Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28228 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3838/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di LECCE n. 1168/2019 depositata il 24/10/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione, dinanzi al Tribunale di Brindisi, ai sensi dell’art. 3 r.d. n. 639 del 1910, avverso l’ingiunzione emess a dall’RAGIONE_SOCIALE, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di oltre ventiquattromila euro nella sua qualità di raccomandatario marit timo dell’armatore , noleggiatore e vettore delle navi RAGIONE_SOCIALE e Hermes.
Il Tribunale , nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE portuale, rigettò l’opposizione affermando: che la rappresentanza dell’armatore da parte della ricorrente era prevista direttamente dalla legge e l’ ammontare dell’importo ingiunto era basato su tariffe approvate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, inoltre, non era riscontrabile la nullità delle fatture emesse.
RAGIONE_SOCIALE propose appello avverso la decisione del primo giudice.
L’RAGIONE_SOCIALE resistette e propose appello incidentale.
La Corte d’appello di Lecce , con sentenza n. 1168 del 24/10/2019, rigettava l’appello principale , accoglieva l’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava inammissibile la questione relativa alla nullità delle fatture e confermava nel resto la sentenza.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Lecce.
Con il primo motivo propone censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 552 e 558 cod. nav.: lamenta che la Corte territoriale ha omesso di provvedere in ordine alla decadenza , da rilevarsi d’ufficio, dal privilegio di cui all’art. 558 cod. nav. che consente l’applicazione , in forza dell’art. 552 dello stesso codice, del vincolo di solidarietà per le tariffe e i diritti portuali.
Il primo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non risulta precisato in alcun modo per quale ragione l’eccezione di decadenza, che la stessa RAGIONE_SOCIALE quali fica tale, dovrebbe ritenersi rilevabile d’ufficio, posto che essa era stata tardivamente introdotta in causa dall’opponente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e reiterata nella comparsa conclusionale.
Senza sottacersi che la questione della decadenza è stata nella specie tardivamente proposta; e che salvo le deroghe previste all’art. 2969 (seconda parte) cod. civ la regola generale è quella della preclusone al rilievo d’ufficio della decadenza, che deve formare oggetto di un’eccezione in senso stretto della parte che intende avvalersene.
La giurisprudenza di questa, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità , individua la rilevabilità d’ufficio della decadenza in ambiti specifici, quali quello delle prestazioni assistenziali e previdenziali (da ultimo si veda: Cass. n. 2740 del 30/01/2023 Rv. 666604 – 01).
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione agli artt. 3 e 5 L. n. 135 del 1977, in riferimento al l’art. 360, 1° comma n. 3, cod. proc. civ. in relazione.
Si duole che la corte territoriale abbia errato nel ritenere la sussistenza della solidarietà dell’obbligazione, attinente al pagamento delle somme derivanti dall’approdo di navi straniere in
porto, tra l’armatore e il raccomandatario , essendo necessario individuare la nazionalità dell’armatore perché possa ritenersi la solidarietà dell’obbligazione di pagamento delle tariffe e dei diritti portuali.
Il motivo è infondato.
La solidarietà di cui alla legge n. 135 del 1977 sussiste a condizione che la nave per le cui obbligazioni portuali risponde anche il rappresentante non sia italiana e, quindi, anche nel caso in cui essa faccia (come nella specie) capo a un armatore italiano ma sia iscritta in un registro navale straniero, come, pacificamente (non avendo la ricorrente in alcun modo contestato la circostanza, adeguatamente allegata dalla difesa erariale), le due navi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Hermes, approdate al porto di Brindisi e facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE quale raccomandatario .
Orbene, all’esito del compiuto accertamento di fatto ad essi spettante i giudici di merito hanno ravvisato ricorrere nel caso le condizioni in argomento.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dell a l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di