Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21911/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI BOLZANO
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 3981/2023 depositata il 14/09/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/09/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Ritenuto che:
RAGIONE_SOCIALE, impresa che svolge attività di autoRAGIONE_SOCIALE, propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 021 2019 00057789 21 000 000, notificatale il 28/11/2019 da RAGIONE_SOCIALE e volta alla riscossione coattiva di crediti di più Enti pubblici locali del territorio nazionale per complessivi Euro 7.387,94 oltre ad accessori, per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice della Strada;
a fondamento della domanda, eccepì la omessa notificazione di alcuni dei verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE infrazioni; circa gli altri verbali, rilevò di avere, a seguito RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli stessi, tempestivamente comunicato ai vati enti accertatori i nominativi dei soggetti locatari noleggiatori dei RAGIONE_SOCIALE al momento della trasgressione e ne inferì la propria «carenza di legittimazione passiva» ai sensi dell ‘ art. 196, primo comma, del cod. strada, per essere il locatario solidalmente responsabile con l ‘ autore della violazione;
instaurato il contraddittorio tra le parti ed istruita documentalmente la causa, il Giudice di Pace di Palermo, in accoglimento della domanda, annullò le iscrizioni a ruolo di cui alla cartella di pagamento;
avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la Provincia di Siena, lamentando l ‘ erronea esclusione della responsabilità solidale del locatore RAGIONE_SOCIALE vetture a mezzo RAGIONE_SOCIALE quali erano state commesse le infrazioni poste a fondamento della cartella impugnata;
RAGIONE_SOCIALE si costituiva in fase d ‘ impugnazione, resistendo ai motivi di appello;
in appello si costituivano pure i Comuni di Lamezia Terme e Bergamo, che proponevano anche appello incidentale;
istruita la causa con acquisizione dei documenti, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3981 del 2023, in accoglimento dell ‘ appello principale, rigettava l ‘ opposizione avverso la cartella di pagamento per cui era causa, dichiarato inammissibile per tardività il gravame incidentale del Comune di Lamezia e disatteso pure, siccome proposto da parte già totalmente vittoriosa, l’altro ;
avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo, cui risponde, con controricorso, la Provincia di Siena, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 378 c.p.c. per l ‘ adunanza camerale del 12/09/2025 alla quale il Collegio ha assunto la causa in decisione e riservato il deposito dell ‘ ordinanza nei sessanta giorni;
Considerato che:
preliminarmente, si osserva che – in base ai principî affermati da Sez. U n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso – può prescindersi dalla verifica della ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazioni eseguite nei confronti della parte intimata; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l ‘ atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti;
ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l ‘ integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione RAGIONE_SOCIALE comportare alcun beneficio per la garanzia dell ‘ effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (cfr., sulla scia di Sez. U n. 6826 del 22/03/2010, tra le tante, Cass. n. 21141 del 13/10/2011; Cass. n. 15106 del 17/06/2013; Cass. n. 11287 del 10/05/2018; Cass. n. 12515 del 21/05/2018; Cass. n. 8980 del 15/05/2020; Cass. n. 10718 del 20/04/2023);
l ‘ unico motivo di ricorso è così testualmente rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 196, comma 1, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in combinato disposto con l ‘ articolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche siccome modificato e integrato dall ‘ articolo 1, comma 1, lettera g-ter) del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156. Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione RAGIONE_SOCIALE domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all ‘ esecuzione ex articolo 615 c.p.c. in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell ‘ articolo 360, n .3, c.p.c. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell ‘ articolo 360, n. 5, c.p.c.»;
il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili;
è in primo luogo senz ‘ altro inammissibile la censura di «insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione», trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall ‘ art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione;
inammissibili sono anche le rimanenti censure, per ragioni già esposte da questa Corte in recenti pronunce aventi ad oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente (cfr., tra le altre, Cass. n. 31454 del 07/12/2024, Cass. n. 30387 del 25/11/2024, Cass. n. 29015 dell ‘ 11/11/2024, Cass. n. 3786 del 12/02/2024, e Cass. n. 1806 del 17/01/2024): invero, anche dalla semplice lettura del motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità si evince che, in violazione dell ‘ art. 366 c.p.c., le censure – costituite dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall ‘ art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate -sono formulate RAGIONE_SOCIALE premurarsi della loro intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, rivolte alla sentenza impugnata;
orbene, l ‘ unico motivo del ricorso -che si dipana, con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica, per ben dodici pagine (da pag. 4 a pag. 16 del ricorso) con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) – si connota per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo (afferenti cioè, in maniera indistinta, ai profili sostanziali ed a quelli processuali della vicenda), inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di questa Corte (Cass. n. 10833 del 5/06/2020) ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito;
la redazione del motivo così praticata pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze, in tal guisa confusamente mosse alla sentenza gravata, finendo, del tutto impropriamente, con il devolvere a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro RAGIONE_SOCIALE censure ipotizzate dei rilievi di effettiva contestazione della sentenza impugnata (in proposito: Cass n. 39169 del 09/12/2021; Cass. n. 15517 del 21/07/2020; Cass. n. 26790 del 23/10/2018; Cass. n. 7009 del 17/03/2017; da ultimo Sez. U n. 35943 del 27/12/2023);
in ogni caso, il ricorso è inammissibile ai sensi dell ‘ art. 360 bis , primo comma, n. 1, c.p.c., essendo ad esso sottesa questione di diritto già più volte affrontata da questa Corte, anche ad esito di udienza pubblica (Cass. n. 32921 del 9/11/2022 e successive);
anche a fini di completezza espositiva, con riguardo alle questioni di diritto oggetto del giudizio, pare opportuno ribadire ancora una volta l ‘ ormai consolidato orientamento di questa Corte – che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare – secondo il quale «in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante dall ‘ inapplicabilità, alle società RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204 bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell ‘ amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l ‘ omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all ‘ agire dell ‘ amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa
sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva» (Cass., n. 32920 del 09/11/2022,; conf. Cass. n. 32921 del 09/11/2022, Cass. n. 510 dell ‘ 11/01/2023, nonché Cass. n. 1382 e n. 1383 del 18/01/2023);
quanto, infine, alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla ricorrente nella propria memoria (l ‘ art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall ‘ art. 1, comma 1, lettera gter , del decretolegge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative – tali essendo quelle comminate all ‘ odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione – non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n. 1383 del 1/01/2023 e n. 19030 del 13/06/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell ‘ inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente, soccombente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore dell ‘ unica parte controricorrente;
atteso l ‘ esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente – ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 12/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME