Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23613 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23613 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22826-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N.22826/2021
COGNOME
Rep.
Ud 04/06/2025
CC
nonché contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 136/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/06/2021 R.G.N. 27/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Genova, in riforma della decisione del tribunale, aveva revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore di COGNOME NOME ed opposti dalla società RAGIONE_SOCIALE, relativi ai crediti asseritamente maturati dal COGNOME, per ferie e permessi non goduti (decreto ingiuntivo n.350/2016) e per spettanze di fine rapporto (decreto ing. 376/2016).
La corte di merito aveva valutato che, quanto alle ferie ed ai permessi non era risultata provata dal COGNOME l’impossibilità di fruirne, attesa la sua posizione apicale (direttore generale) non richiedente autorizzazioni ed attese le dichiarazioni dei testi escussi, tutte attestanti la scarsa presenza in azienda del COGNOME. La corte, dunque, escludeva che fossero dovute al COGNOME le indennità relative a ferie e permessi.
Con riguardo alle somme offerte in compensazione del credito residuo vantato dal COGNOME ed escluse dal tribunale che non aveva ritenuto possibile detta compensazione, la corte valutava che quanto agli ammanchi di cassa per la gestione dei servizi cimiteriali, oltre alla
responsabilità per culpa in vigilando accertata dalla sentenza della Corte dei conti ( che aveva in via principale ritenuto responsabile il dipendente COGNOME), il COGNOME fosse responsabile in ragione del mancato controllo sui meccanismi distrattivi verificatisi da molti anni.
Tale accertamento era svolto dal giudice d’appello attraverso escussione dei testi e confronto delle circostanze, così emerse, con le mansioni attribuite al COGNOME. La corte, accertata pertanto la ammissibilità della compensazione, revocava i decreti ingiuntivi.
Avverso detta decisione proponeva ricorso NOME COGNOME cui resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante della originaria RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (assicuratore della responsabilità civile del chiamato in causa NOME COGNOME) e NOME COGNOME (chiamato in causa nella qualità di direttore generale), i quali concludevano per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co.1 nn. 4 e 5 c.p.c.)
La censura mira a sottolineare l’errata e contraddittoria valutazione circa la compensazione delle somme, come disposta dalla corte di merito, attesa la responsabilità solo sussidiaria della parte ricorrente, chiamato a rispondere previa escussione del Biagioni, cui erano direttamente addebitabili gli ammanchi. Tale circostanza determinava la assenza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, tali da consentire ogni possibilità di compensazione.
2)Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art.2729 c.c. e 115 c.p.c. allorchè la corte ha presunto sussistere l’incapienza del diretto responsabile COGNOME in assenza di prove di tale circostanza.
3)- Con ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., co.1 per la violazione dei principi in tema di compensazione.
Le censure possono essere valutate insieme.
La corte d’appello, con giudizio di merito insindacabile in questa sede di legittimità, ha valutato sussistere una responsabilità solidale tra il
COGNOME e il COGNOME, essendo a quest’ultimo addebitabile una culpa in vigilando. Invero, dalle testimonianze rese ha tratto le conclusioni che ‘ l’effettuazione di un controllo anche solo a campione, sulle modalità di gestione della cassa del servizio cimiteri,-tramite il semplice raffronto dei dati contabili e dati amministrativi, registrati nel sistema informatico, -avrebbe consentito al COGNOME di individuare tempestivamente le cause delle discrepanze e identificare il meccanismo distrattivo posto in e ssere dall’impiegato, evitando il formarsi di un notevole ammanco ai danni della società nell’arco di oltre sei anni’ ( pg.21 sentenza).
La responsabilità accertata è dunque propria del preposto alla vigilanza, non sovrapponibile a quella del Biagioni, diretto responsabile dell’ammanco.
A riguardo questa Corte ha chiarito che <> (Cass.n. 1070/2019; Cass 22164/2019; Cass 16755/2024). E neppure è prospettabile un beneficium excussionis, a favore dell’odierno ricorrente, in mancanza di una specifica pattuizione e trattandosi di un’obbligazione solidale non sussidiaria né eventuale .
L’accertamento in questione sulla responsabilità solidale così intesa, rimesso al giudice del merito, e la portata dei principi richiamati, deve dunque far ritenere infondate le doglianze proposte.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, nei confronti di tutti i controricorrenti, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di ciascun controricorrente costituito, liquidate, per ciascuno in E 3.500,00, per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 4 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME