Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12921/2023 R.G.
proposto da
COMUNE DI ASSISI, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE COMUNE DI COGNOME COMUNE DI VICENZA COMUNE DI REGGIO EMILIA
R.G. n. 12921/2023
CC – 12/06/2025
C.C. 31/3/2022
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1031 del 29/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-nell ‘ anno 2019 l ‘ Agenzia delle Entrate Riscossione notificò alla società RAGIONE_SOCIALE una cartella di pagamento dell ‘ importo di euro 10.900,17, per il recupero di un credito causalmente ascritto a precedenti sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada commesse – nei Comuni di Assisi, Pozzuoli, Reggio Emilia e Vicenza da conducenti di veicoli di proprietà della società destinataria della cartella, esercente attività di autonoleggio senza conducente;
-avverso detta cartella, la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
-a sostegno della domanda rilevò di avere, a seguito delle notificazioni dei verbali di accertamento delle infrazioni, tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei soggetti locatari noleggiatori dei veicoli al momento della trasgressione e ne inferì la propria «carenza di legittimazione passiva» ai sensi dell ‘ art. 196, comma 1, del Codice della Strada, per essere il locatario solidalmente responsabile con l ‘ autore della violazione;
-nel contraddittorio con i Comuni di Pozzuoli ed Assisi, il Giudice di Pace di Bolzano, con la sentenza n. 41 del 22/2/2021, accolse l ‘ opposizione ed annullò la cartella;
-propose appello il Comune di Assisi, rilevando che la Corte di cassazione, con un orientamento consolidato, aveva affermato che il combinato disposto degli artt. 196 e 84 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che la responsabilità solidale del locatario dei veicoli concessi a noleggio si aggiungeva a quella del proprietario locatore, senza escluderla;
-il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 1031 del 29/11/2022, rigettò il gravame, confermando la pronuncia di primo grado: affermò che la società aveva ottemperato all ‘ onere, su di sé gravante, di comunicare le generalità dei soggetti a cui i veicoli erano stati concessi a noleggio e, nel merito, condivise l ‘ interpretazione dell ‘ art. 196 Codice della Strada fornita dal giudice di primo grado, secondo cui, in ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, la responsabilità per la violazione delle regole del Codice della Strada ricade solidalmente sul trasgressore e su colui che ha richiesto in noleggio l ‘ autoveicolo, apparendo conforme alla ratio della disposizione correlare la responsabilità per l ‘ infrazione contestata all ‘ effettiva disponibilità del veicolo; aggiungeva, altresì, che il noleggiatore era esente da responsabilità, essendosi tempestivamente attivato per comunicare agli organi accertatori le generalità dei locatari;
-proponeva ricorso per cassazione il Comune di Assisi, affidandosi ad un motivo d ‘ impugnazione, illustrato da memoria, a cui la RAGIONE_SOCIALE (Italiana) ha resistito con controricorso, corredato da memoria;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le altre parti;
-l’adunanza camerale del 12/3/2025 veniva rinviata ex officio alla data odierna;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con un unico motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all ‘ art. 196 D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.), in combinato disposto con l ‘ art. 84 C.d.S., in relazione all ‘ art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicolo senza conducente, a rispondere solidalmente con l ‘ autore della violazione per
le sanzioni pecuniarie comminate sia solo il locatario e non anche il proprietario-locatore del veicolo;
-giova rilevare che la formazione del giudicato interno (in mancanza di motivi d ‘ impugnazione) preclude in questa sede il rilievo riguardante l ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto la controricorrente avrebbe dovuto far valere ogni doglianza relativa al merito dell ‘ accertamento (ivi compresa quella attinente alla pretesa erroneità nell ‘ individuazione del soggetto onerato del pagamento della sanzione) con la tempestiva impugnazione dei verbali di accertamento (che la stessa RAGIONE_SOCIALE dichiara essere stati a suo tempo notificati), conformemente a quanto statuito da Cass. Sez. U., 22/09/2017, n. 22080 (secondo cui, una volta notificato, il verbale di accertamento di violazione del C.d.S. diviene irretrattabile e con l ‘ opposizione all ‘ esecuzione non possono svolgersi contestazioni relative a forma, merito o procedimento di irrogazione della sanzione, ma soltanto i fatti estintivi e modificativi successivi alla definitività del verbale); in particolare, con specifico riferimento a vicende analoghe a quella in esame, si è statuito che, «In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva -derivante dall ‘ inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell ‘ art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell ‘ amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l ‘ omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all ‘ agire dell ‘ amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a
base della riscossione coattiva» (così, ex multis , Cass. Sez. 3, 09/11/2022, n. 32920, Rv. 666115-01);
-ciò premesso, esaminando la specifica censura rivolta alla decisione di accoglimento dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione, il motivo è fondato;
-va dato atto, innanzitutto, che la sopravvenienza normativa richiamata dalla controricorrente – la quale ritiene che l ‘ art. 196 C.d.S., come modificato dall ‘ art. 1, comma 1, lettera gter , del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, «che esclude qualsiasi ipotesi di solidarietà passiva tra società di autonoleggio e locatario, sia in realtà una sorta di interpretazione autentica della volontà del legislatore che ha sempre negato (vedi i lavori preparatori del nuovo art. 196 c.d.s.) l ‘ ipotesi della sussistenza di una solidarietà a danno di chi non ha neppure la disponibilità materiale del mezzo» – risulta priva di rilevanza nel presente giudizio, riguardante infrazioni anteriori alla modifica legislativa del 2021;
-infatti, «L ‘ art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall ‘ art. 1, comma 1, lett. gter ), del d.l. n. 121 del 2021, convertito dalla l. n. 156 del 2021, nel prevedere, in caso di locazione senza conducente, la responsabilità solidale con l ‘ autore della violazione del conduttore-locatario e non del locatore-proprietario ha natura innovativa, ma non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto non dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali» (Cass. Sez. 3, 24/02/2025, n. 4825, Rv. 673772-01);
-poi, come recentemente statuito da Cass. Sez. 2, 21/10/2024, nn. 27210, 27211, 27213, 27215, 27217 (pronunce che superano la decisione di Cass. Sez. 3, 05/06/2020, n. 10833, Rv. 657968-01) in analoghe fattispecie, «Quanto poi al richiamo della seconda parte del 1° comma dell ‘ art. 196 C.d.S., questa Corte ha già più volte affermato
che deve interpretarsi nel senso che il locatore è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario o ai soggetti equiparati e al conducente, con il responsabile dell ‘ infrazione. Sul punto, va ribadito che, secondo l ‘ indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, l ‘ argomento ‘ puramente testuale ‘ , sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, ‘ non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall ‘ art. 196 Codice della Strada ‘ . Esso, difatti, non tiene conto ‘ della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l ‘ usufruttuario, l ‘ acquirente con patto di riservato dominio o l ‘ utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ‘ ; infatti, il silenzio serbato dalla norma sul ‘ semplice locatore del veicolo ‘ si spiega ‘ in ragione dell ‘ agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile ‘ , sicché la norma ‘ intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione ‘ . Invece, nel caso della ‘ locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest ‘ ultimo è noto al solo locatore ‘ , tale essendo ‘ la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate ‘ (così, Cass. 24 settembre 2015 n. 18988; Cass. n. 1845/2018 cit.; Cass. n. 14452/2018, non massimata; Cass. 17 gennaio 2019 n. 1214; Cass. 15 settembre 2021 n. 24926).» (nello stesso senso – in contrasto con Cass. Sez. 3, 05/06/2020, n. 10833 – anche Cass. Sez. 3, 18/01/2023, n. 1383, che richiama ulteriori precedenti);
-in conclusione, va cassata la sentenza impugnata, che, violando l ‘ art. 196 C.d.S. ratione temporis applicabile, ha escluso , in caso di locazione di veicolo senza conducente, la responsabilità solidale del
proprietario-locatore del veicolo per le sanzioni pecuniarie relative a infrazioni stradali;
-la causa è rinviata al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite, incluse quelle del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione