Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21845 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15717-2020 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 706/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 306/2018;
Oggetto
R.G.N. 15717/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso l ‘ingiunzione emessa in favore di COGNOME NOME per la somma di E. 1.315,37.
Premetteva il giudice d’appello che nel maggio 2009 COGNOME NOME e il datore di lavoro dell’epoca, RAGIONE_SOCIALE, avevano stipulato un accordo individuale economico; in data 21.1.2011 la NOME COGNOME aveva stipulato un contratto di affitto azienda con la RAGIONE_SOCIALE , poi divenuta RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE; a seguito del fallimento della società NOME COGNOME tale contratto di affitto si era risolto con retrocessione dell’aziend a alla curatela di fallimento in data 17.11.2011.
In ragione di tali circostanze la corte riteneva che le somme richieste dal COGNOME, relative alle competenze del mese di dicembre 2014, fossero estranee alla responsabilità solidale della società RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di somme successive alla retrocessi one dell’azienda nelle mani della curatela fallimentare
Avverso detta decisione il COGNOME ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE che pure ha depositato memoria successiva
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) per aver, la corte di merito, escluso la responsabilità solidale della società RAGIONE_SOCIALE per tutti i crediti vantati dal lavoratore COGNOME (emolumento aggiuntivo all’indennità di mobilità pattuito con accordo individuale del 14 -28.5.2009). Il ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie, in forza del contratto di affitto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, tutte le obbligazioni della prima dovevano intendersi trasferite
all’azienda conduttrice ivi compreso l’accordo individuale originariamente assunto con il lavoratore circa l’integrazione retributiva pattuita ed ivi compresi tutti i crediti non ancora scaduti.
2)Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo quale la cessazione del rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE in data 5.9.2011, antecedentemente alla retrocessione. Ciò, a giudizio del ricorrente, rendeva unico obbligato per l’integrazio ne in questione solo la società RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
Occorre preliminarmente ripercorrere i tratti significativi della vicenda in esame.
Nel maggio 2009 il ricorrente e il datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALE, stipulavano un accordo con cui quest’ultimo si impegnava a integrare il trattamento da attribuire al lavoratore in caso di cassa integrazione o mobilità; in data 21.1.2011 la NOME COGNOME stipulava un contratto di affitto azienda con la RAGIONE_SOCIALE , poi divenuta RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE; a seguito del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE tale contratto di affitto si risolveva con retrocessione dell’azienda alla curatela di fallimento in data 17.11.2011.
In virtù del disposto dell’art. 2112 c.c., applicabile al caso in esame trattandosi di ipotesi, quale l’affitto di azienda, espressamente prevista dalla norma, il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Dal tenore della disposizione si deve escludere, pertanto, la responsabilità del cedente per crediti del lavoratore maturati successivamente alla cessione.
Nel caso in esame è rivendicato dal lavoratore il pagamento delle integrazioni salariali, di cui all’Accordo individuale richiamato, maturate successivamente alla retrocessione; per queste ultime invero, non puo’ coinfigurarsi la responsabilità solidale de lla RAGIONE_SOCIALE ( già società RAGIONE_SOCIALE) poiché , pur in origine trasferitasi l’obbligazione sorta con l’accordo individuale a seguito del contratto di affitto azienda, la stessa non è piu’ opponibile alla società retrocedente (
RAGIONE_SOCIALE) per i crediti sorti e maturati successivamente alla retrocessione. Con tale ultimo passaggio l’originario accordo individuale ha cessato di avere effetti obbligatori e di responsabilità solidale nei confronti della società affittuaria per crediti del lavoratore successivi al momento della retrocessione (così anche Cass.n.14401/2023).
In tale quadro a nulla rileva la circostanza della cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla retrocessione poiché ciò che assume rilievo, come detto, è il momento di maturazione del credito del lavoratore che fa emergere l’operatività dell’a ccordo individuale anche individuando, in quel momento, i soggetti obbligati, tale non potendo più essere la società che con la retrocessione dell’azienda si è resa estranea agli effetti di quell’originario rapporto obbligatorio. I motivi ed il ricorso devono, pertanto, essere rigettati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si distraggono in favore dell’AVV_NOTAIO, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 4 giugno 2024.
La Presidente NOME COGNOME