Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21907/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
PROVINCIA DI SIENA, nella persona del Presidente pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE BOLZANO
-intimata-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 3975/2023 depositata il 14/09/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2025 dal
Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impresa che svolge attività di autonoleggio, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti di più Enti locali del territorio nazionale e dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Bolzano, avverso la cartella di pagamento n. 021 2019 0005346770 000, notificatale il 28.11.2019 da detta agenzia per complessivi Euro 8.867,77 oltre ad accessori, per sanzioni amministrative derivanti da più infrazioni al Codice della Strada rilevate in vari luoghi del territorio nazionale.
A sostegno della domanda, eccepì l’omessa notificazione di alcuni dei verbali di accertamento delle infrazioni; e, quanto agli altri verbali, rilevò che, a seguito delle relative notificazioni, aveva tempestivamente comunicato ai vari enti accertatori i nominativi dei soggetti locatari noleggiatori dei veicoli al momento dell’infrazione e ne inferì la propria «carenza di legittimazione passiva» ai sensi dell’art. 196, primo comma, del codice della strada, per essere il locatario solidalmente responsabile con l’autore della violazione.
Il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza n. 2438/20, in accoglimento della domanda attorea, annullò le iscrizioni a ruolo di cui alla cartella di pagamento.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la sola Provincia di Siena, lamentando l’erronea esclusione della responsabilità solidale del locatore delle vetture a mezzo delle quali erano state commesse le infrazioni poste a fondamento della cartella impugnata.
La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo ai motivi di appello.
Si costituiva pure Roma Capitale, che proponeva anche appello incidentale.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3975/2023, in accoglimento dell’appello principale, rigettava l’opposizione avverso la cartella di pagamento per cui era causa, definendo in rito l’incidentale.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito, con controricorso, la Provincia di Siena, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Per l’odierna adunanza il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, si osserva che – in base ai principî affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso -può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intimate.
Invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto
alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso due motivi.
2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc».
2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 615 del Codice di procedura civile, dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201,
203, 204-bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc».
I motivi – meritevoli di congiunto scrutinio, per l’intrinseca connessione delle questioni poste – sono entrambi inammissibili.
È, in primo luogo, senz’altro inammissibile la censura di « insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione », trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione.
Inammissibili sono anche le rimanenti censure, per ragioni già esposte da questa Corte in recenti pronunce aventi ad oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente (cfr., tra le altre, Cass. n. 31454, n. 30387, n. 29015, n. 3786 e n. 1806/2024): invero, dalla lettura dei due motivi di ricorso si evince che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., le censure – costituite dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate
– sono formulate senza premurarsi della loro intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo a questo giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata.
I motivi – che si dipanano, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica, per ben venti pagine (da pag. 4 a pag. 24 del ricorso) con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) – si connotano per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo (afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda), inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di questa Corte (l’ordinanza del 5 giugno 2020, n. 10833) ripetitivamente richiamato, nonché di altri precedenti della giurisprudenza di merito.
La redazione dei motivi, così praticata, pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze, in tal guisa confusamente mosse alla sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata (in proposito, cfr., da ultimo, Sez. U, n. 35943/2023 e, in precedenza: Cass. n. 39169/2021, n. 15517/2020, n. 26790/2018, n. 7009/2017).
4. Infine, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c., essendo ad esso sottesa questione di diritto già più volte affrontata da questa Corte, anche ad esito di udienza pubblica (come nel caso di Cass. n. 32921/2022).
Occorre qui ribadire il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 32920 e n. 32921/2022, n. 510, n. 1382 e n. 1383/2023, seguite da altre nello stesso senso) – che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare – secondo il quale «in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante dall’inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva».
Irrilevante è nella specie la sopravvenienza normativa -richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l’art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156) – in quanto, in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle comminate all’odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento dalla stessa opposta – non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell’inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati.
5. In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore del solo intimato che ha svolto difese.
Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: SU n. 4315/2020) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione, in favore della Provincia di Siena, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME