Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
OGGETTO: fornitura conclusa da RAGIONE_SOCIALE
R.G. 3655/2019
C.C. 12-1-2024
sul ricorso n. 3655/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COGNOME NOME titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, già IME di COGNOME NOME, p.i. P_IVA, RAGIONE_SOCIALE, p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in Roma in INDIRIZZO
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 2330/2018 della Corte d’appello di Ancona pubblicata il 25-10-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-12024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del ricorso di RAGIONE_SOCIALE il 21-12-2007 il Tribunale di Ancona sezione distaccata di Jesi ingiunse a RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro quale RAGIONE_SOCIALE compone nti l’RAGIONE_SOCIALE, di pagare a RAGIONE_SOCIALE Euro 53.302,60 a titolo di corrispettivo per la fornitura di quadri elettrici, oltre interessi di mora e spese.
Gli ingiunti proposero distinte opposizioni, che furono riunite e rigettate dal Tribunale con sentenza n. 421/2011 depositata il 7-112011, che confermò il decreto ingiuntivo e condannò gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
2.Proposero appello NOME COGNOME titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che la Corte d’appello di Ancona ha accolto con sentenza n. 2330/2018 pubblicata il 25-10-2018, revocando il decreto ingiuntivo in riforma della sentenza impugnata e condannando la RAGIONE_SOCIALE appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha accolto il motivo di appello con il quale le appellanti avevano sostenuto che l’RAGIONE_SOCIALE fosse titolare del rapporto controverso quale controparte contrattuale di RAGIONE_SOCIALE Ha premesso che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nascevano sulla scorta di un contratto innominato di natura associativa che non determinava né un nuovo rapporto di diritto né un autonomo centro di imputazione di rapporti, ha aggiunto che la rappresentanza delle RAGIONE_SOCIALE mandanti spettava esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, che RAGIONE_SOCIALE non era stazione appaltante e quindi la rappresentanza delle ditte partecipi all’ATI non concerneva i contratti
conclusi con RAGIONE_SOCIALE; ha dichiarato che tutto ciò non escludeva che la rappresentanza potesse trarre le sue ragioni da un ulteriore, rispetto a quello costitutivo dell’ATI, mandato collettivo con rappresentanza e contemplatio domini delle mandanti, ma non vi era nessun cenno su tale ulteriore e necessario mandato collettivo e collaterale rispetto a quello istitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE, né al fatto che tale ulteriore mandato fosse accompagnato dalla rappresentanza delle ditte mandanti e da una contemplatio delle medesime; ha dichiarato che la conferma dell’ordine a RAGIONE_SOCIALE era stata eseguita da RAGIONE_SOCIALE, ma la pregressa costituzione dell’A .RAGIONE_SOCIALE.I. e il collegamento del contratto con il terzo alla prestazione dell’appalto principale erano irrilevanti ; ha aggiunto che l’esclusione delle tre ditte mandanti quali titolari della situazione soggettiva esimeva dall’esame sulla validità o efficacia del contratto concluso o sull’individuazione del soggetto tenuto alla controprestazione.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME, quale titolare di RAGIONE_SOCIALE, già IME di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 12-1-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 23 co. 9 d.lgs. 19-12-1991 n. 406.
La ricorrente rileva come sia circostanza pacifica che il contratto avente a oggetto la fornitura di quadri elettrici da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE non era stato sottoscritto da una delle tre RAGIONE_SOCIALE partecipanti all’A .T.I. , ma dall’RAGIONE_SOCIALE. Evidenzia che la sentenza impugnata, riconoscendo che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sorgono sulla scorta di contratto che non determina la nascita di un nuovo soggetto di diritto né di un centro autonomo di rapporti, ha fatto cadere l’assurda pretesa de gli appellanti di dotare di personalità giuridica l’ATI; lamenta che la sentenza abbia ritenuto di potere regolare la fattispecie sulla ba se dell’art. 23 co.9 d.lgs. 406/1991, secondo il quale al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva delle RAGIONE_SOCIALE mandanti nei confronti del soggetto appaltante, in quanto la disposizione non riguarda la causa, nella quale sono state chiamate in giudizio sia le RAGIONE_SOCIALE mandanti che l’impresa mandataria. Rileva che l’ATI è priva di personalità giuridica e non può essere mandataria di alcuno, mentre il problema del l’esistenza di un eventuale mandato non si è mai posto nel processo, in quanto tutte e tre le RAGIONE_SOCIALE componenti l’ATI sono parti in causa e nel contratto istitutivo dell’ATI non avevano neppure nominato una capogruppo.
2.Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1294 cod. civ. e sostiene che le RAGIONE_SOCIALE partecipanti all’A .T.I. erano obbligate tutte e tre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE al pagamento del corrispettivo e la solidarietà del debito derivava dall’applicazione dell’art. 1294 cod. civ., secondo cui i debitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Lamenta che la Corte territoriale, prima confermando che l’A .T.I. è priva di soggettività giuridica e poi escludendo in capo a tutte e tre le RAGIONE_SOCIALE partecipanti all’ATI la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, abbia privato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di controparte contrattuale.
3.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti.
Diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti, con i suoi argomenti la ricorrente non mira a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti, ma lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie astratta da parte della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che l’associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE fosse dotata di soggettività giuridica. Infatti, seppure dapprima la sentenza ha richiamato il principio secondo il quale le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nascono in base a un contratto che non determina un nuovo soggetto di diritto né un autonomo centro di impugnazione dei rapporti, di seguito ha escluso che le RAGIONE_SOCIALE avessero conferito mandato e ha considerato che la conferma dell’ordine a RAGIONE_SOCIALE era stata eseguita dall’RAGIONE_SOCIALE. Invece, sono i controricorrenti che, laddove sostengono che erroneamente RAGIONE_SOCIALE si ostini a invocare l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le A.T.I., chiede o comunque presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, in quanto la sentenza impugnata ha dato per acquisito in causa che le tre RAGIONE_SOCIALE appellanti avessero costituito associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE. Quindi, non rileva neppure l’affermazione dei controricorrenti, secondo la quale non era stato concluso alcun appalto pubblico: il dato di fatto -pacificamente e definitivamente acquisito in causa- che RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE avessero costituito associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE in sé comporta che tali contraenti, in virtù delle loro pattuizioni, abbiano richiamato la disciplina che il legislatore ha concepito con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE costituite per partecipare ad appalto pubblico che, proprio in quanto richiamata dalle parti, si applica al rapporto.
4.I motivi di ricorso, da esaminare unitariamente stante la connessione, sono fondati.
In materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si intende dare continuità a quanto si legge in Cass. Sez. L 25-11-2015 n. 24063 (Rv. 637756-01), secondo cui «le A.T.I., quali forme collaborative fra RAGIONE_SOCIALE, rinvengono le proprie radici nelle c.d. RAGIONE_SOCIALE di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica. Le RAGIONE_SOCIALE, come sottolineato in dottrina, associandosi tra di lo ro per la realizzazione di un’operazione comune non realizzabile dalle stesse uti singuli considerate, riescono ad accrescere i propri livelli di redditività, incrementare la propria efficienza produttiva e acquisire altro spazio sul mercato, limitandone e ripartendone i rischi.
Tra la legislazione di settore che si è occupata di forme di raggruppamento di RAGIONE_SOCIALE spicca quella sugli appalti per l’esecuzione dei lavori pubblici (l. 109/1994), applicabile alla fattispecie qui scrutinata.
2.1.Va segnalato al riguardo che proprio in tale ambito sono intervenute le prime decisioni di questa Corte che hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
E’ stata infatti sancita l’ammissibilità nel nostro ordinamento ‘del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di RAGIONE_SOCIALE, con il quale le parti pongono in essere un vincolo solo interno, non esteriorizzato e senza costituire un’impresa autonom a dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente per oggetto la gestione in comune di un appalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria (Cass. civ, 24-2-1975 n. 681). Le principali caratteristiche del nuovo contratto erano individuabili da un lato, nell’autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall’altro nella presenza di una minima organizzazione
destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le RAGIONE_SOCIALE e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche. 2.2.Dall’analisi della legisla zione di settore, come osservato in dottrina, si rileva, quindi, come la disciplina sull’associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE sia volta a regolare essenzialmente le modalità di coordinamento tra le RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione dei lavori e i loro rapporti con l’ester no.
In particolare, la legge quadro in materia di lavori pubblici, l.109/1994, prevede espressamente, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di concorrenti identificabili in RAGIONE_SOCIALE, commerciali o cooperative, RAGIONE_SOCIALE individuali, consorzi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 10 l.109/94). A riprova della neutralità della disciplina approntata dal legislatore in materia di ATI, la disposizione citata si limita a richiedere l’esistenza di un mandato tra l’associazione costituita e una delle RAGIONE_SOCIALE partecipanti al fine di regolamentare i rapporti tra la stazione appaltante e il gruppo, astenendosi però dal disciplinare gli aspetti interni allo stesso.
La stessa normativa speciale in esame, poi, chiarisce che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle RAGIONE_SOCIALE riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 95 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 -Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).
2.3.Dalle disposizioni citate, quindi, emerge la volontà del legislatore di affiancare alle tradizionali figure associative tra RAGIONE_SOCIALE -consorzi e
RAGIONE_SOCIALE– una nuova figura di coordinamento e cooperazione nettamente distinta dalle stesse.
L’associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE è caratterizzata dall’occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa, è bene ribadire, di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione.
Così configurato, il raggruppamento di RAGIONE_SOCIALE previsto in materia di appalti pubblici, si sostanzierebbe quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più RAGIONE_SOCIALE, collettivamente, ad altra impresa ‘capogruppo’ legittimata a compiere, nei rapporti con l’amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE mandanti sino all’estinzione del rapporto, salvo restando l’autonom ia negoziale delle RAGIONE_SOCIALE riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-51998 n. 4728).
2.4.In tal senso, questa Corte ha altresì precisato (vedi Cass. 29-122011 n. 29737) che in tema di associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria o ‘capogruppo’ esclusivamente nei confront i della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici.
Detti principi appaiono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni ribadito (vedi Cass. 20-05-2010 n. 12422, ed in motivazione Cass. 17-092005 n. 18441) come l’associazione
temporanea di due o più RAGIONE_SOCIALE nell’aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche sia fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito da una o più RAGIONE_SOCIALE, collettivamente, ad altra impresa ‘capogruppo’ legittimata a compiere, nei rapporti con l’amministrazione, ogni attività connessa o dipendente dall’appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE mandanti fino all’estinzione del rapporto. Come si evince dal chiaro dettato della disposizione di legge di cui all’art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il mandato con rappresentanza in questione concerne solo il rapporto della RAGIONE_SOCIALE capogruppo con la PRAGIONE_SOCIALE, non i rapporti con i terzi.» Nello stesso senso, secondo cui l’associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE non costituisce una impresa unitaria che esercita la sua attività in modo indipendente, cfr. Cass. Sez. 5 23-11-2018 n. 30354 Rv. 651561-01 e Cass. Sez. 6-L 9-12-2015 n. 24883 Rv. 637996-01, per tutte.
La sentenza impugnata dapprima ha esattamente richiamato il principio secondo il quale l’A RAGIONE_SOCIALE. non è soggetto giuridico autonomo, ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze e anzi gli ha negato applicazione. Infatti, di seguito la sentenza ha affermato che non si applicavano le disposizioni sulla rappresentanza ex lege delle RAGIONE_SOCIALE mandanti in quanto relative solo al rapporto con la stazione appaltante, poi ha escluso l’esistenza di un mandato collettivo da parte delle ditte mandanti ulteriore a quello istitutivo dell’ATI e sulla base di questi dati ha concluso escludendo che le tre ditte mandanti fossero titolari della situazione soggettiva passiva. Quindi, posto che RAGIONE_SOCIALE chiedeva il pagamento del corrispettivo in forza di contratto che pacificamente era stato concluso, la sentenza impugnata è giunta a conclusione che ha negato la premessa, ritenendo in sostanza che il contratto con RAGIONE_SOCIALE avesse come controparte l’A.T.I. , nonostante avesse dichiarato che l’A.T.I. non era soggetto giuridico autonomo.
Il richiamo a Cass. 18441/2005 eseguito dalla sentenza impugnata non giustifica la conclusione assunta, in quanto quel precedente è relativo ai rapporti con i terzi posti in essere dall’impresa capogruppo mandataria senza la spendita del nome della RAGIONE_SOCIALE mandante e lo ha risolto nel senso che gli effetti degli atti posti in essere dalla mandataria senza la spendita del nome della mandante non possono ricadere nella sfera giuridica di quest’ultima. Però, nella fattispecie la prospettazione della RAGIONE_SOCIALE creditrice era nel senso che il contratto era stato concluso con l’RAGIONE_SOCIALE e che i soggetti che l’avevano costituita erano obbligati in via solidale al pagamento del corrispettivo; infatti, la RAGIONE_SOCIALE creditrice aveva prodotto la conferma d’ordine effettuata da RAGIONE_SOCIALE, di cui dà atto la stessa sentenza impugnata, e nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva formulato la sua domanda di pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i soggetti che avevano costituito l’RAGIONE_SOCIALE, evidentemente sulla base del presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE. non fosse soggetto autonomo di diritti. La deduzione degli opponenti, riproposta anche nel controricorso, secondo la quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva una propria partita iva e un proprio patrimonio non valeva a costituirla quale soggetto autonomo di diritti ai fini che interessano, né comportava un qualche obbligo di preventiva escussione del suo patrimonio, non previsto da alcuna disposizione. Quindi nessuna disposizione comportava che la creditrice dovesse formulare la sua domanda anche nei c onfronti dell’A .T.I., né giustificava l’accoglimento del motivo di appello con il quale le RAGIONE_SOCIALE costituite in RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. avevano sostenuto che l’A .T.I. fosse l’unica controparte contrattuale di RAGIONE_SOCIALE In mancanza della prova che il contratto con RAGIONE_SOCIALE fosse stato concluso soltanto da uno dei soggetti che componevano l’A .T.I. impegnandosi in via esclusiva -prova che avrebbe dovuto offrire la parte che deduceva la circostanza-, la sentenza impugnata non avrebbe potuto riformare la sentenza di primo grado, che aveva
correttamente ritenuto la responsabilità solidale a carico dei componenti dell’A .RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. per le obbligazioni assunte, per il fatto che il raggruppamento di RAGIONE_SOCIALE non dava luogo a un autonomo soggetto giuridico ma a una contitolarità del rapporto obbligatorio. La conclusione è confermata dalla previsione dell ‘art. 13 co.2 legge 11 febbraio 1994 n. 109 in vigore dal 6-3-1994 al 30-6-2006 e perciò all’epoca della stipulazione del contratto oggetto di causa, laddove disponeva che ‘ l’offerta dei concorrenti assoc iati o dei consorziati di cui al comma 1 (relativo, in forza del rinvio del co.1 all’art. 10 , anche alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE subappaltanti e dei fornitori’ (cfr. Cass. Sez. 3 21-10-2022 n. 31135 Rv. 66610801, secondo cui l’art.13 legge 109/1994 prevede una responsabilità solidale delle RAGIONE_SOCIALE associate nei confronti non solo dell’appaltante ma anche del subappaltante) . Quindi, a fronte del dato pacificamente acquisito in causa che RAGIONE_SOCIALE aveva fornito quadri elettrici utilizzati dalle RAGIONE_SOCIALE costituite in A.T.I. nell’ambito dell’appalto per il quale era stata costituita l’A.T.I. , RAGIONE_SOCIALE era fornitore delle RAGIONE_SOCIALE costituite in A.T.I., che perciò erano responsabili solidalmente nei suoi confronti.
5.Per le ragioni esposte si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione perché decida facendo applicazione dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione