Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19870 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
r.g., proposto sul ricorso iscritto al n. 11568/2023 da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elett. dom.ti in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrenti
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
intimata
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3869/2022 pubblicata in data 11/11/2022, n.r.g. 53/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024 dal
OGGETTO:
domanda di condanna a pagare differenze retributive – sentenza di condanna – ultrapetizione – insussistenza
Consigliere dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.- Gli odierni controricorrenti erano stati dipendenti di RAGIONE_SOCIALE sino al 31/07/2016, quando, a seguito di affitto di ramo d’azienda, erano transitati alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 01/08/2016.
Deducevano che a causa di inadempimento contrattuale della cessionaria, la cedente aveva comunicato la risoluzione del contratto di affitto, sicché, dal 07/02/2018, erano ritornati alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Precisavano che con verbale di accordo del 05/08/2016 la cessionaria e le organizzazioni sindacali avevano concordato sulla necessità di ricorrere all’ammortizzatore sociale del fondo di integrazione salariale (RAGIONE_SOCIALE per il periodo dall’08/08/2016 al 07/08/2017, ma che l’RAGIONE_SOCIALE aveva accordato la misura soltanto fino al 04/02/2017.
Aggiungevano che RAGIONE_SOCIALE, con missiva del 18/01/2017, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo, che tuttavia, all’esito dell’esame congiunto con le parti sociali, era sfociato in un accordo con cui era stato previsto l’assegno di solidarietà con l’utilizzo del FIS, previa riduzione dell’orario di lavoro per 12 mesi a decorrere dal 06/02/2017. Deducevano quindi che la società datrice di lavoro, per quei 12 mesi, li aveva impegnati per quote orarie ridotte fino al 70% su base mensile, retribuendo solo le ore effettivamente lavorate, mentre la residua quota oraria non lavorata era stata considerata nei cedolini paga come a carico dell’RAGIONE_SOCIALE a titolo di FIS.
Precisavano che, tuttavia, non avevano percepito il FIS dall’RAGIONE_SOCIALE per il predetto periodo di 12 mesi, poiché l’istituto aveva rigettato la relativa domanda con provvedimento del 19/07/2017.
Adìvano pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna solidale delle due società al pagamento di tutte le differenze retributive, anche a titolo di t.f.r., per il periodo 06/02/2017-05/02/2018, calcolate sulla base dell’orario di lavoro previsto dal CCNL applicato.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, ritenendo che la riduzione oraria fosse stato il risultato della
comune volontà delle parti sociali, sicché le conseguenze del provvedimento di rigetto dell’RAGIONE_SOCIALE (motivato dal superamento del c.d. tetto aziendale, poiché la RAGIONE_SOCIALE aveva già fruito per l’anno 2016 delle prestazioni del FIS nel periodo 08/08/2016-04/02/2017), in assenza di una norma specifica, erano quelle previste dall’art. 15 d.lgs. n. 148/2015, che al co. 4 prevede l’obbligo a carico dell’impresa di pagare una somma corrispondente all’importo dell’integrazione salariale non percepita. Pertanto non riconosc eva le pretese differenze a titolo di 13^, 14^, lavoro domenicale e notturno, che presupponevano l’inadempimento dell’obbligo retributivo, nella specie ritenuto insussistente.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE e, dichiarata cRAGIONE_SOCIALEta la materia del contendere fra gli originari ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE in virtù di una conciliazione in sede sindacale, condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare ai lavoratori specifici importi, condannava la RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE di tutte le predette somme, rigettava l’appello incidentale dei lavoratori (volto ad ottenere l’accoglimento integrale delle loro domande originarie) e compensava le spese del doppio grado.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
non sussiste il vizio di ultrapetizione, in quanto se è vero che i lavoratori in primo grado hanno formulato una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, la qualificazione giuridica spetta al giudice, sicché il Tribunale che ha loro riconosciuto il risarcimento del danno pari all’integrazione salariale non percepita dall’RAGIONE_SOCIALE non ha mutato i fatti costitutivi della pretesa;
la responsabilità solidale di cedente e cessionario, ai sensi dell’art. 2112 c.c., riguarda tutti i crediti del lavoratore, senza distinguere a seconda che si tratti di crediti di natura risarcitoria oppure retributiva, sicché correttamente il Tribunale ha pronunziato la condanna solidale delle due società;
l’obbligazione derivante dall’ammissione al FIS ha certamente natura previdenziale, ma nel caso in esame non è in discussione tale
obbligazione, bensì il risarcimento spettante ai lavoratori a causa del rigetto della domanda di integrazione salariale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE;
l’obbligazione risarcitoria a carico del datore di lavoro è distinta ed autonoma da quella previdenziale a carico dell’RAGIONE_SOCIALE.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
6.- RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
7.- La società ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112 c.c. e 1362 c.c. per avere la Corte territoriale escluso il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, omettendo di considerare il dato letterale di cui all’originario ricorso, nel quale i lavoratori avevano sempre e soltanto fatto riferimento a differenze retributive, tanto da pretendere quelle somme a titolo di retribuzione per il normale orario di lavoro (sebbene pacificamente non svolto), secondo i parametri dettati dal CCNL, come risultava altresì dai conteggi allegati.
Il motivo non è autosufficiente perché manca la trascrizione del ricorso introduttivo, sicché questa Corte non è mRAGIONE_SOCIALE nella condizione di verificare se effettivamente la domanda introduttiva fosse stata proposta esclusivamente in termini di differenze retributive.
In ogni caso va considerato che l’art. 15, co. 4, d.lgs. n. 148/2015, dispone: ‘
Il Tribunale -come riportato dalla sentenza d’appello si è limitato ad applicare questa norma come parametro per riconoscere differenze
retributive, sebbene parametrate a quanto l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe in ipotesi riconosciuto loro a titolo di integrazione salariale. Questo risultato è conforme a diritto: il legislatore non prevede affatto in capo ai lavoratori un diritto di natura risarcitoria, ma si limita e prevedere che, qualora l’integrazione salariale sia mancata per fatto addebitabile al datore di lavoro, questi non è liberato dall’obbligo retributivo in misura corrispondente all’integrazione salariale perduta.
Anche sul piano delle allegazioni in fatto questa conclusione -confermata in appello -non muta la causa petendi , perché anzi si fonda proprio sul presupposto della persistente validità ed efficacia dell’accordo sindacale sulla riduzione dell’orario di lavoro , rispetto a cui le vicende della mancata integrazione salariale si pongono ab externo .
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2112, 1381, 2560, co. 2, c.c., nonché motivazione apparente, perplRAGIONE_SOCIALE e contraddittoria per avere la Corte d’Appello affermato la responsabilità risarcitoria di RAGIONE_SOCIALE spa in qualità di cessionaria ( rectius retrocessionaria) del ramo d’azienda.
Il motivo è infondat o quanto all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. vista l’ampia portata dell’art. 2112 c.c. e della solidarietà passiva ivi prevista fra cedente e cessionaria; esso è inammissibile quanto al l’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. visto che la motivazione c’è ed è ampiamente sufficiente a giustificare la decisione assunta.
Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Quest’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che
ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplRAGIONE_SOCIALE ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).
La riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplRAGIONE_SOCIALE ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità dei controricorrenti.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in