Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28809 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28809 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19500-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/04/2023
CC
avverso la sentenza n. 1963/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2017 R.G.N. 888/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 19500/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 22.12.2017 n. 1963, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per € 473.901,00, a titolo di contributi omessi, riferibili al periodo successivo al 31 marzo 2011, data in cui sarebbe cessata qualsiasi attività RAGIONE_SOCIALEa subappaltatrice, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (cfr. p. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). La pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stata prospettata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 del d.lgs. n. 276/03, con riferimento al ruolo di committente che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva assunto nell’ambito del contratto di appalto concluso con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per l’attività di movimentazione dei prodotti presso lo stabilimento di Zibido e che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva a sua volta affidato a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Risulta che a decorrere dal 31 maggio 2010 il contratto di appalto tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era stato ceduto a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva continuato ad avvalersi di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE anche se poi il tribunale aveva dichiarato fallita la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale, accogliendo l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, rilevando che non era stato integrato il contraddittorio con la società appaltatrice fallita, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso
presentato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ex art. 633 c.p.c. e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di appello da parte sua e per quanto ancora d’int eresse, in applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, dichiarava l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale decaduto dalla facoltà di azionare nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società opponente i crediti contributivi oggetto di controversia, per il decorso del termine biennale, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/03 (in ciò richiamando, per esteso, altro precedente RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte d’appello), in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era del 18.4.13, a fronte di un appalto cessato in data 31.3.2011 e quindi, oltre il predetto termine biennale.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre la società società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così com e modificato, prima dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e, poi, dall’art. 1 comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato decaduto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per decorso del termine biennale di cui alla rubrica, dal diritto di iscrivere a ruolo contributi e sanzioni, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa committente (la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), coobbligata solidale con la società appaltatrice (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) nel
pagamento dei contributi previdenziali riferiti i lavoratori impegnati nell’appalto ed alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa medesima società appaltatrice, valendo detto termine biennale di decadenza, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, solo per la legittimazione dei lavoratori a richiedere sia le retribuzioni che i contributi previdenziali nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società committente, ma non per gli enti previdenziali che possono esercitare il diritto alla riscossione del credito contributivo fino al maturare RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, secondo la regola generale, non essendo gli enti stessi soggetti ad alcun termine di decadenza.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato, prima d all’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e poi, dall’art. 1 comma 911 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/06, degli artt. 2964, 2966 e 2967 cc., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che fosse intervenut a decadenza nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonostante in data 1.3.13, entro due anni dalla conclusione del rapporto scaturente dal contratto di appalto, l’RAGIONE_SOCIALE avesse provveduto a notificare il verbale ispettivo alla committente e, quindi, avesse compiuto un atto impeditivo RAGIONE_SOCIALEa decadenza.
Il motivo primo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.
Infatti, i precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all’orientamento formatosi nel vigore RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1369 del 1960, il principio
secondo cui “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”. Nei citati precedenti si è considerato che l’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003).
L’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento RAGIONE_SOCIALEa gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri RAGIONE_SOCIALEa legge previdenziale e la pretesa impositiva RAGIONE_SOCIALE‘ente preposto alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale.
Proprio dalla peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito RAGIONE_SOCIALE‘azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire
il soddisfacimento anche RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo solo perchè l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’art. 29 cit. ha voluto potenziare.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso e assorbe il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.4.23.