SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1057 2026 – N. R.G. 00000121 2021 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa iscritta al n.121NUMERO_DOCUMENTO R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.1744/2020 emessa il 23.11.2020 dal Tribunale di Torre Annunziata
TRA
c.f.:
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in
virtù
di
procura
allegata
all’atto
di
citazione
in
appello
(domicilio
digitale:
appellante
CONTRO
(c.f.:
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in
virtù
di
procura
in
calce
all’atto
di
citazione
in
primo
grado
(domicilio
digitale:
appellato
NONCHE’
, domiciliato ex art.330 comma 1 cpc presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado AVV_NOTAIO
appellato contumace
NONCHE’
, domiciliato ex art.330 comma 1 cpc presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado AVV_NOTAIO
appellato contumace
C.F.
C.F.
CONCLUSIONI
Per l’appellante, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata:
1) in via istruttoria, ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, articolate nelle memorie ex art.183 comma nn.2 e 3 cpc, in particolare, dei capi nn.1, 2, 3 e 4 della prova orale diretta e di quella contraria indiretta, con i testi , e ;
acquisizione ex art. 210 cpc della relazione dell’autombulanza intervenuta sui luoghi per l’attore sig. , nonché della rilevazione di precedenti incidenti stradali a suo carico dalla banca data dei sinistri ex art.135 D.lgs. 209/2005;
in via pregiudiziale di rito, dichiarare la decadenza dalla prova dell’attore per non avere precisato in modo specifico né reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze istruttorie originariamente formulate;
4) nel merito:
rigettare la domanda attrice, ovvero dichiarare che nulla è dovuto da parte del convenuto in favore del sig. in relazione all’oggetto del contendere, ciò anche perché seppur identificato il giovane , quest’ultimo non ha partecipato alla presunta aggressione. Evidenziando che in tema di ‘ responsabilità civile nel reato di rissa aggravato da lesioni personali ‘ occorre che il danneggiato provi il nesso causale tra la condotta illecita e l’evento lesivo subito, elemento allo stato non provato da parte attrice che nulla ha dimostrato sul punto, occorrendo dimostrare che l’evento lesivo sia stato effettivamente causato dal soggetto convenuto e non da altro soggetto che partecipava alla rissa, in quanto risulta essere solo agente mediato nella circostanza di fatto (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 7197/2015) e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi al Tribunale, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
disporre la restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione, sia per la sorta capitale di € 10.746,25 che per i compensi professionali di € 6.761,25 maturati dal difensore distrattario AVV_NOTAIO.
Per l’appellato:
rigetto integrale, per i motivi esposti in comparsa, del gravame poiché infondato in fatto e in diritto e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado;
condanna dell’appellante al pagamento delle competenze legali del presente grado di giudizio con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO;
condanna dell’appellante ex art. 96 cpc per i motivi ampiamente indicati in comparsa, da intendersi riportati e trascritti;
in via istruttoria e subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere non sufficientemente provata la domanda, ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e non ammessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata notificato il 30.5.2018 , dichiaratosi vittima di un’immotivata aggressione violenta perpetrata il 25.6.2015 da un gruppo di giovani di cui facevano parte , e , a seguito della quale aveva riportato lesioni, chiedeva condannarsi in solido i coautori dell’illecito da lui identificati al ristoro di tutti i pregiudizi personali, patrimoniali e morali sofferti.
In proposito affermava di essere stato inizialmente colpito alla nuca con schiaffi di lieve intensità, poi strattonato e colpito in maniera più energica e infine scaraventato al suolo, ove era rimasto accasciato mentre gli assalitori gli sferravano calci e pugni per poi dileguarsi.
Si costituivano in giudizio i convenuti, tutti già denunciati in sede penale e sottoposti a indagini condotte dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, contestando la ricostruzione della vicenda offerta dall’istante e la sussistenza del nesso di derivazione causale tra le proprie condotte e i danni lamentati dall’infortunato.
In particolare, mentre e riconoscevano la propria partecipazione all’episodio controverso, egava qualsiasi addebito formulato contra se , sostenendo di non avere inferto percosse all’istante.
Promossa senza esito la procedura di negoziazione assistita, depositate memorie ex art.183 comma 6 cpc e disposta consulenza tecnica d’ufficio medico legale per accertare natura ed entità delle lesioni riportare dall’infortunato, protrattesi con intensità progressivamente decrescente per 160 giorni e stimate nei loro riflessi permanenti nella misura del 7,5% di danno biologico, il Giudice di primo grado, con la sentenza indicata in oggetto, dichiarava la corresponsabilità paritaria solidale ex artt.2043, 2049 e 2055 cc nella produzione dell’evento dannoso di ciascuno dei convenuti, i quali venivano condannati in solido al pagamento in favore dell’attore di € 30.026,00 oltre accessori e spese processuali, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 8.280,00 per competenze al netto di imposta indiretta e contributi previdenziali.
Avverso tale decisione il solo proponeva tempestivamente appello affidato ad unico motivo, articolato sotto diversi profili, con il quale protestava l’errata applicazione dell’art.116 cpc, derivante dall’impropria valutazione delle sommarie informazioni acquisite nel corso del procedimento penale promosso nei confronti degli indagati, da ritenersi del tutto irrilevanti nella causa civile perché non raccolte nel contraddittorio delle parti né confermate da ulteriori elementi estrinseci di riscontro in grado di avvalorarle.
Ribadiva poi la propria estraneità alle azioni violente compiute esclusivamente dai propri compagni, non contraddetta da risultanze istruttorie di segno contrario che non avrebbero potuto essere integrate in appello per l’omessa reiterazione delle richieste di prova orale formulate in prime cure dall’istante, segnalando inoltre che la responsabilità civile derivante dalla commissione del reato di rissa aggravata presupponeva l’accertamento della correlazione causale tra il singolo comportamento tenuto in concreto da ciascuno dei correi e le menomazioni fisio-psichiche sofferte dalla persona offesa.
Sosteneva ancora che in caso di illecito plurisoggettivo il concorrente nel delictum avrebbe potuto rispondere soltanto delle conseguenze che aveva personalmente provocato o contribuito a determinare, laddove invece la pluralità e l’autonomia delle condotte separatamente poste in essere dagli aggressori non permetteva di ravvisare il proprio coinvolgimento anche marginale nell’accaduto e rendeva così del tutto ingiustificato l’addebito a proprio carico, in via solidale, della prestazione risarcitoria.
Chiedeva pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto dell’avversa domanda.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità per violazione dell’art.345 comma 2 cpc del gravame, asseritamente basato su eccezioni nuove non spiegate nel giudizio di primo grado.
Nel merito rivendicava che il grave pestaggio ascritto in concorso alle controparti era stato esattamente qualificato incidenter tantum , sul piano penalistico, come reato di lesioni dolose punito dall’art.582 cp, in quanto la fattispecie delittuosa di rissa postulava la natura reciproca della colluttazione di cui invece si erano resi artefici esclusivamente i convenuti.
Soggiungeva altresì che le sommarie informazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini preliminari erano state correttamente valorizzate quale dato idoneo a orientare il libero convincimento del Giudice.
Nel rilevare infine che le censure sollevate ex adverso non avevano investito la statuizione di accertamento dell’entità e di liquidazione dei danni patiti, da reputarsi quindi coperta dal giudicato interno, concludeva per la reiezione dell’appello.
*
In primo luogo va dichiarata la contumacia degli appellati e , condebitori solidali dell’obbligazione risarcitoria reclamata ex delicto dall’istante e quindi litisconsorti facoltativi evocati in ius nelle cause connesse intentate ex art.33 cpc congiuntamente dalla controparte, ai quali l’atto di citazione introduttivo del gravame, benché rivolto a ottenere la riforma della pronuncia definitiva del giudizio scindibile intentato nei soli confronti del loro coobbligato, è stato comunque notificato in data 8.1.2021 presso i rispettivi procuratori domiciliatari costituiti nel processo di primo grado.
Sotto altro profilo preliminare va dichiarata inammissibile per assoluta genericità la doglianza con cui l’appellato ha opposto l’inammissibilità in rito ex art.345 comma 2 cpc di imprecisate eccezioni articolate per la prima volta in sede di impugnazione dall’appellante, il quale peraltro, essendosi limitato a contestare la ricognizione e la valutazione sul piano giuridico dei fatti costitutivi dell’avversa domanda operate dal Giudice a quo, di cui ha invocato un esito comunque possibile indipendentemente dagli eventuali argomenti inizialmente e successivamente addotti per contrastarla, ha spiegato delle mere difese (così, ex plurimis , Cass.24375/2024, Cass.16833/2024, Cass.16814/2024, Cass.7903/2024, Cass.15500/2022 e Cass.9457/2020), come tali sottratte al divieto di ius novorum perché rilevabili d’ufficio e quindi utilmente proponibili anche in grado di appello.
Ciò premesso, l’impugnazione risulta infondata e pertanto deve essere respinta.
Invero le sommarie dichiarazioni rilasciate dinanzi all’Autorità giudiziaria penale requirente nella fase procedimentale delle indagini preliminari, nella fattispecie provenienti dai diretti osservatori dell’episodio de quo agitur che sono stati interrogati dalla Polizia giudiziaria delegata a esercitare le funzioni investigative, offrono prove documentali atipiche liberamente apprezzabili ex art.116 cpc nel giudizio civile (al riguardo si vedano, ex coeteris , Cass.24748/2024, Cass.2947/2023 e Cass.25503/2021), le quali, essendo state regolarmente attratte al materiale probatorio complessivamente raccolto nel rispetto delle regole formali di salvaguardia del contraddittorio processuale stabilite dall’art.87 disp. att. cpc per la produzione di documenti, possono fornire elementi ex se sufficienti a orientare la decisione qualora il loro contenuto rappresentativo non si presenti screditato dagli esiti del raffronto critico comparativo con le ulteriori risultanze istruttorie disponibili di segno eventualmente contrario, nel caso in questione insussistenti e comunque neppure adombrate dall’interessato.
Infatti non è stata sollevata alcuna censura specifica di ordine sostanziale idonea a porre in dubbio l’attendibilità e l’efficacia persuasiva delle affermazioni dettagliate e concordanti rese in sede stragiudiziale dagli informatori escussi, le quali non sono state neanche richiamate nei loro passaggi narrativi essenziali che hanno permesso, unitamente alla risultanze della relazione di servizio redatta nell’immediatezza dell’accaduto dagli Ufficiali di Polizia giudiziaria e della successiva comunicazione della notitia criminis da essi effettuata, di identificare attraverso il nome di battesimo l’appellante quale partecipante all’aggressione consumata insieme ai correi in danno della persona offesa.
La valenza probatoria dei fatti esposti nei verbali riproduttivi delle deposizioni e negli ulteriori atti di indagine, non contraddetti da dati estrinseci in grado di suscitare perplessità sulla loro rispondenza al vero, non può essere smentita neppure dall’auspicata assunzione delle prove testimoniali dirette articolate nelle memorie istruttorie depositate ex art.183 comma 6 n.2 cpc nel giudizio a quo dal convenuto , da questi invalidamente reiterate di citazione in appello, in violazione della regola di autosufficienza dell’atto desumibile dall’art.163 n.5 cpc, richiamato dall’art.342 comma 1 cpc, mediante semplice rinvio per relationem alle deduzioni istruttorie costituende già vanamente formulate in prime cure, le quali invece avrebbero dovuto essere specificamente e compiutamente rinnovate in limine litis in sede di gravame (Cass.19699/2025 e Cass.5812/2016) mediante la capitolazione specifica e separata, prescritta dall’art.244 cpc, delle circostanze oggetto di esame, rimaste del tutto indefinite.
Il rilievo di ordine puramente formale e di carattere generale sollevato per segnalare l’insufficienza delle risultanze del procedimento penale a dimostrare i fatti controversi deve quindi essere disatteso, tenuto conto che la loro inutilizzabilità nella fase dibattimentale, operando su un piano autonomo e del tutto indipendente da quello in questione, non ne preclude l’analisi come prova documentale atipica nel giudizio civile ( ex multis , Cass.23299/2024, Cass.31010/2023, Cass.5947/2023, Cass.32784/2019 e Cass.5317/2017).
Ugualmente non condivisibili si rivelano le obiezioni volte a far valere la sostanziale estraneità dell’appellante all’illecito aquiliano per cui è causa, nel quale egli avrebbe assunto un ruolo del tutto insignificante perché non direttamente coinvolto nell’aggressione compiuta nei confronti della vittima, peraltro da lui colpita manu propria a più riprese secondo quanto unanimemente riferito dagli informatori, in quanto il suo pacifico inserimento nel gruppo di ragazzi riuniti che con condotte intenzionali progressivamente ingravescenti, animate dal comune intento di deridere, vessare e percuotere il malcapitato antagonista, lo ha dapprima accerchiato e sbeffeggiato, poi provocato e molestato e infine malmenato, è stato interpretato dal primo Giudice ad abundantiam , con ragionamento non adeguatamente criticato nei suoi concreti presupposti argomentati, come sintomo del concorso anche morale ex art.110 cp nel reato da lui comunque materialmente commesso insieme ai suoi sodali, delle cui conseguenze pregiudizievoli è quindi tenuto a farsi carico in via solidale paritaria in applicazione del principio generale di corresponsabilità di ciascuno degli autori di un illecito produttivo di un medesimo fenomeno lesivo consacrato dall’art.2055 cc.
Alla luce delle osservazioni svolte, preso atto che il reato di lesioni dolose subito dalla persona offesa, rimasta inerme a fronte dell’aggressione proditoria da cui è stato attinto, non può essere classificato come rissa, la quale postula la reciprocità delle azioni violente realizzate da tutti i suoi protagonisti, la sentenza impugnata deve essere in toto confermata.
Va infine rigettata la pretesa di condanna ex art.96 comma 1 cpc dell’appellante al ristoro dei danni arrecati dalla proposizione temeraria del gravame, atteso che la determinazione in via equitativa dell’ammontare della deminutio patrimoniale derivante da responsabilità processuale aggravata postula l’allegazione da parte del creditore, nella fattispecie completamente omessa, degli elementi di fatto necessari a consentire l’individuazione degli effetti lesivi dell’ipotesi speciale di delictum consumato in ambito giudiziale e dei dati utili a orientare la quantificazione ex art.1226 cc della prestazione risarcitoria dovuta per ripararne le conseguenze (Cass.35188/2023, Cass.15175/2023, Cass.23341/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo in base alla nota specifica stilata ex art.75 disp. att. cpc dalla parte vittoriosa.
Dagli emolumenti calcolati dal difensore del solo appellato, da computarsi autonomamente per la fase cautelare di sospensione ex art.283 cpc dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata (Cass.13432/2025, Cass.29567/2024, Cass. 36966/2018 e Cass.19544/2015), vanno tuttavia detratti gli incrementi previsti dall’art.4 comma 2 DM 55/2014 per l’assistenza prestata in favore di una pluralità di parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza n.1744/2020 emessa il 23.11.2020 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
rigetta l’impugnazione;
condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 17.484,60, di cui € 15.204,00 per compensi ed € 2.280,60 per spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione a beneficio del procuratore AVV_NOTAIO dichiaratosi anticipatario;
dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare all’appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli il 5.2.2026
il Consigliere relatore la Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME