Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20321 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21495-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4714/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 533/2015.
Oggetto
APPALTO
SOLIDARIETA’ COMMITTENTE
R.G.N.21495/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di NOME COGNOME e altri lavoratori proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del trattamento retributivo e contributivo maturato durante l’adibizione, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, all’appalto dei servizi ferroviari di pulizia del materiale rotabile di RAGIONE_SOCIALE
La Corte, per quel che rileva, ha ritenuto maturata la decadenza biennale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, posto che l’azione giudiziaria proposta dai lavoratori era stata proposta dopo due anni dalla cessazione dell’appalto.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo ed unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 nonché degli artt. 2966 cod.civ. e 113 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, errato nell’interpretazione della disposizion e normativa posta a tutela dei lavoratori che forniscono la prestazione in regime di appalto, dovendosi più correttamente ritenere che il termine di decadenza biennale decorrente dalla cessazione dell’appalto sia impedito non solo dalla proposizione
di un’azione giudiziaria ma altresì da un atto stragiudiziale con il quale il lavoratore-creditore intimi, al committente, il pagamento del trattamento retributivo e contributivo.
Il ricorso è fondato.
La fattispecie deve essere ricondotta al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis , antecedente alle innovazioni introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35, la quale disponeva che, nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è “obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Questa Corte (Cass. n. 30602 del 2021) -a seguito di ordinanza interlocutoria n. 32123 del 22019 che ha rimesso alla pubblica udienza la questione della idoneità anche di atti stragiudiziali ad impedire l’operatività della decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 -ha rilevato, preliminarmente, che le statuizioni già adottate non avevano affrontato ex professo la natura dell’atto suscettibile di impedire la decadenza (cfr. Cass. n. 19184 del 2016; Cass. nn. 6983 e 17725 del 2017; Cass. n. 18004 e 29629 del 2019) ed ha sottolineato che la norma non precisa quale sia l’atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza (posto che l’inciso relativo all’azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell’appaltatore è stato introdotto solo con la legge n. 92 del 2012). In ossequio al criterio di interpretazione letterale innanzi detto nonché ad un criterio logico sistematico (che non può che essere ricondotto alla ” ratio ” dell’istituto, che è quella di porre il committente in grado
di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale). è stato, pertanto, ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 può essere impedita, nel silenzio del legislatore, non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest’ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell’appalto (Cass. n. 30602 cit.).
L’orientamento è stato confermato da numerosi successivi provvedimenti (cfr. Cass. nn.31037, 31038, 31340, 31684 del 2022; Cass. nn. 28408 e 32867 del 2023; Cass. n. 9130 del 2024) e non si pone in contrapposizione a più datati precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 19184 del 2016, Cass. nn. 6983 e 17725 del 2017, Cass. n. 18004 del 2019) ove ci si è limitati ad affermare che il termine biennale previsto dalla norma suindicata è termine dì decadenza, astenendosi dall’affrontare espressamente la questione della idoneità anche di atti stragiudiziali ad impedirne l’operatività (del pari, Cass. n. 4237 del 2019 ha esclusivamente affrontato la questione dell’individuazione del regime di solidarietà da applicare ratione temporis, mentre Cass. n. 29629 del 2019 ha ribadito la natura decadenziale del termine e la decorrenza dalla cessazione dell’appalto).
In conclusione, ribadito che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto svolto in appalto, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, e che il termine biennale dalla cessazione dell’appalto ha natura di termine di decadenza sostanziale (v. nei termini riportati Cass.
n. 18004 del 2019, con richiamo per questi ultimi principi a Cass. n. 17725 del 2017), deve rilevarsi che l’obbligazione del committente, in solido con l’appaltatore, nei confronti dei ai contributi previdenziali dovuti permane entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto e la decadenza da tale termine biennale può essere impedita non solo da un’azione giudiziaria al committente con il quale si renda chiara la volontà di richiedere il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi maturati.
lavoratori, relativamente ai trattamenti retributivi ed ma altresì da un atto scritto, stragiudiziale, inviato 6. Nel caso considerato, il lavoratore, quale dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, è stato addetto all’appalto dei servizi ferroviari di pulizia del materiale rotabile di Roma San Lorenzo dal luglio 2002 al 31.7.20009 ed ha proposto l’azione giudiziaria in via monitoria pacificamente dopo il decorso del biennio; il giudice del rinvio dovrà, peraltro, verificare se entro il termine decadenziale di due anni il lavoratore abbia intimato uno o più atti stragiudiziali al committente per il pagamento dei propri crediti.
7. Il ricorso va, pertanto, accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che statuirà altresì sulle