Responsabilità Solidale Ente: Azienda Responsabile Anche se si Sbaglia Dipendente?
La Corte di Cassazione, con un’ordinanza interlocutoria, ha posto un faro su una questione cruciale in materia di sanzioni amministrative: la responsabilità solidale ente. Il caso riguarda la possibilità di sanzionare un’azienda per l’illecito commesso da un suo dipendente, anche quando l’amministrazione ha inizialmente identificato la persona fisica sbagliata come autrice della violazione. La Suprema Corte ha ritenuto la questione così importante da meritarne la discussione in una pubblica udienza.
I Fatti del Caso
Tutto nasce da una serie di ordinanze-ingiunzione emesse da un Ente Provinciale nei confronti di un’Azienda Sanitaria e del suo Direttore Generale. La contestazione riguardava la violazione delle norme sulla compilazione dei formulari per lo smaltimento dei rifiuti. L’Azienda Sanitaria e il Direttore Generale si sono opposti a queste sanzioni davanti al Tribunale.
In primo grado, il Tribunale ha annullato le sanzioni, ritenendo che il vero responsabile della violazione non fosse il Direttore Generale, bensì il Direttore Sanitario. Tuttavia, ha confermato la sanzione nei confronti della sola Azienda Sanitaria, considerata obbligata in solido ai sensi dell’art. 6 della Legge 689/1981.
La Decisione della Corte d’Appello
L’Azienda Sanitaria ha impugnato la decisione del Tribunale. La Corte d’Appello, accogliendo il suo ricorso, ha annullato completamente le sanzioni. Secondo i giudici di secondo grado, una volta esclusa la responsabilità della persona fisica a cui l’illecito era stato originariamente contestato (il Direttore Generale), veniva a mancare il presupposto per affermare la responsabilità solidale dell’ente.
Il Ricorso e la questione della responsabilità solidale ente
L’Ente Provinciale non si è arreso e ha portato la questione davanti alla Corte di Cassazione. Il punto centrale del ricorso è proprio il perimetro della responsabilità solidale ente. La domanda posta ai giudici supremi è la seguente: può un ente essere comunque chiamato a rispondere per la violazione commessa da un suo dipendente, anche se l’amministrazione ha inizialmente sbagliato a individuare la persona fisica responsabile, ma è stato accertato in giudizio che l’illecito è comunque opera di un altro soggetto interno all’organizzazione?
Le Motivazioni dell’Ordinanza Interlocutoria
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto che la questione sollevata ha un “rilievo nomofilattico”. Ciò significa che la sua risoluzione è di fondamentale importanza per assicurare l’applicazione uniforme della legge in tutto il Paese. Il principio di responsabilità solidale ente, previsto dall’art. 6 della L. 689/1981, stabilisce che l’ente risponde per le violazioni commesse da un suo rappresentante o dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni. Il dubbio sorge quando l’accertamento giudiziale corregge l’identificazione dell’autore materiale, pur confermando che l’illecito è avvenuto all’interno della sfera di controllo dell’ente. Invece di decidere la questione nella camera di consiglio, la Corte ha ritenuto opportuno rimettere la causa all’udienza pubblica, dove il dibattito potrà essere più ampio e approfondito, data la portata dei principi coinvolti.
Le Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria non fornisce una risposta definitiva, ma sospende il giudizio in attesa di una decisione più ponderata. Questa scelta evidenzia la delicatezza e l’importanza del tema. La futura sentenza avrà conseguenze significative per tutte le persone giuridiche, pubbliche e private. Se la Corte dovesse affermare la persistenza della responsabilità solidale ente anche in caso di errore nell’individuazione del dipendente-autore, verrebbe rafforzato il principio secondo cui l’ente è garante della legalità al suo interno, a prescindere da chi, materialmente, commetta la violazione. Si attende quindi con grande interesse la pronuncia della pubblica udienza, che traccerà una linea guida chiara per casi simili in futuro.
Un ente può essere ritenuto responsabile se il dipendente inizialmente accusato dell’illecito viene scagionato?
La Corte di Cassazione non ha ancora dato una risposta definitiva. Ha ritenuto la questione così importante da doverla discutere in un’udienza pubblica, poiché riguarda l’estensione della responsabilità solidale dell’ente quando l’illecito è stato commesso da un altro dipendente, diverso da quello inizialmente identificato.
Cos’è la responsabilità solidale ai sensi della Legge 689/1981?
È il principio per cui un ente (società, azienda, etc.) è obbligato a pagare la sanzione per una violazione commessa da un suo rappresentante o dipendente nell’esercizio delle sue funzioni. L’ente risponde insieme alla persona fisica che ha commesso l’illecito.
Perché la Corte di Cassazione ha rimesso la causa all’udienza pubblica?
La Corte ha ritenuto che la questione avesse un “rilievo nomofilattico”, cioè fosse di fondamentale importanza per garantire un’interpretazione uniforme della legge. Una decisione su questo punto avrà un impatto significativo su molti altri casi, e per questo si è scelto di approfondire la discussione in una sede più solenne come l’udienza pubblica.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15887 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12137/2021 R.G. proposto dalla :
PROVINCIA di SIENA, in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME COGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
AZIENDA OSPEDALIERA RAGIONE_SOCIALE SENESE, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME, con domicilio digitale in atti.
–
CONTRORICORRENTE- nonché
NOME.
-INTIMATO- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 417/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE:
–NOME COGNOME e l’Azienda Sanitaria Senese hanno proposto opposizione avverso quarantadue ordinanze-ingiunzione con cui la Provincia di Siena aveva contestato la violazione degli artt.
101 e 190 del D.lgs. n. 152/2006 per l’irregolare compilazion e del formulari per lo smaltimento di rifiuti.
-Il Tribunale ha annullato le ordinanze opposte per carenza dell’elemento soggettivo, individuando il responsabile della violazione non nel COGNOME quale Direttore generale dell’ASL, ma nel Direttore Sanitario, e ha perciò confermato la sanzione nei confronti della sola Azienda sanitaria, quale obbligata solidale ai sensi dell’art. 6 della L. 689/1981 ;
-con sentenza n. 417/2021, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto il gravame dell’Azienda, annullando in toto i provvedimenti opposti, respingendo l’appello incidentale con cui era stata chiesto di confermare la responsabilità dell’ente.
RITENUTO CHE:
-il quesito posto con l’unico motivo di ricorso, che atti ene alla possibilità di confermare la sa nzione a carico dell’ente chiamato a rispondere della violazione ai sensi dell’art. 6 l. 689/1981 anche quando sia stata esclusa la responsabilità della persona fisica cui era stata contestat o l’illecito , ma accertando la responsabilità di altro dipendente ma del cui operato l’ente dovrebbe comunque rispondere quale obbligata solidale, proponga una questione di rilievo nomofilattico, di cui è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
ri mette la causa all’udienza pubblica. Così deciso in Roma, il 24/04/2025.