Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28823 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1668-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 286/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/07/2016 R.G.N. 480/2015;
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/04/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 1668/17
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 4.7.2016 n. 286, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Novara che aveva accolto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso due cartelle di pagamento mediante le quali veniva ingiunto alla predetta RAGIONE_SOCIALE il pagamento rispettivamen te dell’importo di € 443.116,39 e di € 9.849,39, a titolo di contributi e somme aggiuntive, a seguito -per quanto riguarda la prima cartella – del verbale di accertamento del 15.1.10, disposto a carico della predetta RAGIONE_SOCIALE, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/03, in via solidale con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice della gestione completa integrata della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’omesso pagamento dei contributi previdenziali a favore dei soci lavoratori e di tre collaboratrici relativamente ai diversi periodi meglio indicati nella sentenza impugnata, ed a seguito di altro verbale ispettivo -per quanto riguarda la seconda cartella -sempre per il mancato versamento dei contributi da parte della appaltatrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, per il periodo dicembre 2004giugno 2008. La Corte d’appello dichiarava, altresì, assorbito l’appello incidentale condizionato nel quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riproponeva la domanda riconvenzionale, spiegata in primo grado, volta ad accertare la responsabilità dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE p er il rilascio del DURC alla predetta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale dichiarava l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale decaduto dalla facoltà di azionare nei confronti della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i crediti
contributivi oggetto di controversia per il decorso del termine b iennale dalla cessazione dell’appalto, con conseguente irrilevanza dei verbali ispettivi (del 14 e del 15 gennaio 2010), non essendo applicabile ai termini decadenziali l’istituto dell’interruzione.
La Corte di appello da parte sua e per quanto ancora d’in teresse, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, anch’esso illus trato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato, prima dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e, poi, dall’art. 1 comma 911, della legge n. 296/06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato decaduto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per decorso del termine biennale di cui alla rubrica, dal diritto di iscrivere a ruolo contributi e sanzioni nei confronti della committente (nella specie, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), coobbligata solidale con la società appaltatrice (la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) nel pagamento dei contributi previdenziali riferiti i lavoratori impegnati nell’appalto ed alle dipendenze della medesima società appaltatrice, valendo detto termine biennale di decadenza, ad avviso dell’Isti tuto, solo per la legittimazione dei lavoratori a richiedere sia le retribuzioni che i contributi
previdenziali nei confronti della società committente, ma non per gli enti previdenziali che possono esercitare il diritto alla riscossione del credito contributivo fino al maturare della prescrizione, secondo la regola generale, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato, prima dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e poi, dall’art. 1 comma 911 della legge n. 296/06, degli artt. 2964, 2966 e 2967 cc., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che fosse intervenuta decadenza nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonostante in data 29.5.12, appena dopo la conclusione del rapporto scaturente dal contratto di appalto, l’RAGIONE_SOCIALE avesse provveduto a notificare il verbale ispettivo alla committente e, quindi, avesse compiuto un atto impeditivo della decadenza.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente, solo in sede di memorie, ex art. 380 bis c.p.c., depositate telematicamente in data 10.1.23 e 14.4.23.
Con una prima eccezione, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per aver ceduto alla società di diritto privato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il credito vantato nei confronti della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e trattandosi di legitimatio ad causam è una question e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Con una seconda eccezione, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta la mancata produzione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della procura del AVV_NOTAIO di Tivoli del 3.7.2014, rep. n. 37521, indicata nell’intestazione del ricorso per cassazione, mediante la quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di agire in giudizio sia in proprio che quale
procuratore speciale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , così che nel presente giudizio di legittimità difetterebbe la prova che l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale abbia la rappresentanza sostanziale della predetta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con conseguenziale inammissibilità del ricorso, per impossibilità del controllo di una valida rappresentanza sostanziale e quindi anche processuale della predetta società di cartolarizzazione, oltre al fatto che nella procura speciale alle liti allegata al ricorso, si dice che la dott.ssa NOME COGNOME agisce (come procuratore speciale) solamente per conto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sottolinea che stante l’intervenuta cessione del credito ad una società di diritto privato, a maggior ragione è applicabile il termine decadenziale biennale, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/03.
Con una terza eccezione, la RAGIONE_SOCIALE lamenta la mancata produzione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della procura notarile del AVV_NOTAIO di Roma del 23.6.15, rep. n. con la quale il legale rappresentante p.t. dell’RAGIONE_SOCIALE previdenziale (AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO) avrebbe delegato alla dott.ssa NOME COGNOME (direttore centrale entrate RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) la rappresentanza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, conseguendone l’inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto da difensori privi di abilitazione, in quanto nominati da soggetto (la predetta dott.ssa COGNOME) privo di comprovati poteri rappresentativi, né vi sarebbe contestualità tra l’autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti (la procura alle liti è stata rilasciata su foglio separato ed è stata sottoscritta ed autenticata il 16.12.2016, e il ricorso cui essa si riferisce (che è stato redatto il successivo 23.12.2016), di guisa che in mancanza di detta contestualità, vi sarebbe carenza del requisito di specialità, ex art. 365 c.p.c.
La prima eccezione è infondata; infatti, a mente dell’art. 13 comma 8 della legge n. 448 del 1998, ‘8. La cessione dei crediti
di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l’articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed il cessionario’.
Pertanto, alla luce del disposto normativo sopra indicato, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è pienamente legittimato a partecipare al presente giudizio, in litisconsorzio necessario con la società di cartolarizzazione, che è una società a capitale interamente pubblico e che secondo gli accordi istitutivi (i criteri per la creazione di tale società veicolo, sono stati fissati con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 22 settembre 1999, n. 337) finanzia con l’emissione di titoli obbligazionari sul m ercato parte della provvista e una volta realizzato il credito, se le riscossioni si rivelano superiori a quanto necessario al rimborso dei titoli, i successivi incassi di RAGIONE_SOCIALE sono pagati all’RAGIONE_SOCIALE come prezzo differito: pertanto, va disattesa l’eccezione secondo cui trattandosi di società di diritto privato, alla stessa dovrebbe applicarsi il termine decadenziale di due anni, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/03, in quanto il credito rimane di natura previdenziale.
In riferimento alle eccezioni di mancata produzione della procura speciale notarile con la quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha avuto conferita la rappresentanza sostanziale e processuale da parte della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di mancata produzione della distinta procura speciale notarile con la quale il legale rappresentante dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha nominato quale suo procuratore speciale la dott.ssa NOME COGNOME, al fine di rilasciare la procura alle liti ai difensori dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in riferimento al presente giudizio di legittimità, tali eccezioni sono inammissibili; in proposito, occorre, infatti, riferirsi, ai principi enunciati da Cass. nn. 30393/22 (punto 11), 6506/22 (punto 6), 4205/23 (punto 4.2), contra Cass. n. 2033/22, ma non in termini, perché riferita a società di capitali.
In riferimento all’eccezione di carenza del requisito di specialità, ex art. 365 c.p.c., della procura rilasciata ai difensori dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché mancherebbe la contestualità tra l’autenticazione della sottoscrizione della procura alle liti (la procura è stata rilasciata su foglio separato e sottoscritta ed autenticata il 16.12.2016), e il ricorso cui essa si riferisce (che è stato redatto il successivo 23.12.2016) tale eccezione è infondata.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo’ (Cass. n. 36827/22) .
In proposito, secondo gli insegnamenti di questa Corte, affinchè la procura conservi il profilo di specialità dal punto di vista temporale, è sufficiente che il mandato ad litem sia stato conferito dopo la pronuncia impugnata (Cass. nn. 4234/23, 17901/20) e prima della notifica del ricorso, non è invece necessario che sia stata conferita prima della stessa stesura dell’impugnazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.
I precedenti di questa Corte, infatti, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all’orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”. Nei citati precedenti si è considerato che l’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003).
L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione
collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.
Proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perchè l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.4.23.