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Responsabilità solidale ATI: la Cassazione decide

Una società fornitrice ha agito contro tre imprese riunite in un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) per il mancato pagamento di una fornitura. La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità delle singole imprese, ritenendo l’A.T.I. unica controparte. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando il principio della responsabilità solidale ATI: poiché l’associazione non ha personalità giuridica autonoma, tutte le imprese partecipanti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte verso i fornitori.

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Responsabilità solidale ATI: la Cassazione chiarisce chi paga i fornitori

Quando più imprese si uniscono in un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) per eseguire un appalto, sorge una domanda cruciale: chi è responsabile per i debiti contratti con i fornitori? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2508 del 26 gennaio 2024, ha fornito una risposta netta, consolidando il principio della responsabilità solidale ATI e offrendo una tutela fondamentale ai creditori. L’assenza di personalità giuridica dell’A.T.I. implica che a rispondere delle obbligazioni sono direttamente le singole imprese associate.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società fornitrice di quadri elettrici nei confronti di tre imprese (un’impresa individuale e due S.r.l.) che si erano riunite in un’A.T.I. per l’esecuzione di un appalto. Le tre imprese si opponevano al pagamento, sostenendo che l’unica controparte contrattuale fosse l’A.T.I. stessa e non le singole società che la componevano.

Inizialmente, il Tribunale rigettava le opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo. Tuttavia, la Corte d’Appello di Ancona ribaltava la decisione. Secondo i giudici di secondo grado, l’A.T.I., sebbene non fosse un nuovo soggetto di diritto, agiva come unica controparte contrattuale. La Corte territoriale riteneva che la rappresentanza conferita all’interno dell’associazione fosse limitata ai rapporti con la stazione appaltante e non si estendesse ai contratti con terzi fornitori, lasciando di fatto la società creditrice priva di una controparte solvibile.

La decisione della Corte e la responsabilità solidale ATI

La società fornitrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano le A.T.I. e la responsabilità solidale. La ricorrente ha sottolineato un punto fondamentale: un’A.T.I. non ha personalità giuridica. È un mero contratto associativo che non dà vita a un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici. Di conseguenza, le obbligazioni assunte per l’esecuzione del contratto devono necessariamente ricadere sulle imprese che la costituiscono.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto pienamente le argomentazioni della ricorrente, cassando la sentenza d’appello. I giudici hanno ripercorso la natura giuridica delle Associazioni Temporanee di Imprese, ribadendo che esse sono forme di collaborazione che non estinguono l’individualità giuridica delle singole partecipanti.

Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione della normativa sugli appalti pubblici (in particolare la L. 109/1994, applicabile all’epoca dei fatti). Questa legge, all’art. 13, comma 2, prevedeva espressamente una responsabilità solidale delle imprese associate non solo nei confronti della stazione appaltante, ma anche verso le imprese subappaltanti e i fornitori.

La Corte ha chiarito che la Corte d’Appello ha commesso un errore logico e giuridico: prima ha correttamente affermato che l’A.T.I. non è un soggetto autonomo, ma poi, contraddittoriamente, l’ha trattata come tale, negando la responsabilità delle imprese associate. Questo ha portato all’assurda conclusione di privare il fornitore di una controparte contrattuale, dato che un’entità senza personalità giuridica non può, per definizione, essere titolare di diritti e obblighi.

Il contratto di fornitura, sebbene stipulato con l’A.T.I., era funzionale all’esecuzione dell’appalto comune. Pertanto, l’obbligazione di pagamento sorgeva in capo a tutte le imprese che, unendosi, avevano deciso di perseguire quell’obiettivo commerciale. La responsabilità non può che essere solidale, in applicazione del principio generale dell’art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Le conclusioni

In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che, a fronte di un’obbligazione assunta da un’A.T.I. verso un fornitore, tutte le imprese che la compongono sono solidalmente responsabili per il pagamento. Il raggruppamento non crea uno schermo giuridico tra le imprese e i terzi creditori. Questa ordinanza rappresenta un’importante conferma per la tutela dei fornitori e di tutti i soggetti che entrano in rapporto con le A.T.I., garantendo loro la possibilità di agire contro ciascuno dei partecipanti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, che dovrà decidere nuovamente la controversia attenendosi a questo principio.

Un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) è un soggetto giuridico autonomo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’A.T.I. è una forma di collaborazione contrattuale che non dà vita a un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle singole imprese che la compongono. Le imprese associate mantengono la propria individualità giuridica.

Chi risponde dei debiti contratti da un’A.T.I. verso un fornitore esterno?
Rispondono solidalmente tutte le imprese che costituiscono l’A.T.I. Il fornitore può quindi richiedere il pagamento dell’intero importo a una qualsiasi delle imprese associate, la quale avrà poi il diritto di rivalersi sulle altre per la rispettiva quota.

La responsabilità solidale delle imprese in A.T.I. vale solo nei confronti della stazione appaltante?
No. La Corte ha chiarito che la normativa di settore (nella specie, la L. 109/1994) estende esplicitamente la responsabilità solidale delle imprese associate anche nei confronti dei subappaltanti e dei fornitori, per le obbligazioni assunte nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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