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Responsabilità solidale ATI: il progettista è fornitore

Un’impresa facente parte di un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) è stata citata in giudizio dal progettista per il pagamento dell’intero compenso dopo il fallimento dell’impresa mandataria. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale ATI dell’impresa, classificando il progettista come un “fornitore” esterno i cui servizi sono essenziali per l’appalto pubblico, attivando così la responsabilità solidale di tutti i membri dell’ATI.

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Pubblicato il 28 settembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Responsabilità solidale ATI: il progettista è considerato un fornitore

Nell’ambito degli appalti pubblici, la collaborazione tra imprese attraverso un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) è una pratica comune. Tuttavia, sorgono spesso questioni complesse riguardo agli obblighi dei singoli membri. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale: la responsabilità solidale ATI per il pagamento dei compensi dovuti al progettista incaricato. La Corte ha stabilito che il professionista esterno, pur essendo essenziale per la gara, deve essere considerato un fornitore, con importanti conseguenze per le imprese associate.

I Fatti del Caso

Una associazione di professionisti (architetti, ingegneri e geologi) veniva incaricata da un’ATI, composta da un’impresa mandataria e un’impresa mandante, di redigere il progetto esecutivo per la riqualificazione di un’area nell’ambito di un appalto integrato. L’impresa mandante effettuava un pagamento parziale di 50.000 euro a fronte di un compenso totale pattuito di oltre 200.000 euro.

Successivamente, l’impresa mandataria veniva dichiarata fallita. L’associazione di professionisti, creditrice della somma rimanente, agiva in giudizio contro l’impresa mandante, chiedendo il pagamento dell’intero importo residuo in virtù del vincolo di solidarietà che lega i membri di un’ATI. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello davano ragione ai progettisti, confermando la responsabilità dell’impresa mandante.

La Tesi della Ricorrente e la Responsabilità Solidale ATI

L’impresa mandante ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’argomentazione centrale: il progettista, in un appalto integrato, non può essere considerato un semplice “fornitore” esterno. Secondo la tesi della ricorrente, il progettista diventerebbe parte integrante dell’offerta dell’ATI, quasi un soggetto “interno” alla compagine associativa. Di conseguenza, non si applicherebbe la norma sulla responsabilità solidale ATI (prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006) che tutela specificamente la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori.

Inoltre, la ricorrente sosteneva che i documenti contabili relativi al pagamento parziale costituissero una quietanza con rinuncia alla solidarietà da parte dei creditori, limitando la propria obbligazione alla sola quota di pertinenza.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. I giudici hanno chiarito che il progettista, anche in un appalto integrato dove il suo ruolo è fondamentale, non entra a far parte della struttura partecipativa dell’ATI. L’associazione di imprese e il progettista rimangono soggetti giuridicamente distinti, legati da un contratto d’opera professionale.

La Corte ha fornito un’interpretazione estensiva del termine “fornitori”. Questo non include solo chi fornisce beni materiali, ma anche tutti coloro che erogano servizi necessari al perseguimento degli obiettivi del contratto di appalto. La progettazione è, senza dubbio, uno di questi servizi essenziali. Di conseguenza, il progettista rientra a pieno titolo nella categoria dei fornitori tutelati dalla norma sulla responsabilità solidale.

L’ATI, infatti, è un modulo organizzativo che permette a più imprese di partecipare a una gara, ma non crea un nuovo soggetto giuridico autonomo. Le singole imprese mantengono la propria individualità e rispondono solidalmente verso determinati terzi qualificati, tra cui, appunto, i fornitori.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla presunta rinuncia alla solidarietà, in quanto richiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove documentali, attività preclusa in sede di legittimità, specialmente in presenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito.

Conclusioni

La sentenza consolida un principio di fondamentale importanza per la tutela dei professionisti che operano nel settore degli appalti pubblici. La Corte di Cassazione ha stabilito in modo inequivocabile che il progettista incaricato da un’ATI per un appalto integrato è un “fornitore” ai sensi della legge. Questa qualificazione attiva il meccanismo della responsabilità solidale ATI, garantendo al professionista la possibilità di richiedere l’intero pagamento del suo compenso a una qualsiasi delle imprese associate, indipendentemente dagli accordi interni o dalle vicende di una di esse, come un fallimento. Questa decisione rafforza la posizione dei creditori esterni e chiarisce i confini delle obbligazioni per le imprese che scelgono di operare in forma associata.

In un appalto integrato, il progettista incaricato dall’ATI è considerato un membro dell’associazione o un fornitore esterno?
Secondo la Corte di Cassazione, il progettista rimane un soggetto esterno all’ATI, legato ad essa da un contratto d’opera professionale. Nonostante il suo ruolo sia essenziale per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto, non diventa parte integrante della compagine associativa.

I membri di un’ATI sono responsabili in solido per il pagamento del compenso del progettista?
Sì. La Corte ha interpretato in senso ampio il termine “fornitori”, includendovi anche chi presta servizi essenziali come la progettazione. Di conseguenza, il progettista è tutelato dalla norma sulla responsabilità solidale (art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006), e può richiedere l’intero pagamento a ciascun membro dell’ATI.

Rilasciare una ricevuta per un pagamento parziale costituisce automaticamente una rinuncia alla solidarietà da parte del creditore?
No. La Corte d’appello, con una valutazione di merito confermata dalla Cassazione, ha stabilito che i documenti contabili emessi per un acconto non costituivano una quietanza accompagnata da una riserva di agire per il residuo. Una rinuncia alla solidarietà, ai sensi dell’art. 1311 c.c., richiede una chiara manifestazione di volontà del creditore, che nel caso di specie non è stata riscontrata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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