Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10056 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
Oggetto: Lavoro in somministrazione presso ASL -responsabilità solidale tra agenzia somministratrice e soggetto utilizzatore
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12110/2021 R.G. proposto da:
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri ;
– ricorrente –
contro
COGNOME domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 464/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 572/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME aveva ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di euro 8.388,07 nei confronti dell’Agenzia per il lavoro RAGIONE_SOCIALE (datrice di lavoro in somministrazione) e dell’ASL di Salerno (utilizzatrice) quale credito retributivo a titolo di ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per l’anno 2015 e trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della ASL e revocato tale decreto ingiuntivo sul presupposto che, essendo l’utilizzatore ente pubblico, non fosse operante il principio di solidarietà passiva sancito in materia di appalto.
Al contrario, la Corte d’appello di Salerno, in riforma di tale decisione, respingeva l’opposizione della ASL e confermava il decreto ingiuntivo.
Riteneva, sulla base della ragione più liquida, che fosse decisivo il rilievo della previsione della solidarietà passiva della ASL già su base negoziale, il che, a prescindere dall’esistenza di una concorrente fonte legale di solidarietà passiva, già comportava che l’ASL dovesse assumere l’obbligo di pagamento delle somme rivendicate.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria con tre motivi cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘ unico motivo di ricorso, l ‘ Azienda ricorrente lamenta la violazione della disciplina vigente ratione temporis in materia di somministrazione ex d.lgs. n. 276/2003 con riferimento alla ritenuta applicabilità dell ‘ art. 13 del Capitolato speciale d ‘ appalto in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto prevalente sulla normativa applicabile la fonte contrattuale dell ‘ obbligazione solidale tra l ‘ ASL ed il somministratore, così pervenendo alla condanna dell ‘ ASL.
2. Il motivo è infondato.
Quello che rileva è la sussistenza di una garanzia di tutela del lavoratore somministrato garantita, sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita dall ‘ articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, e ciò sin nella versione originaria della norma (« 3. L ‘ utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali ») – v. in tal senso Cass. n. 34564/2022 e n. 34562/2022 citate nella memoria della controricorrente ma anche Cass. n. 10669 del 19 aprile 2024 secondo cui: ‘In tema di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà tra somministrante e utilizzatore previsto dall ‘ art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, è applicabile anche alla P.A.’ -.
Tale disciplina legale è già in sé significativa dell ‘ esistenza della solidarietà posta a base della decisione della Corte territoriale.
Si consideri, del resto che con l ‘ entrata in vigore degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, il legislatore ha introdotto una generale forma di interposizione di manodopera, denominata « somministrazione di lavoro » e definita come la « fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine » (art. 20, comma 1, lettera a): formula che ricomprende sia il cd. staff-leasing (somministrazione a
tempo indeterminato, prima soppressa e successivamente reintrodotta dalla L. 191/2009) sia il cd. lavoro interinale o temporaneo (somministrazione a tempo determinato).
Per quanto specificamente concerne la somministrazione a termine (che è l ‘ ipotesi che qui rileva), il principale elemento di novità consiste nel fatto che la stessa è autorizzata anche a fronte di esigenze ordinarie e prevedibili dell ‘ attività imprenditoriale, come reso evidente dall ‘ inciso contenuto nel primo periodo del quarto comma dell ‘ art. 20 del d.lgs. 276/03, a tenore del quale « la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all ‘ ordinaria attività dell ‘ utilizzatore ».
L ‘ istituto si basa su uno schema triangolare risultante dal collegamento di due paralleli contratti bilaterali: un contratto di lavoro, a termine o sine die, stipulato tra il lavoratore e un ‘ Agenzia a ciò appositamente autorizzata (il rapporto di lavoro dipendente si incardina con l ‘ Agenzia: il prestatore di lavoro è assunto e resta dipendente dell ‘ Agenzia, soggetto somministratore); un contratto commerciale, anch ‘ esso a termine o a tempo indeterminato, stipulato tra due imprese (l ‘ Agenzia autorizzata e l ‘ impresa utilizzatrice) e avente ad oggetto la ‘messa a disposizione’ (cd. invio in missione) del lavoratore somministrato.
Il contratto di somministrazione vero e proprio è solo il contratto commerciale stipulato tra somministratore e impresa utilizzatrice.
Si realizza, in tal modo, quella netta dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l ‘ effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, che la legge n. 1369 del 1960 vietava.
La titolarità formale del rapporto resta in capo all ‘ Agenzia nella forma di lavoro subordinato, mentre la prestazione lavorativa è resa dal lavoratore somministrato in favore dell ‘ utilizzatore (o committente), soggetto che rimane terzo rispetto al rapporto formale e che instaura
con il lavoratore un ‘rapporto di mero fatto’, esercitando su di esso i poteri di direzione e controllo ed essendo responsabile nei confronti dei terzi dei danni dal medesimo arrecati nell ‘ esercizio delle sue mansioni.
A fronte di siffatta situazione, la legge garantisce al lavoratore somministrato non solo la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in relazione al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali (art. 23, comma 3, sopra riportato), ma anche la parità di trattamento – assente, invece, nella disciplina dell ‘ appalto – rispetto al trattamento economico e normativo riconosciuto dall ‘ utilizzatore ai propri dipendenti.
Nello specifico è pacifica la natura retributiva delle voci rivendicate (ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per l’anno 2015 e trattamento di fine rapporto) ed è anche pacifico che le stesse non erano state pagate.
È del tutto evidente, allora, che l’ASL non può sottrarsi al suo obbligo.
Tanto basta a respingere il ricorso.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da corrispondersi all ‘ avvocato NOME COGNOME antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione