Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21664-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME, CHISCAN VASILE, COGNOME, MOCANU CORNEL, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
R.G.N. 21664/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 1143/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 208/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che l’aveva condannata, quale appaltatrice ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d.lgs. n. 276 del 2003, in solido con la committente RAGIONE_SOCIALE, a pagare ai lavoratori appellati, impiegati nel periodo settembre – dicembre 2011 come manovali nel cantiere edile per la ristrutturazione dei locali del ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in Roma, le somme indicate in atti.
La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva escluso l’esistenza di un subappalto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE o al sig. NOME COGNOME ‘non emergendo interventi di natura organizzativa o operativa di tali soggetti’ ed aveva accertato che quest’ultimo, al pari degli altri ricorrenti in primo grado, aveva lavorato nell’appalto in oggetto, ricevendo disposizioni dall’ammin istratore della RAGIONE_SOCIALE
Ha ritenuto che, se anche si fosse seguita la prospettiva della società appellante, della esistenza di un appalto dalla committente RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, e di un subappalto (limitato alle opere murarie) di quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, si era avvalsa del COGNOME quale caposquadra, incaricato anche di reperire le maestranze per il cantiere in oggetto, essendo pacifica l’esistenza di ragioni di credito dei ricorrenti in primo grado nei confronti del loro datore di lavoro (RAGIONE_SOCIALE oppure il sig. COGNOME), si sarebbe dovuta comunque
affermare la responsabilità solidale della società appellante, appaltatrice sub-committente, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, d.lgs. n. 276 del 2003.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Le restanti parti sono rimaste intimate.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nullità assoluta della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere la Corte d’appello riqualificato i rapporti tra le parti evidenziando la sussistenza di un subappalto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che il tribunale aveva escluso, senza in alcun modo esporre l’iter argomentativo a sostegno della conclusione raggiunta.
Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla sussistenza di una interposizione illecita di manodopera tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, idonea ad escludere qualsiasi responsabilità, anche solidale, in capo alla RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo si deduce omessa valutazione di fatti decisivi da parte dei giudici di appello, violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la
sentenza impugnata ritenuto esistente un appalto genuino tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (tale da fondare una responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE), circostanza smentita dal Tribunale, dallo stesso COGNOME, dai lavoratori e dai testimoni escussi.
Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 e 246 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per o messa pronuncia e omessa motivazione sulla incapacità a testimoniare dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano avanzato richieste economiche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha premesso che il tribunale ha condannato la RAGIONE_SOCIALE, in solido con la committente RAGIONE_SOCIALE, a pagare le retribuzioni dei lavoratori ricorrenti in primo grado, compreso il COGNOME, ai sensi degli artt. 1676 c.c. e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Ha ritenuto che le censure della società appellante, volte a sostenere l’esistenza di un subappalto dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e di una interposizione fittizia da quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove pure fondate, non erano comunque idonee a ribaltare o anche solo a modificare l’esito del giudizio di primo grado dovendosi, comunque, ravvisare una responsabilità solidale della RAGIONE_SOCIALE quale appaltatrice -sub committente, ai sensi
dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, ed essendo pacifico il credito dei lavoratori per le prestazioni rese nel cantiere sopra indicato. 13. Le censure oggetto dei motivi di ricorso non colgono la ratio della decisione di appello che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha analizzato la prospettazione della società appellante eseguendo una specie di giudizio controfattuale, ed è giunta alla conclusione della inidoneità di tale diversa prospettazione (subappalto dalla RAGIONE_SOCIALE alla San RAGIONE_SOCIALE) ove pure fondata, a determinare un esito diverso della controversia, cioè a far venir meno l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di corrispondere le retribuzioni spettanti ai lavoratori, ai sensi del citato art. 29.
14. Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, e dalla legge n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, ‘in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti’.
15. La disposizione citata sancisce il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. In proposito, questa Corte ha chiarito, fra l’altro, che la logica della solidarietà tra l’appaltatore, eventuali subappaltatori ed il committente, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto,
impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi (v. Cass. n. 17725/17); inoltre, che l’art. 29 cit. esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata (v. Cass. n. 834 del 2019).
La previsione di un vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori è realizzata secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. La norma è volta a incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente (e il sub committente) a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (v. Cass. n. 31768 del 2018; n. 22110 del 2019; v. anche Corte Cost. n. 254 del 2017).
L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, sino alle novelle legislative del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà, delineando una obbligazione solidale in senso stretto, ed esattamente un caso di solidarietà passiva che legittima il creditore a rivolgersi indifferentemente a uno o all’altro debitore.
L’obbligo solidale nei confronti della società attuale ricorrente non verrebbe meno se si ipotizzasse un subappalto da parte della stessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed anche una interposizione illecita di manodopera dalla San
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al Bo ndarenco, a fronte dell’accertamento in fatto, non censurabile in questa sede, dell’avere anche quest’ultimo, al pari degli altri lavoratori, eseguito prestazioni di lavoro nell’esecuzione dell’appalto per cui è causa.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile atteso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Cass n. 13649 del 2005; n. 7406 del 2014).
Comunque, come più volte statuito da questa Corte, ai fini dell’art. 246 c.p.c. l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati; non rileva, quindi, l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto (v. Cass. n. 26044 del 2023; n. 21418 del 2015).
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente (NOME COGNOME) segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Non si provvede sulle spese nei confronti delle altre parti che non hanno svolte difese.
23. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione nei confronti di NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024