Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1260 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1260 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7192-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI BELPASSO, COMUNE DI PATERNO’;
– intimati – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
Oggetto
QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo nonchè contro
COGNOME NOME, COMUNE DI PATERNO’, COMUNE DI BELPASSO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 736/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 864/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (responsabile in via solidale, ex art. 38 c.c., quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE) per l’accertamento della sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato per il periodo settembre 2004 – luglio 2007 (periodo regolarizzato tra le parti) e novembre 2009 -maggio 2010, con mansioni di educatrice (livello III S, di cui al CCNL RAGIONE_SOCIALE), orario di lavoro pari a 4 ore giornaliere per cinque giorni a settimana, e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.
La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro probatorio acquisito dimostrasse la sussistenza di due distinti periodi di lavoro subordinato, con il conseguente diritto al pagamento della retribuzione e del trattamento di fine rapporto corrispondenti alla mansione espletata (come da conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio nominato in grado di appello), esclusa l’indennità per ferie non godute (non essendo stato provato, dalla lavoratrice, il presupposto costitutivo) nonché ogni conseguenza invocata per il licenziamento orale (non essendo stata dimostrata l’offerta della prestazione da parte della lavoratrice). Con riguardo al Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, la Corte territoriale ha precisato che era emerso come lo stesso firmava le lettere di assunzione nonché gli assegni per i pagamenti e impartiva le direttive ai coordinatori dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, elementi sufficienti a ritenerlo responsabile solidale ai sensi dell’art. 38 c.c.
Per la cassazione di tale sentenza il legale rappresentante ha proposto ricorso affidato ad un motivo; l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto successivo ricorso affidato a due motivi; la lavoratrice resiste con distinti controricorsi.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo
restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di NOME COGNOME, perché notificato prima del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, che va quindi considerato incidentale.
2. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, semplicemente ricollegato la responsabilità solidale del COGNOME alla sua carica di Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE, omettendo qualsiasi indagine sulla concreta attività negoziale e/gestoria dello stesso, non apparendo sufficiente il riscontro effettuato dalla Corte territoriale in base al quale è risultato che il COGNOME firmava le lettere di assunzione e firmava gli assegni per i pagamenti alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. La Corte territoriale si è conformata ai principi statuiti da questa Corte (cfr. Cass. nn. 10490 e 18188 del 2014; Cass. n. 8752/2017; da ultimo, Cass. n. 2813/2025) in base ai quali la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo comma, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio
tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.
3.2. La sentenza impugnata ha avuto cura di precisare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE dal COGNOME, sottolineando che il quadro probatorio acquisito dimostrava che lo stesso (oltre a ricoprire la carica di Presid ente dell’RAGIONE_SOCIALE) compiva atti di gestione della stessa, assumendo il personale, corrispondendo loro la retribuzione e impartendo direttive (ai collaboratori) per lo svolgimento dell’attività. Le doglianze del ricorrente adombrano, in realtà, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’a ppello, con motivato e plausibile apprezzamento.
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 285 del 1997 e del decreto assessoriale Enti locali Regione Sicilia n. 38 del 2001 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) av endo, la Corte territoriale, considerato l’attività prestata dalla lavoratrice quale semplice rapporto di lavoro subordinato posto che l’RAGIONE_SOCIALE ‘sin dal primo difensivo’ ha chiarito di far parte di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE unitamente ad altre associazioni al fine di partecipare al bando di concorso pubblicato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’affidamento del servizio di quattro centri di aggregazione presso quattro Comuni, e tali progetti prevedevano un programma di lavoro che vinco lava l’assunzione dei dipendenti
al tempo prescritto per la realizzazione del programma stesso definito e approvato dai Comuni. Le assunzioni non potevano, pertanto, svolgersi al di fuori di tali programmi, come regolati dall’art. 1 della legge n. 285 del 1997 (che prevede l’istituzione d i un RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e stabilisce i finanziamenti per i progetti) nonché dal decreto di attuazione aAVV_NOTAIOato dalla Regione Sicilia il 20.6.2001. La Corte territoriale ha trascurato che l’attività della lavoratrice doveva inqua drarsi, considerata la normativa innanzi indicata, quale realizzazione di un contratto a progetto.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame di un punto decisivo della controversia, l’art. 7 della Convenzione fra RAGIONE_SOCIALE e Comune RAGIONE_SOCIALE avendo, la Corte territoriale, trascurato che il secondo periodo di lavoro (accertato come lavoro subordinato) era, in realtà, da inquadrarsi nella convenzione (stipulato con il Comune di RAGIONE_SOCIALE nell’ottobre 2009) avente ad oggetto il servizio di aggregazione per minori per mesi 15, e tale convenzione prevedeva il coinvolgimento di volontari.
Il ricorso è inammissibile.
6.1. Tutte le doglianze appaiono nuove e, perciò, inammissibili, non essendo state le questioni della costituzione di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dell’attuazione di un progetto concordato con alcuni Comuni, della previsione di un bando di concorso, dei relativi programmi di lavoro trattate nella decisione impugnata (che si occupa, invece, della diversa questione inerente l’attuazione, di fatto, fra le parti di un vincolo di subordinazione in due periodi temporali) ne’ avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro
devoluzione al giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 18018/2024).
6.2. Inoltre, va, comunque, rilevato che la pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell’accertamento della subordinazione, reputa imprescindibile e d’importanza preminente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto; tale indagine non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti (Cass. n. 4884/2018; ex plurimis, da ultimo Cass. n. 23343/2024; Cass. n. 13185/2025). Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte cost., sentenze n. 76/2015, n. 115/1994 e n. 121/1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, «l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali» (sentenza n. 76/2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto). In tale àmbito, difatti, è canone primario d’interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti, «anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto. La qualificazione convenzionale d’un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile; le spese di lite sono
regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente pr incipale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 2 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME