Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28241-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2357/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2022 R.G.N. 3222/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, ha accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto con il quale
NOME COGNOME aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di € 15.608,66 oltre rivalutazione monetaria interessi legali e spese processuali a titolo di differenze retributive dovute, nel periodo 1.9.2014-30.4.2015, in relazione al rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE che era poi fallita ed alla quale era succeduta nel rapporto di lavoro la società opponente.
1.1. La Corte territoriale -nel ricordare che il COGNOME aveva posto a fondamento della pretesa avanzata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE la ritenuta responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. della cessionaria per i debiti vantati nei confronti della cedente dai lavoratori ceduti -ha rammentato che il lavoratore opposto era parte attrice in senso sostanziale e, pertanto, era su di lui che gravava l’onere di provare il fatto posto a fondamento della sua pretesa creditoria: l’esis tenza di una valida cessione del rapporto di lavoro nel contesto del trasferimento di azienda. 1.2. Ha quindi accertato che al momento della consegna del compendio fallimentare dalla curatela alla società opponente (il 13.5.2015) il COGNOME risultava alle dipendenze della cedente in via di mero fatto in quanto era stato riassunto a seguito della sentenza del Tribunale che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimatogli dalla RAGIONE_SOCIALE prima della retrocessione . Ha posto in rilievo che, successivamente, tale licenziamento era stato ritenuto legittimo dalla Corte di appello che aveva riformato la
della società dalla curatela all’opponente sentenza di primo grado.
1.3. Conseguentemente la Corte di merito ha ritenuto che nella specie mancasse il presupposto della responsabilità solidale della cessionaria poiché il rapporto, al momento della cessione, non era giuridicamente vigente.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con due motivi ai quali resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE che ha depositato anche memoria.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale, in violazione dell’art. 115 primo comma c.p.c., ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 2112 c.c. laddove invece la stessa società convenuta RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto sin dal primo grado che vi era stato un trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c. e la debenza delle somme ingiunte era stata invece contestata in quanto: il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di buste paga emesse da un soggetto terzo (la cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e quindi non opponibili alla stessa opponente; mancava la prova che la somma ingiunta non fosse stata pagata; la somma ingiunta era errata nella sua quantificazione, in quanto la retribuzione mensile rivendicata dal lavoratore non era esatta; nulla era dovuto in quanto il lavoratore sarebbe stato ammesso al passivo fallimentare della società cedente e inoltre sia il TFR che le tre ultime mensilità avrebbero potuto essere pagate dall’RAGIONE_SOCIALE . Ad avviso della ricorrente tutti i profili denunciati erano correlati all’applicabilità al caso in esame dell’art. 2112 c.c., fatto storico e normativo ammesso, riconosciuto e dunque provato con esonero del ricorrente dal fornirne la dimostrazione.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere la Corte di merito violato l’art. 437 comma 2 c.p.c. nel ritenere ammissibile il motivo tardivamente proposto solo in appello con il quale era stata denunciat a l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c.. Rammenta che la stessa Corte territoriale (con la sentenza n. 344 del 2022)
in un caso identico aveva ritenuto inammissibile la questione proprio perché, essendo stata sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di secondo grado, aveva alterato i termini sostanziali della controversia con violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5.1. Con il decreto ingiuntivo poi opposto NOME COGNOME chiese alla società RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla società RAGIONE_SOCIALE quale debitrice solidale, il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo dall’ ottobre 2014 al maggio 2015 e del T.F.R. mai erogato dalla società cedente fallita, passata a RAGIONE_SOCIALE il 13.5.2015 a seguito di retrocessione di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
RAGIONE_SOCIALE il 20.5.2016 comunica al COGNOME che il rapporto era cessato per effetto della sentenza della Corte di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato la legittimità del licenziamento a suo tempo intimato dalla RAGIONE_SOCIALE on l’opposizione era stata contestata l’opponibilit à delle buste paga provenienti da un soggetto terzo e il quantum debeatur ed il Tribunale, con sentenza del 27.5.2020, data per scontata l’applicabilit à alla fattispecie del l’ art.2112 c.c. aveva rigettato l’opposizione sulle varie questioni poste. In appello la società RAGIONE_SOCIALE si è doluta del l’errata applicazione dell’art. 2112 c.c. invocando la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale era stata accertata la legittimità del licenziamento irrogato al COGNOME con la conseguenza che, per effetto di tale provvedimento, era venuto meno il presupposto della esistenza del rapporto al momento della cessione dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e dunque erano venuti meno i presupposti della solidarietà della cessionaria per le obbligazioni della cedente. A sostegno dell’eccezione formulata la società evidenziava che nel giudizio di
opposizione è onere dell’opposto dare la prova dell’esistenza degli elementi costitutivi del suo diritto e che dunque era il lavoratore che era tenuto a dimostrare che l’art. 2112 c.c. era in concreto applicabile.
5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che è onere di chi invoca l’applicazione della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2112 c.c. allegare e dimostrare l’esistenza dei presupposti di tale responsabilità solidale (vale a dire l’esistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento). La controricorrente ha allegato sin dal primo grado l’esistenza della sentenza che aveva fatto venir meno il presupposto della reintegra presso la cedente e deduce che trattandosi di rapporto di mero fatto, ex art. 2126 c.c., non sarebbe stato possibile applicare alla fattispecie l’art. 2112 c.c. che presuppone l’esistenza di un valido rapporto contrattuale. Nessun fatto nuovo è stato perciò allegato in appello ma mere difese essendo onere dell’opposto dimostrare l’esistenza dei presupposti del suo diritto ( e dunque di un valido rapporto di lavoro ceduto nella specie insussistente, stante la legittimità accertata in giudizio del licenziamento intimato dalla cedente prima della cessione). È allora sulla base di fatti ritualmente allegati in giudizio che la Corte territoriale ha verificato che nella specie erano insussistenti i presupposti per applicare come chiesto la responsabilità solidale della cessionaria ex art. 2112 c.c..
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024