Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28744 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24096/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata presso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, MANU ACCESSORI DI SETTIMI EMANUELE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 175/2021 depositata il 18 febbraio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 475/2016, rigettava domande risarcitorie presentate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la fornitura di accessori difettosi che l’attrice avrebbe subito nella produzione di calzature per RAGIONE_SOCIALE, la quale gliele aveva perciò restituite. Nel giudizio di primo grado, delle convenute era rimasta contumace soltanto RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto di chiamare RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto di chiamare RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE LtdRAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano le controparti (tranne RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace); RAGIONE_SOCIALE proponeva anche appello incidentale.
La Corte d’ Appello di Ancona, con sentenza n. 175/2021, accoglieva parzialmente il gravame principale, condannando in solido RAGIONE_SOCIALE 90, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE a risarcire l’appellante di danni subiti nella misura di euro 72.990, oltre accessori; condannava altresì RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE a restituire la somma di euro 7311,44 – oltre a rivalutazione – per la fattura n 902/2010; condannava inoltre RAGIONE_SOCIALE a restituire la somma di euro 618,84, oltre Iva, per la fattura n. 49 2010, sempre con rivalutazione, e RAGIONE_SOCIALE a restituire la somma di euro 1892,68, oltre rivalutazione, per la fattura n. 239/2010.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso avverso RAGIONE_SOCIALE e nei confronti delle altre parti, basato su due motivi; si sono difese con rispettivo controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Hanno depositato memoria il ricorrente, NOME e NOME (la memoria di quest’ultima non contiene effettive difese).
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione apparente e/o omesso esame di fatto
discusso e decisivo ‘in relazione agli elementi fattuali forniti dalla ricorrente a supporto del corretto adempimento della propria prestazione nonché alle risultanze di laboratorio emerse in sede di RAGIONE_SOCIALE‘ – prima di avviare la causa, NOME aveva effettivamente chiesto e ottenuto un accertamento tecnico preventivo -.
1.2 L’ampio motivo (esposto nelle pagine 12 -19 del ricorso), come già lascia intendere la stessa rubrica, consiste in una richiesta di revisione dell’esito dell’accertamento fattuale, richiamando vari elementi probatori/indiziari, come sarebbe proprio di una impugnazione d’appello.
La censura, pertanto, patisce un’evidente inammissibilità.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2055 c.c., per essere state condannate ‘tutte le parti fornitrici’ in solido per risarcire i danni patrimoniali.
2.1 La Corte d’appello – sostiene la ricorrente ‘non motiva alcunché’ al riguardo; l’articolo 2055 c.c., poi, concernerebbe soltanto la responsabilità extracontrattuale (si invocano Cass. 7618/2010 e Cass. 27713/2005).
A ciò si aggiunge che comunque la quantificazione del risarcimento sarebbe viziata se non altro per l’ ‘esiguo valore’ degli accessori prodotti dalla ricorrente.
2.2 Il motivo, come emerge ictu oculi dalla illustrazione del suo contenuto, è composto di due submotivi.
2.2.1 Il primo submotivo verte sull’applicazione dell’articolo 2055 c.c., ed è infondato: a prescindere da tutta la giurisprudenza precedente, S.U. 27 aprile 2022 n. 13143 statuisce che, per la responsabilità solidale di cui all’articolo 2055, primo comma, c.c., ‘norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p.’, è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se ‘le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed
extracontrattuale – in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti’, ridotti a mere occasioni (da ultima segue questa linea Cass. sez. 3, ord. 16 aprile 2025 n. 9969).
2.2.2 La seconda parte del motivo è palesemente fattuale, e quindi inammissibile.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE, non direttamente coinvolta nel contenzioso in esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME