Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24594 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23493/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato;
-controricorrente-
REGIONE LAZIO;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1189/2021, depositata il 16/2/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Regione Lazio emetteva avviso pubblico per la presentazione di progetti di RSI delle PMI (Progetti e Piani per le Frontiere Tecnologiche).
In data 28/8/2009 la società RAGIONE_SOCIALE presentava domanda di partecipazione, quale società mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE, in cui la società mandante era la RAGIONE_SOCIALE
Il contributo concesso era di euro 474.276,66, come da comunicazione del 27/9/2010.
L’ATI veniva costituita con contratto del 13/10/2010.
Il contributo veniva versato dalla RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE
In data 10/2/2011 veniva pagata l’anticipazione, pari ad euro 142.283,00; il 24/5/2012 veniva pagata la somma di euro 118.569,17, ossia il 25% dell’importo, in occasione del I SAL; il 27/ 9/2012 veniva pagata la somma di euro 118.569,17, pari al 25% dell’importo complessivo; il 18/4/2013 la Regione provvedeva alla revoca del contributo, perché la RAGIONE_SOCIALE risultava una «impresa in difficoltà», come da normativa comunitaria.
Veniva escussa la polizza di SACE.
Venivano intrapresi tre giudizi distinti.
2.1. Con atto di citazione notificato il 30/7/2014 la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME chiedendo al Tribunale di Roma di dichiararle tenute ad ammettere la modificazione soggettiva dell’ATI formata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in modo da far acquistare alla RAGIONE_SOCIALE ovvero ad altra società dalla stessa designata la qualità di mandataria dell’ATI; con condanna della RAGIONE_SOCIALE e della Regione Lazio al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma residua finanziata non ancora versata; la società chiedeva di emettere provvedimento di accertamento negativo in ordine al diritto delle convenute di richiedere l’escussione della polizza assicurativa ovvero la restituzione coattiva – parziale e totale – del contributo già erogato di euro 384.748,76, stante l’inapplicabilità della disciplina della revoca nel caso di specie.
La causa veniva rubricata al n. di R.G. 55433/2013.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, eccependo il difetto di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, in quanto mandante dell’ATI.
2.2. Con ricorso ex art. 702bis la RAGIONE_SOCIALE a sua volta, conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare la legittimità della revoca del contributo concesso all’ATI, e di condannare la RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 385.770,97.
La causa veniva rubricata al n. di R.G. 70647/2013.
Nel corso del giudizio si dava atto del parziale pagamento intervenuto da parte di SACE a seguito dell’escussione della garanzia fideiussoria (euro 150.784,34), con la richiesta del residuo pari a euro 234.986,63.
La causa veniva poi riunita a quella n. 55433/2013.
2.3. Con altro ricorso la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società mandataria RAGIONE_SOCIALE
Tuttavia, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società mandataria, il Tribunale, con la sentenza n. 17563 del 2018, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo notificato alla mandataria RAGIONE_SOCIALE in quanto la società risultava estinta.
La richiesta della RAGIONE_SOCIALE si fondava sull’art. 4 dell’atto costitutivo dell’ATI, ove si prevedeva la responsabilità solidale ed illimitata verso RAGIONE_SOCIALE di tutti i soci attuatori.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 27/6/2017 rigettava le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE stante il difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE con riguardo all’impugnazione della revoca del finanziamento del progetto presentato dall’ATI.
Il Tribunale respingeva anche le domande formulate dalla RAGIONE_SOCIALE ritenendo, sulla base delle medesime considerazioni, il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE quale società mandante dell’ATI.
La RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Roma, deducendo l’omessa considerazione di circostanze rilevanti, segnatamente la mancata statuizione sulla responsabilità solidale ed illimitata verso RAGIONE_SOCIALE di tutti i soggetti dell’ATI, come stabilita dall’art. 4 dell’atto costitutivo dell’ATI tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Tra l’altro, la RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente riconosciuto di avere incassato direttamente parte del contributo.
Inoltre, la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione era cessata con il venir meno della mandataria dell’ATI.
La RAGIONE_SOCIALE aveva diritto alla restituzione delle somme erogate per l’intero in virtù del vincolo di solidarietà ex art. 4 dell’atto costitutivo dell’ATI, tanto più che parte delle somme erano state incassate direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1189/2021, depositata il 16/02/2021, rigettava l’appello, confermando la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva e passiva della RAGIONE_SOCIALE e il rigetto delle reciproche domande di pagamento. Vi era dunque carenza di legittimazione attiva dell’appellante RAGIONE_SOCIALE, ed anche difetto di legittimazione passiva della mandante RAGIONE_SOCIALE.
La mandataria RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato, unitamente alla RAGIONE_SOCIALE, alla quale era legata da specifico contratto per atto pubblico, alla gara bandita dalla REGIONE LAZIO finalizzata alla realizzazione di un progetto, avendo costituito un’ATI, in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva i poteri di rappresentanza anche in sede processuale, per ogni operazione dipendente da mandato speciale.
L’autonomia delle imprese associate non conteneva alcuna deroga alla regola generale in base alla quale alla mandataria spettava la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante (si citava Cass. n. 12732 del 2012).
Ne discendeva che la RAGIONE_SOCIALE, quale mandante, era carente della legittimazione a stare nel presente giudizio, sia per la richiesta di concessione del contributo concesso all’ATI, sia per resistere alla domanda di restituzione di quello già concesso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata la REGIONE LAZIO.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «nullità della sentenza per assenza di motivazione e violazione degli articoli 112, 115, 116 e 132 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; mancata valutazione di documenti e fatti decisivi della controversia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto nel confermare la sentenza di primo grado non si è pronunciata sulla domanda e sui fatti costitutivi della stessa.
In ogni caso, la sentenza avrebbe travisato il contenuto degli atti sui quali fondava il proprio convincimento, senza considerare fatti decisivi per la risoluzione del giudizio e dedotti dalle parti.
La motivazione sarebbe mancata «sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di secondo grado»; tale circostanza esclude la preclusione alla deduzione del vizio di omessa motivazione in ragione della doppia decisione conforme.
In particolare, risulta del tutto assente la menzione dell’art. 4, comma 2, dell’atto costitutivo dell’ATI, in base al quale restava «ferma (…) la responsabilità solidale ed illimitata verso RAGIONE_SOCIALE di tutti i soggetti attuatori».
Nell’atto di citazione di prime cure, come quello in appello, la RAGIONE_SOCIALE ha fatto riferimento espresso al contenuto dell’art. 4 dell’atto costitutivo dell’ATI.
La Corte d’appello avrebbe dovuto valutare l’esistenza della clausola specifica contenuta nell’atto costitutivo dell’ATI, con cui si riconosceva espressamente la responsabilità solidale delle parti nei confronti della stazione appaltante.
L’avviso della gara prevedeva, per il caso di revoca, la restituzione da parte del beneficiario, ossia dell’ATI, del contributo unitariamente considerato, facendo così presumere la solidarietà tra condebitori ex art. 1294 c.c.
Peraltro, la mandataria RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal registro delle imprese, mentre proprio la RAGIONE_SOCIALE ha incassato il contributo.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione dell’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, oggi trasfuso nell’art. 48 d.lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La sentenza sarebbe comunque errata per violazione dell’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, ora trasfuso nell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui ha escluso la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE e la legittimazione passiva della mandante RAGIONE_SOCIALE rispetto alla domanda di restituzione di RAGIONE_SOCIALE e nella parte in cui ha ritenuto che spettava solo alla mandataria sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva.
Tale disposizione prevede la responsabilità solidale anche delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, legittimando dunque la stazione appaltante ad agire direttamente contro la mandante.
Lo scopo della norma è proprio quello di ampliare la tutela della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati, dei fornitori e dei subappaltatori per l’ipotesi di inadempimento o di insolvenza della capogruppo mandataria dell’ATI, consentendo loro di rivolgersi anche alle altre società del raggruppamento che hanno partecipato all’offerta e ottenuto l’aggiudicazione.
L’impresa coobbligata ha dunque l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione delle conseguenze dannose dell’inadempimento; l’Amministrazione può sempre imputare a titolo di responsabilità solidale, alle altre imprese, l’eventuale risarcimento del danno, i maggiori costi e i rimborsi.
E’ errato ritenere che spetti solo alla mandataria dell’ATI, e non invece alla mandante, la legittimazione passiva a resistere alle azioni della stazione appaltante.
In realtà, la mandante, proprio in virtù della responsabilità solidale verso la Pubblica Amministrazione, può essere chiamata a rispondere direttamente nei confronti della stazione appaltante.
Se dunque è corretto affermare che, in relazione alle azioni svolte contro la stazione appaltante, la legittimazione attiva spetta solo alla mandataria dell’ATI, tuttavia la legittimazione passiva, a resistere alle azioni proposte dalla stessa appaltante, non spetta solamente alla mandataria.
Tale conclusione sarebbe in contrasto con la responsabilità solidale delle associate.
Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazione degli articoli 1704, 1388, 1722 e 1294 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Poiché l’ATI è riconducibile ad un mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 c.c., ne deriva che il contratto concluso dal rappresentante produce effetto nei confronti del rappresentato ex art. 1388 c.c.
Ne discende la legittimazione attiva della stazione appaltante ad agire nei confronti della mandante e la legittimazione passiva della mandante stessa a resistere alle azioni promosse dalla stessa appaltante.
Tale soluzione sarebbe obbligata, soprattutto una volta che la mandataria sia stata cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione del mandato ex art. 1322 c.c.
Il secondo motivo di impugnazione è fondato, con assorbimento dei restanti.
4.1. Si muove dalla considerazione che c’è stata la costituzione dell’ATI in data 13/10/2010, tra la RAGIONE_SOCIALE, mandataria, e la RAGIONE_SOCIALE, mandante.
Si tratta di accertare se la stazione appaltante, nella specie la RAGIONE_SOCIALE possa agire direttamente nei confronti della mandante, a titolo di responsabilità solidale passiva.
Il quadro normativo all’epoca vigente, costituito dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilisce, in tema di ATI, che «Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria».
5.1. Di particolare rilievo risulta l’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, che si occupa proprio della responsabilità solidale di tutte le società che fanno parte dell’ATI, ivi comprese dunque le società mandanti.
Stabilisce l’art. 37, comma 5, citato che «’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario».
5.2. Inoltre, si chiarisce che il rapporto che collega le varie società fra loro è un rapporto di mandato, irrevocabile e gratuito (art. 37, comma 14: «Ai fini della costituzione del raggruppamento tem-
poraneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario»; art. 37, comma 15: «Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante»).
5.3. La rappresentanza processuale esclusiva spetta alla mandataria, ma nei limiti dei rapporti con la stazione appaltante, e non con riferimento ai terzi estranei al rapporto (Cass., sez. 3, 29/12/2011, n 29737; Cass., sez. 2, 20/5/2010, n. 12422), e soprattutto in relazione alle operazioni collegate all’appalto.
Prevede dunque l’art. 37, comma 16, che «l mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto», con la precisazione per cui «a stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».
5.4. Si ribadisce, come per la normativa preesistente, e con riferimento alla normativa sopravvenuta (art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), che l’ATI non costituisce un’autonoma entità giuridica, restando ferma l’autonomia patrimoniale e giuridica delle singole società componenti l’ATI.
Di qui, l’art. 37, comma 17, a mente del quale «l rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».
5.5. I medesimi principi sono dettati anche dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, per il quale, al comma 5, «l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina dal responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori».
Allo stesso modo, l’art. 48, comma 15, dispone che «la stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti»
5.6. Da ultimo, anche l’art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 ribadisce che «l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», con la consueta precisazione al comma 6, ultima parte, dell’art. 68 che «la stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti».
Valgono dunque i principi generali ormai dettati costantemente da questa Corte in materia di ATI.
Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass., sez. 5, 24/2/2025, n. 4753), come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all’art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell’art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes , ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalità giuridica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l’autonomia operativa delle singole imprese associate – o riunite -, non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite).
Si tratta, quindi, di un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).
Nell’ambito dell’ATI si rinviene l’autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, all’interno di una organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese, in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche (Cass., 25/11/2015, n. 24063).
Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell’ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.
L’aspetto che più rileva, ai fini della decisione della controversia in esame, è quello che attiene alla responsabilità solidale, anche delle società mandanti dell’ATI, rispetto alle obbligazioni stipulate dall’ATI nei confronti della stazione appaltante, che può quindi agire nei confronti delle singole mandanti, proprio in ragione della solidarietà passiva tra coobbligati prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società facenti parte dell’ATI, sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie.
Si è affermato, infatti, che al mandatario di un’associazione temporanea d’impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto; l’appaltante può agire in giudizio anche nei confronti della sola mandataria in proprio, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l’offerta delle imprese riunite in associazione (Cass., sez. 6-1, 28/11/2011, n. 25204).
Si legge in motivazione che la circostanza «che al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante non toglie, infatti, che l’offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante».
8.1. Anzi, proprio nella pronuncia di questa Corte (Cass., 20/7/ 2012, n. 12732), citata dalla Corte d’appello, tesa a dimostrare il difetto di legittimazione attiva della stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE e di legittimazione passiva della mandante RAGIONE_SOCIALE, si rinviene il principio esattamente opposto alla tesi propugnata dalla Corte territoriale.
Nel caso esaminato da tale sentenza, infatti, l’azione era stata intrapresa dalla società mandante – in luogo della mandataria – nei confronti della stazione appaltante (il Comune).
Per tale ragione è stato accolto il ricorso per cassazione del Comune che ha reputato insussistente la legittimazione attiva della società mandante dell’ATI ad agire nei confronti della stazione appaltante.
Tuttavia, in motivazione si è chiarito che sussisteva, con riguardo alle imprese associate, comprese le mandanti, «la loro responsabilità solidale nei confronti dell’appaltante».
Pertanto, da un lato, la società mandante non può agire nei confronti della stazione appaltante per far valere un credito dell’ATI, dovendo essere esercitata la relativa azione dalla società mandataria, mentre, dall’altro, la stazione appaltante può agire, per espressa volontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva, derivante dall’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, come pure dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016.
8.2. Anche in altra sentenza di questa Corte (Cass., sez. 3, 29/ 12/2011, n. 29737) si chiarisce che le società mandanti sono «tenute a rispondere per l’intero, quali coobbligati solidali, di eventuali debiti dell’impresa mandataria verso l’amministrazione appaltante».
Anche in dottrina si è osservato che è proprio la struttura sostanziale del raggruppamento temporaneo di imprese, teso appunto alla partecipazione a singole gare per l’affidamento dei contratti pubblici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, che si riverbera negli aspetti processuali.
Questa è la ratio della rappresentanza esclusiva processuale della mandataria; la norma consente così alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore, in modo tale da semplificare i rapporti con un raggruppamento per l’intera durata del contratto.
Ovviamente la rappresentanza processuale, pur esclusiva, da parte della mandataria, riguarda solo e soltanto ogni aspetto legato al contratto pubblico da acquisire in sede di gara e da eseguire dopo l’aggiudicazione, sicché tale rappresentanza processuale non può valere nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente.
La dottrina ha anche sottolineato che residua, però, la legittimazione attiva della stazione appaltante nei confronti delle singole mandanti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio
sulle stesse, per l’impegno assunto singolarmente in sede di accordo per la costituzione del raggruppamento temporaneo.
9.1. Va anche osservato che le obbligazioni in capo alle singole mandanti mutano a seconda che si tratti di raggruppamenti di tipo verticale (ove uno degli operatori economici realizza i lavori della categoria prevalente, tranne i lavori scorporabili assumibili da uno dei mandanti) oppure orizzontale (ove gli operatori economici realizzano lavori della stessa categoria).
9.2. Ed infatti nel raggruppamento orizzontale l’ATI è caratterizzata dalla circostanza che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto del contratto (ed è questo il caso che ci riguarda); mentre nel raggruppamento verticale l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.
9.3. Quanto alla responsabilità, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario, per gli assuntori delle categorie scorporabili, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. Tuttavia, la distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quelle secondarie.
Ove invece la lex specialis di gara non rechi tale distinzione, indicando quale oggetto dell’affidamento un servizio unitario, ancorché articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione come orizzontale di un raggruppamento concorrente discende ed è coerente con la disciplina di gara, in assenza dei presupposti per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale.
Pertanto, per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata alla esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
10.1. Nel caso di raggruppamenti verticali, per effetto della suddivisione ben individuata dell’esecuzione dell’appalto tra le associate, la responsabilità delle mandanti non è solidale, ma è limitata alle parti scorporate di opere da essa assunte, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
10.2. Nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, invece, vi è una responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti (mandanti e mandataria). Nei rapporti interni all’associazione, l’impresa inadempiente è responsabile anche nei confronti degli altri associati.
10.3. Si è tra l’altro osservato che la committente può agire nei confronti della mandante per gli inadempimenti ascrivibili proprio alla porzione di obbligazioni su di essa gravanti.
Questa porzione della norma, infatti, è di estremo favore per la committente che può, ove lo ritenga opportuno per accelerare i lavori o per una tutela più immediata dei propri diritti, agire direttamente nei confronti delle mandanti, superando l’interposizione rappresentativa della mandataria.
Non può però la stazione appaltante agire nei confronti della mandante per le obbligazioni gravanti sull’intero raggruppamento temporaneo di imprese; la committente può, invece, agire nei confronti della mandante, quale obbligata solidale, in caso di raggruppamento orizzontale oppure se la mandante esegue lavori di categoria prevalente nel raggruppamento verticale e proprio da quei lavori sia derivato l’inadempimento.
Nella specie, dunque, ove è pacifico che si è in presenza di un raggruppamento orizzontale, sussiste la legittimazione attiva della stazione appaltante, RAGIONE_SOCIALE, ad agire in giudizio nei
confronti della mandante, RAGIONE_SOCIALE, quale obbligata in solido, per far accertare e dichiarare la legittimità della revoca del contributo concesso all’ATI, con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE, quale mandante, a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 385.770,97, come da ricorso ex art. 702bis c.p.c.
Restano assorbiti i restanti motivi.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che prov-