Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15887 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12137/2021 R.G. proposto dalla :
PROVINCIA di SIENA, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME , con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
–
CONTRORICORRENTE- nonché
COGNOME NOME.
-INTIMATO- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 417/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE:
–NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto opposizione avverso quarantadue ordinanze-ingiunzione con cui la Provincia di Siena aveva contestato la violazione degli artt.
101 e 190 del D.lgs. n. 152/2006 per l’irregolare compilazion e del formulari per lo smaltimento di rifiuti.
-Il Tribunale ha annullato le ordinanze opposte per carenza dell’elemento soggettivo, individuando il responsabile della violazione non nel COGNOME quale Direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE, ma nel Direttore Sanitario, e ha perciò confermato la sanzione nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE, quale obbligata solidale ai sensi dell’art. 6 della L. 689/1981 ;
-con sentenza n. 417/2021, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, annullando in toto i provvedimenti opposti, respingendo l’appello incidentale con cui era stata chiesto di confermare la responsabilità dell’ente.
RITENUTO CHE:
-il quesito posto con l’unico motivo di ricorso, che atti ene alla possibilità di confermare la sa nzione a carico dell’ente chiamato a rispondere della violazione ai sensi dell’art. 6 l. 689/1981 anche quando sia stata esclusa la responsabilità della persona fisica cui era stata contestat o l’illecito , ma accertando la responsabilità di altro dipendente ma del cui operato l’ente dovrebbe comunque rispondere quale obbligata solidale, proponga una questione di rilievo nomofilattico, di cui è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
ri mette la causa all’udienza pubblica. Così deciso in Roma, il 24/04/2025.