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Responsabilità solidale appalto: chi paga i difetti?

La Corte di Cassazione conferma la condanna in via solidale di un progettista e dell’impresa costruttrice per i gravi difetti di un capannone. La sentenza chiarisce la distinzione tra manufatti di serie e su misura, affermando che la responsabilità solidale in appalto sussiste quando le azioni di entrambi concorrono a causare il danno, anche con titoli di responsabilità diversi.

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Pubblicato il 7 novembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Responsabilità Solidale in Appalto: Progettista e Costruttore Condannati

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 7057 del 2024, affronta un tema cruciale nel diritto delle costruzioni: la responsabilità solidale in appalto. Il caso analizzato chiarisce quando il progettista/direttore dei lavori e l’impresa costruttrice debbano rispondere insieme per i gravi difetti di un’opera, anche se i loro ruoli sono distinti. La decisione si fonda sulla distinzione tra manufatti realizzati su specifiche indicazioni e prodotti di serie.

I fatti di causa: difetti strutturali a un capannone

La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento avanzata dai proprietari di porzioni di un capannone industriale che presentava gravi difetti costruttivi. In particolare, la copertura mostrava cedimenti delle travi portanti, infiltrazioni d’acqua e distacchi del rivestimento. L’azione legale era stata intentata nei confronti di diverse parti, tra cui il professionista che aveva ricoperto i ruoli di progettista, direttore dei lavori e addetto al calcolo delle strutture in cemento armato, e la società che aveva materialmente fabbricato le travi.

I giudizi di primo e secondo grado avevano accertato la responsabilità concorrente del progettista e dell’impresa costruttrice, condannandoli in solido a sostenere i costi per la sostituzione della copertura e al risarcimento dei danni. Il professionista ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le travi fossero manufatti di serie e che la sua responsabilità dovesse essere esclusa.

La questione chiave: manufatti di serie o su misura?

Il punto centrale del ricorso del progettista si basava sulla qualificazione delle travi difettose. Egli sosteneva che si trattasse di manufatti di serie, per i quali la responsabilità dei difetti di fabbricazione sarebbe ricaduta esclusivamente sul produttore. A suo dire, il fatto di aver fornito dati tecnici per adattare tali manufatti alle esigenze del cantiere non ne cambiava la natura.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha rigettato questa tesi. I giudici hanno stabilito che le travi non erano prodotti di serie, ma erano state realizzate “sulla base delle precise indicazioni e specifici calcoli forniti” dal progettista stesso. Diversi elementi hanno supportato questa conclusione:

* Procedura non standard: Non era stata seguita la procedura normativa prevista per la produzione di manufatti in serie, che include una relazione dettagliata al Ministero dei Lavori Pubblici.
* Calcoli specifici: La consulenza tecnica aveva accertato che le travi erano state eseguite sulla base di un calcolo strutturale riferibile a quello specifico capannone.
* Assenza di contrassegni: Sui manufatti mancavano i numeri seriali di contrassegno, tipici della produzione in serie.
* Natura del contratto: Il rapporto tra committente e impresa costruttrice era stato qualificato come contratto di appalto, che presuppone un ‘facere’ (un’attività di costruzione) sulla base di un progetto, e non come un contratto di vendita di beni standard.

L’applicazione della responsabilità solidale in appalto

Un altro motivo di ricorso contestava la condanna in solido, sostenendo che la legge n. 1086 del 1971 preveda una responsabilità “ciascuno per la parte di sua competenza”. La Cassazione ha respinto anche questa argomentazione, chiarendo un principio fondamentale sulla responsabilità solidale in appalto.

Le motivazioni della Corte

La Suprema Corte ha affermato che la norma citata (art. 3, L. 1086/1971) si limita a distinguere i diversi titoli di responsabilità del direttore dei lavori e dell’impresa, ma non esclude affatto che essi possano essere chiamati a rispondere in solido. Il fondamento della responsabilità solidale risiede nell’articolo 2055 del codice civile. Questo principio, sebbene dettato in materia di responsabilità extracontrattuale, si applica anche quando, come nel caso di specie, gli inadempimenti di più soggetti (l’errore del progettista e il difetto di costruzione dell’impresa) concorrono a causare un unico danno.

Il progettista non era stato incaricato solo del montaggio delle travi, ma anche della direzione delle opere strutturali e del calcolo delle stesse. Di conseguenza, era pienamente responsabile dei difetti di costruzione derivanti dai suoi stessi calcoli e indicazioni. La colpa di entrambi i soggetti, in assenza di prove contrarie, è stata presunta in misura uguale.

Conclusioni

La sentenza ribadisce che un professionista (progettista e/o direttore dei lavori) non può esimersi dalla responsabilità per difetti costruttivi se ha fornito indicazioni e calcoli specifici per la realizzazione di componenti strutturali, anche se prodotti da terzi. Tali componenti non possono essere considerati “di serie” se la loro fabbricazione è direttamente legata alle specifiche progettuali. Inoltre, viene confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il vincolo di responsabilità solidale in appalto tra appaltatore e direttore dei lavori trova fondamento nell’art. 2055 c.c. qualora i rispettivi inadempimenti abbiano contribuito in modo efficiente a produrre il medesimo danno al committente.

Quando un componente edile è considerato ‘su misura’ e non ‘di serie’?
Secondo la sentenza, un manufatto non è di serie quando è stato realizzato sulla base di precise indicazioni e specifici calcoli forniti da un progettista per uno specifico edificio, manca dei numeri seriali di contrassegno e la sua produzione non segue le procedure standard previste per i prodotti seriali.

Progettista e costruttore possono essere condannati insieme per i difetti di un’opera?
Sì. La Corte di Cassazione conferma che tra il direttore dei lavori/progettista e l’impresa costruttrice sussiste un vincolo di responsabilità solidale se i rispettivi inadempimenti (ad esempio, errore di calcolo e difetto di fabbricazione) hanno entrambi contribuito a causare il danno finale. Il danneggiato può quindi chiedere l’intero risarcimento a uno qualsiasi dei due.

La responsabilità del direttore dei lavori si limita al solo montaggio degli elementi strutturali?
No. Se il professionista ha assunto anche il ruolo di progettista e calcolatore delle strutture, la sua responsabilità si estende anche ai difetti di costruzione degli elementi stessi, poiché questi sono stati realizzati sulla base dei suoi calcoli e delle sue indicazioni, e non solo alla loro corretta posa in opera.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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