatorie, ma è parte di un contratto atipico con il paziente che include obblighi di messa a disposizione di personale, attrezzature e adeguata assistenza.

Il giudice ha ritenuto nulla, ai sensi dell’art. 1229 c.c., la clausola con cui la paziente aveva tentato di “esonerare” la clinica da responsabilità per l’operato del medico. Tale patto è contrario a norme di ordine pubblico che tutelano il diritto alla salute e all’integrità fisica.

Le Motivazioni della Decisione

Il Tribunale ha fondato la sua decisione su diverse evidenze emerse dalla CTU.

A carico del chirurgo, sono state individuate plurime condotte colpose connotate da “colpa grave”:
* La scelta “azzardata” di eseguire contemporaneamente troppi interventi complessi, aumentando i rischi per la paziente.
* Una tecnica operatoria inadeguata, in particolare una emostasi non accurata che ha causato il sanguinamento e un’incisione addominale eccessivamente alta con esiti estetici gravemente insoddisfacenti.
* Un grave ritardo nella diagnosi e nel trattamento della complicanza emorragica, nonostante i parametri vitali allarmanti della paziente.

A carico della clinica, è stata censurata la condotta del personale sanitario durante la fase post-operatoria. Nonostante il progressivo peggioramento delle condizioni della paziente (calo pressorio, ipossia), il personale non ha eseguito un esame emocromocitometrico, che avrebbe potuto anticipare la diagnosi, e non ha agito con la dovuta tempestività nell’allertare il medico e nell’approfondire la sintomatologia.

Sulla base di questi elementi, il giudice ha ritenuto che la condotta del chirurgo avesse un’incidenza preponderante (70%) nella causazione del danno, ma che anche le omissioni della clinica avessero contribuito in modo significativo (30%).

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Per i pazienti, rafforza la tutela, confermando che possono agire direttamente contro la struttura sanitaria, la quale risponde solidalmente con il medico per i danni occorsi. Per le strutture sanitarie, sottolinea l’importanza di vigilare sull’operato dei professionisti che operano al loro interno e di garantire standard di assistenza post-operatoria impeccabili, poiché non possono esimersi da responsabilità invocando la natura libero-professionale del medico scelto dal paziente. Infine, per i medici, ribadisce la necessità di agire sempre secondo prudenza, diligenza e perizia, evitando scelte procedurali rischiose e garantendo una gestione tempestiva delle complicanze.

Una clinica privata è sempre responsabile per l’operato di un medico che agisce come libero professionista al suo interno?
Sì, secondo quanto stabilito dalla L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) e ribadito in questa ordinanza, la struttura sanitaria ha una responsabilità contrattuale diretta verso il paziente e risponde anche delle condotte colpose o dolose dei professionisti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e non dipendenti diretti.

È possibile firmare un documento che esonera la clinica da ogni responsabilità per l’operato del medico?
No. Il Tribunale ha dichiarato nullo un patto di questo tipo per contrarietà all’art. 1229 del codice civile. Tali clausole sono considerate invalide perché violano norme di ordine pubblico, in particolare quelle che tutelano il diritto fondamentale all’integrità fisica e alla salute della persona.

Come viene ripartita la colpa tra medico e struttura sanitaria in caso di responsabilità condivisa?
Il giudice valuta il contributo causale di ciascuna condotta negligente alla produzione del danno. In questo caso, ha attribuito una responsabilità preponderante del 70% al medico per gli errori commessi nella scelta, esecuzione e gestione post-operatoria dell’intervento, e una responsabilità del 30% alla clinica per le carenze nell’assistenza e nel monitoraggio della paziente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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