Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18217/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-controricorrente-
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 159/2023 depositata il 23/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 159/2023, pubblicata il 23/2/2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 2013, di rigetto dell’opposizione ex art.645 cp.c. promossa da
NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale medesimo, con il quale gli si era ingiunto di pagare, in qualità di responsabile della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il candidato RAGIONE_SOCIALENOME COGNOME, l’importo di € 176.814, 43, a titolo di corrispettivo pattuito di un servizio pubblicitario per la campagna elettorale del 2004, documentato da sei fatture.
In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte d’appello, in punto di eccepita carenza di legittimazione passiva dell’appellante COGNOME (per essere stato il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e non del RAGIONE_SOCIALE in proprio), ha osservato che: – nel corso del giudizio di opposizione ex art.645 c.p.c., era stato provato, sia mediante prova documentale che mediante escussione di testi, che il RAGIONE_SOCIALE aveva conferito incarico di eseguire le attività pubblicitarie, sottoscrivendo per approvazione il preventivo proposto da RAGIONE_SOCIALE, aveva approvato le fatture che, a seguito della attività, gli venivano inoltrate nonché le ulteriori attività richieste in epoca successiva alla redazione del predetto preventivo, vistando anche le successive fatture, senza mai disconoscere alcuna delle sottoscrizioni apposte sulle fatture esibite dalla società RAGIONE_SOCIALE per accettazione e conferma del lavoro svolto; – in tal modo, il COGNOME, non avendo indicato, al momento dell’apposizione della propria firma, la veste o qualità nella quale agiva, era diventato personalmente parte del rapporto obbligatorio insorto con la RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, legittimato passivo nel presente giudizio; – neppure risultava dimostrato che il COGNOME avesse agito in veste di amministratore di un RAGIONE_SOCIALE politico, non essendovi in atti alcun mandato, alcuna delega, alcuna delibera e/o decisione di alcun organo del RAGIONE_SOCIALE politico che ha usufruito del servizio reso e non essendo sufficiente che qualcuno si qualifichi alla stregua di rappresentante di un certo soggetto fisico (il candidato) o giuridico (RAGIONE_SOCIALE politico) di cui si dichiari organo (persino componente), perché l’obbligazione sia direttamente
addebitabile a tale soggetto; – essendo emerso invece che il RAGIONE_SOCIALE ha svolto attività negoziale – a suo dire – per conto del RAGIONE_SOCIALE politico, e che l’attività si è concretizzata con la creazione di rapporti obbligatori, non era possibile escludere né la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio né la responsabilità personale e solidale dello stesso, ex art. 38, co. 2 c.c., per le obbligazioni assunte con la RAGIONE_SOCIALE, in quanto, secondo tale disposizione, delle obbligazioni assunte dall’associazione non RAGIONE_SOCIALE -in forza della equiparazione, ai partiti politici – rispondono solidalmente e personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa.
In ordine poi alla contestazione circa il fatto che solo due delle fatture azionate dalla RAGIONE_SOCIALE erano state controllate e siglate da RAGIONE_SOCIALE (la 16/T per € 6.436,80 e la 17/T per € 3.979,00), entrambe del 15/06/2004 e che nessuna delle altre fatture emesse, recava la sigla per approvazione del RAGIONE_SOCIALE, né erano mai state sottoposte a lui per un controllo, e circa la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE non avesse provato l’attività svolta relativamente alle fatture non siglate, la doglianza era infondata, in quanto: l’apposizione della firma sul preventivo equivaleva ad accettazione da parte del cliente e, nella specie, si trattava di « preventivo variabile in quanto tiene conto del costo orario e del chilometraggio ma non specifica la cifra finale che sarà calcolata sulla base delle ore svolte e dei chilometri effettivamente compiuti »; – doveva ritenersi raggiunta la prova sia della fonte negoziale, mediante produzione documentale (preventivo sottoscritto) e testimoniale (entrambi i testimoni erano presenti alla sottoscrizione del preventivo), sia dell’esecuzione delle prestazioni, sempre in forza di prova documentale e testimoniale.
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 20/9/2023, affidato a tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso).
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità e/o illegittimità della sentenza, ex art. 360, 1° comma, n.3 c.p.c. per violazione dell’art. 38 c.c., per avere la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità patrimoniale solidale del ricorrente, erroneamente applicato l’art. 38 c.c., laddove, semmai, nella fattispecie sarebbe stato applicabile l’art. 1398 c.c. ; b) con il secondo motivo, la nullità e/o illegittimità della sentenza, ex art. 360, 1°comma, n.3 c.p.c. per violazione degli art. 38 c.c., 100 c.p.c. e della L. 515/1993, per avere la Corte di Appello ritenuto il ricorrente responsabile solidalmente ex art. 38 c.c. mentre avrebbe dovuto dichiarare la « RAGIONE_SOCIALE », soggetto per il quale il ricorrente non aveva posto in essere alcuna attività negoziale; c) con il terzo motivo, la nullità e/o illegittimità della sentenza, ex art. , 1° comma, n.3 c.p.c. per violazione degli artt. 38 c.c. e 2697 c.c., per avere la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità patrimoniale solidale del ricorrente ex art. 38, 2° co. c.c. per tutto l’importo ingiunto, violato l’art. 2697 c.c. laddove si è ritenuta raggiunta la prova della obbligazione solidale del COGNOME relativamente alle fatture n. 12/T, 13/T, 14/T e 15/T del 2004.
Assume il ricorrente, in punto di applicazione dell’art.38 c.c., che è necessario distinguere tra i soggetti i cui atti impegnano di regola l’associazione e che insieme ad essa ne rispondono in solido, vale a dire i soggetti che rappresentano l’associazione in quanto investiti a ciò dall’assemblea, e gli altri soggetti che, pur sprovvisti di un’investitura originaria, rispondono personalmente e solidalmente con il fondo comune, a determinate condizioni, per avere « agito in nome e per conto dell’associazione ».
Nella specie, esclusa la prima ipotesi, doveva ritenersi non integrata neppure la seconda ipotesi, in quanto le fatture nn. 12/T, 13/T, 14/T, 15/T, 16/T e 17/T del Giugno 2004 della RAGIONE_SOCIALE erano state emesse
nei confronti della « RAGIONE_SOCIALE » (All. 4) e il soggetto passivo della fattura (e quindi della prestazione oggetto del documento fiscale) era la « RAGIONE_SOCIALE » e non il RAGIONE_SOCIALE, come erroneamente affermato dalla Corte di Appello: quindi il soggetto obbligato non era una associazione di fatto, in nome e per conto della quale aveva agito il ricorrente, ma una persona fisica, ovvero il candidato alle elezioni europee NOME COGNOME, essendosi il COGNOME limitato ad approvare, semmai quindi dovendosi applicare l’art. 1398 c.c., uno schema di preventivo, per prestazioni da rendere in favore della persona fisica NOME e non del RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, sia il preventivo che l’attività svolta in esecuzione dello stesso, erano riferibili al soggetto NOME COGNOME e non alla associazione non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Corte, nell’individuare il RAGIONE_SOCIALE, e per esso il NOME, quale obbligato al pagamento delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, avrebbe violato anche il preciso disposto dell’art. 3 della L. 515/1993 il quale recita al 3° comma: « I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura ».
Nella specie, le fatture erano intestate al candidato COGNOME, non al RAGIONE_SOCIALE, associazione non RAGIONE_SOCIALE, come da preventivo sottoscritto dal RAGIONE_SOCIALE per conto del COGNOME.
Di conseguenza, essendo carente di legittimazione passiva l’associazione non RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, « nei cui confronti erroneamente era rivolto il decreto ingiuntivo e la domanda di condanna al
pagamento delle somme dovute in virtù delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, era carente di legittimazione passiva il COGNOME, evocato in giudizio quale coobbligato in solido dell’associazione non RAGIONE_SOCIALE ex art.38 c.p.c., mentre unico obbligato al pagamento non era il RAGIONE_SOCIALE ma la persona fisica del RAGIONE_SOCIALE.
Nel terzo motivo, si contesta la statuizione in punto di prova dell’esecuzione delle prestazioni in oggetto, in quanto, anche laddove il RAGIONE_SOCIALE avesse agito in nome e per conto dell’associazione non RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, era stata dimostrata solo l’approvazione da parte di esso ricorrente di un preventivo ed esclusivamente di due fatture con i relativi prospetti esplicativi delle attività svolte, allegati, ovvero le fatture nn. 16/T per € 6.436,80 e 17/T per € 3.979,00 mentre non vi era prova né documentale né per testi della approvazione delle altre fatture emesse e della effettiva esecuzione delle attività elencate a supporto delle fatture 12/T, 13/T, 14/T e 15/T.
2. Le prime due censure sono inammissibili.
Risulta dalla sentenza impugnata che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del « NOME. COGNOME NOME n.q. di responsabile della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il candidato RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME » e che l’opponente COGNOME ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere state le fatture emesse intestate ad un soggetto inesistente « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, in Roma ».
Risulta poi che l’appellante COGNOME lamentava che il giudizio era stato istaurato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e non del RAGIONE_SOCIALE COGNOME in proprio, al quale l’atto sarebbe stato invece erroneamente notificato, che il preventivo sottoscritto in data 24.05.2002 era intestato al « RAGIONE_SOCIALE » e non al dr. COGNOME in proprio, che le fatture emesse erano intestate e inviate al RAGIONE_SOCIALE e le prestazioni, per le quali si è chiesto il pagamento, erano state svolte nel corso di una
campagna elettorale, e rese in favore del candidato di un RAGIONE_SOCIALE politico, (nella fattispecie il candidato era il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La Corte d’appello ha quindi confermato la decisione di primo grado, essendosi accertato che il COGNOME non aveva agito in qualità di « amministratore del RAGIONE_SOCIALE », in difetto di mandato, delega, delibera e/o decisione di alcun organo del RAGIONE_SOCIALE politico che ha usufruito del servizio reso, ma che lo stesso aveva svolto « l’attività negoziale – a suo dire – per conto del RAGIONE_SOCIALE politico ».
Orbene, nel presente ricorso per cassazione si sostiene invece che le fatture erano « intestate al candidato COGNOME, non al RAGIONE_SOCIALE, associazione non RAGIONE_SOCIALE, come da preventivo sottoscritto dal RAGIONE_SOCIALE per conto del COGNOME », con la conseguente considerazione che, essendo carente di legittimazione passiva l’associazione non RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, « nei cui confronti erroneamente era rivolto il decreto ingiuntivo e la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute in virtù delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE », era carente di legittimazione passiva il COGNOME, evocato in giudizio quale coobbligato in solido dell’associazione non RAGIONE_SOCIALE ex art.38 c.p.c., e unico obbligato al pagamento doveva ritenersi non il RAGIONE_SOCIALE ma la persona fisica del COGNOME, con conseguente non operatività dell’art.38 c.c., che concerne l’associazione non RAGIONE_SOCIALE e la responsabilità solidale di coloro che hanno agito « in nome e per conto dell’associazione ».
Peraltro, nel corpo del primo motivo (pag.6 del ricorso), si deduce che « la sottoscrizione di un mero preventivo intestato a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non può comportare, per le ragioni che verranno esposte oltre, la sussistenza di un negozio giuridico intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE », assumendosi quindi, contraddittoriamente, che il preventivo non
sarebbe stato intestato al COGNOME, persona fisica, ma al RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di una prospettazione diversa da quella emergente dalla decisione impugnata, in quanto nel ricorso per cassazione, a fronte dell’esito del giudizio di merito in punto di affermata responsabilità del COGNOME quale coobbligato solidale con l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.38 c.c., per avere lo stesso agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, attraverso la sottoscrizione del preventivo e l’approvazione delle fatture, si sostiene che il preventivo della RAGIONE_SOCIALE e le fatture emesse avevano riguardato non il RAGIONE_SOCIALE ma la sola « RAGIONE_SOCIALENOME COGNOME », con conseguente non operatività dell’art.38 c.c., in concreto applicato nella pronuncia impugnata, essendosi il COGNOME limitato ad approvare « uno schema di preventivo, per prestazioni da rendere in favore della persona fisica NOME e non del RAGIONE_SOCIALE ».
E il ricorso difetta di specificità in quanto non spiega dove e come tali prospettazioni erano state dedotte nel giudizio di merito.
In ogni caso, vi è un accertamento di fatto fondato sulle prove documentali, sulla sottoscrizione del preventivo e su alcune fatture e su tale accertamento, ampiamente motivato, alcun sindacato può prospettarsi.
Le deduzioni (prive di allegazioni puntuali) mirano a condurre ad una valutazione alternativa.
La Corte d’appello ha in sostanza ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva o solidale (ex art. 38 c.c.) del ricorrente sulla base delle prove e dunque qualsiasi diversa valutazione è inammissibile.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto implicante una richiesta di rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito, in punto di valutazione delle deposizioni testimoniali e delle risultanze documentali.
4.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME