Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18981 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16260/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, INDIRIZZO
Pec:EMAIL
-ricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO INDIRIZZO, pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 624/2021 depositata il 26/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Bologna accolse la domanda della società RAGIONE_SOCIALE proposta contro NOME volta a sentir accertare la responsabilità del convenuto, dipendente della società, per i danni subìti in conseguenza della fuoriuscita dell’autocarro condotto dal NOME dal guard rail dello svincolo interporto Toscano Ovest e della caduta del medesimo nella scarpata sottostante;
all’esito di CTU il Tribunale ritenne che il camion aveva tenuto una velocità nei limiti di quella consentita, che non era avvenuto alcuno sbandamento o ribaltamento a causa dell’eccesso di velocità, che non vi era stato un significativo sovrappeso o errato stivaggio e che il sinistro era da ricollegarsi soltanto alla disattenzione o sonnolenza dell’autista da ritenersi pertanto responsabile esclusivo dei danni;
la Corte d’Appello di Bologna, chiamato il CTU a chiarimenti sulla questione della presenza o meno di un sovraccarico o di un errato stivaggio, con sentenza del 26/3/2021, ha rigettato il gravame ritenendo che il minimo sovraccarico presente avesse avuto una incidenza irrisoria sulle forze meccaniche che avevano comportato la fuoriuscita di strada del mezzo e che la mancanza di tracce di frenata
sulla carreggiata portava ad escludere la sussistenza di uno sbandamento del medesimo; quanto alla presenza di una causa asseritamente idonea ad interrompere il nesso causale, costituita dal mancato contenimento del guard rail, la Corte, ritenuta nuova la circostanza, ha comunque affermato mancare la prova di quali sarebbero state le diverse conseguenze in relazione ad un possibile diverso sviluppo degli eventi; in ogni caso, richiamando una pronuncia di questa Corte, ha ritenuto che, qualora un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto;
avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
la società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis. 1 cpc;
entrambe le parti depositano memoria.
Considerato che:
con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt, 62, 115 e116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 -cpc -il ricorrente lamenta che la sentenza ha erroneamente ritenuto che la questione del mancato contenimento del guard rail fosse nuova quando invece la stessa aveva costituito oggetto di discussione tra le parti;
con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt 115, 116 cpc e degli artt. 2697 c.c. e 2043 c.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 cpc -il ricorrente censura il capo di sentenza che, pur dando conto di una astratta possibile concausa del danno costituita dal mancato contenimento del guard rail, non ha svolto una valutazione su quale delle concause dovesse ritenersi
prevalente sulla base dell’i d quod plerumque accidit trincerandosi dietro una pronuncia di questa Corte che invece avrebbe dovuto condurla ad un accertamento più rigoroso circa il contributo causale del fatto del danneggiato rispetto ad altre possibili concause;
il secondo motivo può essere esaminato prioritariamente costituendo la ragione più liquida ai fini della decisione;
esso è infondato;
il richiamo, fatto dalla corte bolognese all’ordinanza di questa Corte n. 12974 del 2020 necessita, ad avviso del Collegio, di spiegazione della rilevanza della motivazione di detta ordinanza;
al riguardo si rileva che nella citata ordinanza, questa Corte si è così espressa:
<>;
la spiegazione della rilevanza dei principi evocati nell’ordinanza di questa Corte cui la corte bolognese ha inteso fare riferimento si deve dare nei termini seguenti;
quei principi si spiegano in buona sostanza con la rilevanza della norma dell’art. 2055 c.c., la quale attribuisce responsabilità solidale ai più soggetti responsabili del danno nei confronti del danneggiato,
lasciando al rapporto fra i corresponsabili la ripartizione delle quote di responsabilità;
ebbene, calando la vicenda di cui è processo nella logica dell’art. 2055 c.c., il Collegio osserva che, quando pure si fosse dovuta ritenere accertata la rilevanza causale nella determinazione dell’evento finale cioè la caduta del veicolo dalla sopraelevazione – delle condizioni o della stessa inidoneità del guard-rail, questa rilevanza non avrebbe potuto spiegare alcuna incidenza nella attribuzione al ricorrente della responsabilità verso la resistente;
erroneamente, infatti, il ricorrente pensa che la presenza di un guard-rail idoneo possa rilevare sul piano causale: è sufficiente rilevare che non può rilevare semplicemente considerando che sarebbe stato un ‘fatto inesistente’ ed un fatto inesistente può rilevare solo ai fini della esclusione e, dunque, della colpa e perciò della responsabilità di chi doveva assicurarne l’esistenza, ove si fosse dovuto discutere della pretesa della resistente di far valere il suo diritto al risarcimento del danno per l’accaduto nei confronti o anche nei confronti di chi aveva l’obbligo di assicurare l’idoneità del guard rail, cioè l’ente proprietario della strada;
occorre considerare che la regola dell’art. 2055 c.c., quanto il danno è ascrivibile a condotte imputabili a diversi danneggiati dà rilievo alla colpa, cioè all’imputabilità della condotta concausale, non già per distinguere e quindi limitare sul piano causale verso il danneggiato la responsabilità di ciascuno dei soggetti autori delle condotte concausali nella causazione del danno, atteso che il danneggiato ha pretesa solidale nei confronti di ognuno per il danno sofferto sulla base del contributo concausale, ma assegna rilievo all’entità del contribuito causale di ciascuno sulla base delle rispettive colpe solo nei rapporti di regresso interni fra i corresponsabili;
è nella prospettiva indicata che si spiega il decisum della corte bolognese: la rilevanza causale ipotetica delle condizioni del guard rail
non spiegava nei confronti della danneggiata rilevo per graduare il contributo causale sul danno da essa sofferto nel giudizio di cui è processo, atteso che del danno il ricorrente doveva rispondere – in ragione della rilevanza causale della sua condotta in toto , salvo regresso ai sensi dell’art. 2055 c.c. verso l’ente proprietario della strada alle condizioni ivi indicate;
l’infondatezza del secondo motivo nei termini così spiegati, che giustificano il decisum della corte felsinea, assorbe ogni rilevanza del primo motivo;
il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.900 (di cui € 200 per esborsi);
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione