Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33027 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33027 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30360/2021 R.G. proposto da:
ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE LODI n. 208/2021 depositata il 13/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto innanzi al Tribunale di Lodi da NOME COGNOME, in qualit à̀ di trasgressore, e dalla RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE, quale obbligata in solido, per l’annullamento all’ordinanza -ingiunzione comminata dall’RAGIONE_SOCIALE per la violazione dell’art. 7, I, allegato 1, punto 2, del D. Lgs. n. 151/2007.
Il Giudice di Pace di Lodi accolse parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annullò l’ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasportatore NOME COGNOME, confermandola nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Lodi accolse l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, osservando che, una volta esclusa la legittimazione passiva di NOME COGNOME, mero conducente e dipendente RAGIONE_SOCIALE societ à̀ di trasporto, veniva meno la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE società. Secondo il Tribunale, la responsabilit à̀ dell’obbligato solidale prevista dall’art. 6 Legge 689/1981, stante la natura personale RAGIONE_SOCIALE responsabilit à̀ amministrativa, ha natura di garanzia, essendo volta ad evitare il pericolo di insolvenza da parte RAGIONE_SOCIALE persona fisica, autore materiale RAGIONE_SOCIALE violazione. Il Tribunale ritenne che le posizioni del trasgressore e dell’obbligato in solido si pongano necessariamente in rapporto di accessoriet à̀ , con la conseguenza che il venir meno, per qualsiasi motivo, dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta l’esclusione anche dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale.
Avverso la sentenza del giudice dell’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo di ricorso.
Propone controricorso RAGIONE_SOCIALE à̀ RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE l. 689/1981, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, cpc , perché il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice dell’appello, avrebbe ritenuto che la posizione del trasgressore e dell’obbligato in solido si pongano in rapporto di accessorietà, fondando la sua decisione su giurisprudenza superata (Cass. 3879/2012; Cass. 26387/2008), senza tener conto che le Sezioni Unite, con la sentenza 22.9.2017 n. 22082, avrebbero statuito che, in tema di sanzioni amministrative, l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale. Il motivo è fondato.
Il Tribunale si è discostato dall’orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale.
Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n.22082).
L’identificazione e l’indicazione dell’autore materiale RAGIONE_SOCIALE violazione non costituiscono requisito di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, in quanto la ratio RAGIONE_SOCIALE responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d’insolvenza dell’autore RAGIONE_SOCIALE trasgressione, bensì quella di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell’art. 6, comma 1, RAGIONE_SOCIALE l. n. 689 del 1981.
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha escluso la responsabilità RAGIONE_SOCIALE società, obbligata in via solidale, sulla base dell’assenza RAGIONE_SOCIALE responsabilità personale del conducente.
Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lodi in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al al Tribunale di Lodi in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione