Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12059 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12059 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2522/2021 R.G. proposto da :
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2064/2020 pubblicata il 15/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.2064/2020 pubblicata il 15/07/2020, ha rigettato il gravame proposto dalla ASL di Benevento nella controversia con NOME COGNOME e altri e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La controversia, per la materia ancora viva in cassazione ha per oggetto il pagamento delle differenze retributive pretese dai controricorrenti ─ autisti soccorritori inquadrati nel livello B3 del CCNL Case di cura private, personale non medico ─ per lo svolgimento di mansioni sussumibili nel livello C dello stesso CCNL, dalla data di inizio dei rispettivi rapporti di lavoro al 30/06/2010, nei confronti della ASL in via solidale ex art.1676 cod. civ.o art.29 d.lgs. n.276/2003.
Il Tribunale di Benevento accoglieva le domande e condannava la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in via solidale, al pagamento delle differenze retributive pretese.
Per la cassazione della sentenza ricorre la ASL, con un unico e articolato motivo. NOME COGNOME e altri resistono con controricorso. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico e articolato motivo la ricorrente lamenta «violazione dell’art.1676 c.c. 2697 c.c. 1375 . 1175 c.c. Art.112 cpcpFrazionabilità del creditoOmesso esame di fatti decisivi in relazione all’art.360 comma primo, n.3 -4 e 5 c.p.c.».
La ricorrente si duole della violazione dell’art.1676 cod. civ., con riferimento alla sentenza n.27986/2010 del TAR Campania, confermata dal Consiglio di Stato, per effetto della quale sarebbe stata annullata la procedura selettiva con declaratoria di inefficacia del contatto di appalto concluso tra la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. In questa parte il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi . La corte territoriale ha ritenuto in fatto che il contratto di appalto dedotto in giudizio «ha avuto esecuzione fino al 4/4/2013», e che la sentenza del TAR Campania non ha prodotto effetti con riferimento al periodo nel quale il contratto ha avuto esecuzione tra le parti. Sul punto la parte ricorrente non ha svolto alcuna censura specifica, e nemmeno trascritto o riportato le statuizioni del giudice amministrativo poste a fondamento della censura, limitandosi a dedurre una generica violazione dell’art.1676 cod. civ., che però non si confronta con la ratio della corte territoriale, ossia la impossibilità di ritenere l’efficacia del contratto di appalto ex tunc anche nei confronti dei terzi.
La parte ricorrente si duole poi del fatto che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto la sussistenza di un debito della ASL nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in virtù degli atti di una procedura esecutiva promossa da un terzo. Il motivo, anche in questa parte, è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi . La corte territoriale ha ritenuto che ai sensi dell’art.1676 cod. civ. fosse necessario accertare la sussistenza di un debito del committente nei confronti dell’appaltatore al momento della proposizione della domanda giudiziaria, e che al momento del deposito dei ricorsi introduttivi sussistesse un debito della ASL nei
confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione «sicuramente capiente rispetto alle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio». Anche in questo caso la parte ricorrente si è limitata a riproporre le stesse deduzioni già svolte avanti alla corte territoriale, senza però confrontarsi con la ratio, ossia con la irrilevanza dei fatti modificativi o estintivi del debito della ASL successivi al deposito dei ricorsi introduttivi.
La censura relativa alla violazione dell’art.112 cod. proc. civ. (pag.20 ricorso) è poi difficilmente intelleggibile e comunque inammissibile per violazione dell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ., perché la parte ricorrente non ha riportato né localizzato l’eccezione negli atti processuali avanti ai giudici del merito.
E’ infine inammissibile anche la censura relativa al mancato accoglimento della eccezione di infrazionabilità del credito (pag.20 e segg. ricorso). La corte territoriale ha rigettato l’eccezione «per la diversità dei giudizi proposti» e la parte ricorrente si è limitata a riproporre l’eccezione, senza però prendere posizione né argomentare sul tema della effettiva identità o diversità dei giudizi proposti.
Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Da distrarre al procuratore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Da distrarre al procuratore che si dichiara antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro