Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16075 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13851/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente-
contro
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 1545/2019 depositata il 09/04/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rese dal Sostituto Procuratore Generale nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova in data 17.10.2008 a favore della RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), in liquidazione, per l’importo di €99.978,41 (oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2001, n. 231) avente ad oggetto il mancato pagamento del saldo di fatture emesse nel periodo 30.04.200731.07.2007 a fronte di servizi resi da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE presso la sede di quest’ultima per attività di assemblaggio , rasaerba e servizi di facchinaggio concordati nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2004.
1.1. A sostegno dell’opposizione, RAGIONE_SOCIALE eccepiva nel merito l’inadempimento dell’opposta agli obblighi contrattuali e di legge, avendo CMT violato il disposto di cui all’art. 6, commi 3, 4, 5, e 6 del contratto di subappalto, che prevedeva -a pena di risoluzione contrattuale -l’obbligo per il sub-appaltatore di osservare nei confronti del proprio personale dipendente, compreso quello legato da rapporto di lavoro autonomo, le norme retributive e previdenziali obbligatorie di legge e di CCNL, nonché l’impegno di esibire al subcommittente i DURC comprovanti l’avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali.
1.1.1. A séguito di un’ispezione della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – nella sua qualità di coobbligato in solido ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1676 cod. civ. – aveva ricevuto notifica del verbale di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE in data 08.08.2008, per il pagamento dell’importo complessivo di €176.332,00. In data 04.12.2008 RAGIONE_SOCIALE versava all’RAGIONE_SOCIALE la somma di €125.915,00 al netto dei contributi versati da RAGIONE_SOCIALE per la gestione separata RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, a fronte del richiesto importo di €99.978,41 oggetto dell’ingiunzione, l’opponente eccepiva di aver
pagato all’RAGIONE_SOCIALE la somma sopraindicata deducendola quale controcredito di regresso in compensazione, e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2. Il Tribunale di Padova rigettava le domande formulate in via riconvenzionale ritenendo che non sussistessero le condizioni di liquidità e di esigibilità del credito per poter ritenere operante la compensazione legale tra l’importo pagato da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE in adempimento di un obbligo asseritamente gravante su CMT e l’importo oggetto dell’ingiunzione.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la pronuncia del Tribunale innanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE che, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova a favore di RAGIONE_SOCIALE; condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a favore di RAGIONE_SOCIALE l’importo di €99.978,41 detratta la somma dovuta da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE a titolo di regresso per la somma di €41.971,66 (pari ad 1/3 della somma complessiva versata da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE); compensava per la quota di 1/2 le spese di lite, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento della quota residua in favore di NOME COGNOME, intervenuto in giudizio in qualità di cessionario del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno della sua decisione la Corte d’Appello osservava che:
l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. si appalesa infondata in quanto contraria a buona fede, atteso che le deduzioni di parte opponente si appuntano sull’asserito inadempimento della RAGIONE_SOCIALE ad obblighi derivanti da clausole del medesimo contratto diverse da quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi: l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE era, quindi, diretta a portare all’attenzione del giudicante un tema diverso da quello relativo alla contestazione del quantum di cui al decreto ingiuntivo opposto (ossia la questione
dell’assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali da parte di CMT). A fronte della domanda di pagamento svolta dalla ricorrente, per l’importo specificamente indicato in €99.978,41, RAGIONE_SOCIALE avrebbe, quindi, dovuto prendere posizione offrendo al giudice elementi di prova idonei a contrastare la pretesa non solo nell’ an ma anche nel quantum ;
i soggetti obbligati in solido al pagamento delle somme accertate come dovute all’RAGIONE_SOCIALE erano tre, ossia -oltre alla CMT quale datore di lavoro – la RAGIONE_SOCIALE, che aveva appaltato la fornitura delle prestazioni e dei servizi in questione alla RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta aveva appaltato le medesime attività alla RAGIONE_SOCIALE la quale avrebbe, poi, messo a disposizione della seconda il proprio personale per l’esecuzione dell’appalto presso la sua sede. RAGIONE_SOCIALE ha, dunque, liberato gli altri condebitori solidali acquisendo contestualmente la legittimazione ad agire in via di regresso nei confronti degli stessi secondo il disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tuttavia, la domanda di restituzione elevata da RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi fondata laddove venga in considerazione l’intera somma versata all’RAGIONE_SOCIALE di €125.915,00: invero, l’individuazione da parte dell’ente accertatore di un debito a carattere solidale gravante su tre distinti soggetti implica che l’appellante abbia titolo di agire in via di regresso nei limiti di 1/3 della somma complessiva versata e, pertanto, per il solo limitato importo di €41.971,76. C redito che deve considerarsi esistente e liquido, in quanto comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE;
l’azione di regresso era stata già formulata nella domanda riconvenzionale in primo grado a cura dell’opponente, entrando così a far parte del thema decidendum ;
contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il controcredito di CAB-LoG non è illiquido, ed è altresì esigibile: pertanto, nei limiti come sopra definiti, può essere opposto in compensazione con il credito di CMT; trattandosi di crediti aventi il carattere dell’autonomia (ossia non legati da nesso di sinallagmaticità), si può fare ricorso alla compensazione propria di cui all’art. 1241 cod. civ.
La sentenza della Corte d’Appello veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE e il ricorso affidato a tre motivi.
Restavano intimati NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Il Sostituto Procuratore Generale si esprimeva in favore dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, ritenendo pienamente legittima l’eccezione di inadempimento e fondata la richiesta di surrogazione ex art. 1203 comma 1, n. 3) cod. civ.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche in ordine all’art. 1460 cod. civ., all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dallo stesso art. 1676 cod. civ.). Con due diverse censure, la ricorrente: i . ritiene ingiusta la qualifica dell’eccezione di inadempimento come contraria a buona fede, in quanto si tratta di istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive che si estende a tutte le obbligazioni contrattuali, comprese quelle cosiddette collaterali; ii. errata la limitazione del credito da regresso ad 1/3 di quanto corrisposto all’RAGIONE_SOCIALE poiché RAGIONE_SOCIALE era tenuta in solido con il debitore principale a titolo di garanzia ( ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003) e, pertanto, il suo regresso
per l’intera somma versata riposava sull’art. 1203, n. 3), cod. civ. e non parziariamente sull’art. 1299 cod. civ.
Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto anche in ordine al pagamento di obbligazione solidale di debito anche ex art. 1299 e 1302, in relazione all’art 1203, n. 3), cod. civ.). Non risulta contestato che la ricorrente fosse «tenuta per altri» a pagare la somma di €125.915,00 versata all’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di debito da mancata contribuzione previdenziale che gravava su RAGIONE_SOCIALE quale obbligata principale, RAGIONE_SOCIALE essendo un fideiussore con surroga legale e diritto al regresso per l’intero, ex art. 1203, n. 3, cod. civ. E’, dunque, viziata la statuizione del giudice di seconde cure laddove riconosce il titolo di agire dell’allora appellante in via di regresso nei limiti di 1/3 della somma complessiva versata.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi sollevano questioni in stretto rapporto di pregiudizialità logica, e sono fondati.
3.1. Occorre, innanzitutto, chiarire la natura e la fonte dell’obbligazione solidale di RAGIONE_SOCIALE nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE. Correttamente, peraltro, la Corte d’Appello ne aveva ricostruito la fonte: l’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 vigente ratione temporis (come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911), così recitava: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».
L’art. 1657 cod. civ. recita: (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente): «Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».
3.1.1. Rispetto all’art. 1657 cod. civ., la disposizione del d.lgs. n. 276 del 2003 ha riguardo non solo ai crediti retributivi, ma anche a quelli contributivi maturati dai lavoratori nei confronti dell’ente previdenziale in rapporto all’attività prestata . Inoltre, viene eliminato il limite del debito del committente nei confronti dell’appaltatore, purché l’ente previdenziale agisca nei confronti del committente entro due anni dalla data di cessazione del contratto . Quest’ultima disposizione lascia chiaramente intendere che il soggetto obbligato principale è il datore di lavoro, che sia il committente ovvero l’appaltatore . La responsabilità solidale ex lege sorge in capo al committente e/o al subappaltatore al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa del datore di lavoro, richiede solo l’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma e l’inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti (Cass. n. 24981 del 2022, in motiv., punto 2). La ratio dell ‘art. 29 d.lgs. n. 273 del 2003, quindi, è quella di evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022, Rv. 663670 – 01; Corte cost., sentenza n. 254 del 06.12.2017).
Il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di «codatorialità sostanziale», nell’ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l’appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7815 del 10/03/2022, Rv. 664123 – 01), che comporta la surrogazione di diritto ai sensi dell’art. 1203, n. 3 cod civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25685 del 01.12.2011, in motivazione; Cass. n. 22860/2007).
3.1.2. Da tanto deriva l ‘inammissibilità della contitolarità del debito contributivo, e la diversa prospettazione della «responsabilità di garanzia» del coobbligato: ne consegue che la surrogazione per l’intero del debito onorato nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE si trasforma in ripartizione della perdita ( ex art. 1299, comma 2, cod. civ.) solo qualora il condebitore solidale (CMT nel caso di specie) fosse insolvente.
Né questa interpretazione può dirsi smentita dalla lettera del nuovo comma 2 dell’art. 29 in esame , che fa riferimento all’esercizio dell’azione di regresso (non di «surrogazione») nei confronti del coobbligato, posto che i due termini (regresso e surrogazione) sono utilizzati dalla giurisprudenza in modo intercambiabile.
3.2. Nel caso che ci occupa, in effetti, afferma la stessa Corte territoriale che dal verbale di accertamento notificato dall’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE non risultavano questioni pendenti tra i lavoratori e la RAGIONE_SOCIALE per retribuzioni non pagate, che trovassero ragione nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi dalla stessa appaltatrice con i lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto di appalto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza p. 17, ultimo
capoverso; p. 18, 1° capoverso); inoltre, il giudice di seconde cure fa cenno ad una pronuncia del Tribunale di Padova con la quale era stata accertata, in altra e diversa controversia giudiziale, l’insussistenza del vincolo di subordinazione tra la (sub)committente e i lavoratori impiegati da RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione dell’appalto (v. sentenza p. 19, 2° capoverso).
3.2.1. Chiarito che si trattava di un debito di garanzia dovuto da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE a tutela dei lavoratori arruolati da RAGIONE_SOCIALE (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), esso ben poteva essere vantato per l’intero – come contro-credito nei confronti della subappaltatrice CMT dall’opponente in sede di compensazione giudiziale propria (stante la diversità dei crediti non legati da nesso di sinallagmaticità, sebbene sorti nell’ambito di un unico rapporto obbligatorio), in cui entrambi i crediti sono liquidi ed esigibili (Cass. Sez. L, Sentenza n. 28855 del 05/12/2008, Rv. 605789 – 01, cit. dalla Corte d’Appello , conf. da: Cass. Sez. L, Sentenza n. 14688 del 29/08/2012, Rv. 623624 -01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 13/08/2015, Rv. 636862 – 01).
3.3. Alla luce dell’ interpretazione della normativa citata in funzione di responsabilità di garanzia e di affermazione della responsabilità principale del l’appaltatrice nella sua qualità di datore di lavoro devono, dunque, essere interpretate anche le pattuizioni contenute nel contratto di (sub)appalto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che attribuiscono all’appaltatrice (CMT) l’obbligo di osservare, nei confronti del personale dipendente come degli ausiliari autonomi, tutte le norme retributive, previdenziali ed assistenziali obbligatorie (art. 6 contratto del 02.11.2004).
Tale pattuizione avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a verificare la sussistenza della prova, di cui era onerato l’appaltatore,
dell’esatto adempimento da parte sua delle obbligazioni sue proprie, ivi comprese quelle «accessorie» richieste dalla normativa a tutela dei lavoratori rispetto alla prestazione principale di realizzazione dei servizi, al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata da RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022, Rv. 663824 – 01).
3.4. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello che si atterrà ai principi interpretativi sopra esposti nel valutare la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE e riconoscere l’integr alità del credito per surrogazione di RAGIONE_SOCIALE in sede di compensazione giudiziale.
Spetta, altresì, al giudice del rinvio statuire sulle spese del presente giudizio.
Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti). La ricorrente evidenzia che nella copia del verbale del Servizio Ispettivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE di Padova versata in atti emergeva chiaramente che CMT fosse obbligata principale rispetto alle omissioni contributive contestate: se, pertanto, tale verbale fosse stato adeguatamente esaminato dalla Corte territoriale, essa avrebbe riconosciuto il diritto di RAGIONE_SOCIALE di ottenere in restituzione a titolo di regresso l’integralità della somma versata, e non 1/3 di essa.
4.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, il terzo si dichiara assorbito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;
dichiara assorbito il terzo motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda