SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1131 2025 – N. R.G. 00001571 2024 DEPOSITO MINUTA 07 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
N. 1571 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa
da
con l’AVV_NOTAIO NOME
– RICORRENTE
contro
con l’AVV_NOTAIO NOME
– RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All’udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.07.2024 (da qui in poi anche solo ) presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.335/2024 emesso in data 21.05.2024 con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € 36.892,22, oltre accessori e spese della procedura, che quest’ultima, in forza del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2022008005/S01 del 8.1.2024, in qualità di obbligato in solido, aveva versato all’ per contributi e premi assicurativi dovuti e non versati.
A sostegno osservava di aver impugnato il verbale in questione con scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 legge 689/1981 a dimostrazione della correttezza dell’operato della in quanto l’ di Bergamo, a seguito del trasferimento dell’attività d’impresa dalla provincia di Bergamo a quella di Brescia, non aveva provveduto al trasferimento integrale d’ufficio della relativa posizione previdenziale. La somma richiesta dall’ , pari ad € 56.005,62 era quindi errata, in quanto dalla stessa non erano state detratte le somme già versate dalla presso l’ di Bergamo.
Solleva poi eccezione di prescrizione, sostenendo che ‘ il periodo di solidarietà per i crediti oggetto del verbale è limitato a due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi della legge 296/2006’ e tenuto conto che il rapporto con la era cessato nel marzo 2021, sicché anche il vincolo di solidarietà era venuto meno -considerate le sospensioni nel periodo COVID -al massimo nel maggio 2023 e che il verbale ispettivo non valeva ad interrompere i termini prescrizionali sul credito contributivo.
Concludeva quindi chiedendo: .
2. Si costituiva ritualmente puntualizzando:
a) di aver provveduto a pagare per intero ad quanto alla stessa richiesto quale obbligata in solidale, come da documentazione versata in atti (cfr. docc. 1, 2 e 3 allegati al fascicolo monitorio); b) che l’opponente non aveva mai impugnato il verbale di accertamento e notificazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 08/01/2024 (o comunque non ne aveva dato prova) essendosi limitata a
produrre ‘ scritti difensivi ex art. 18 legge 689/91 avverso Verbale Unico di Accertamento e Notificazioni n. NUMERO_DOCUMENTO del 08/01/2024′ (cfr. docc. nn. 7 e 8 ricorso);
c) che l’opponente non aveva fornito prova dell’erroneità del calcolo del credito ; al contrario, dalla stessa documentazione allegata agli scritti difensivi e in particolare dal documento recante ‘ NUMERO_DOCUMENTO ‘ si evinceva al più che l’istituto previdenziale in data 5 febbraio 2021, aveva comunicato alla l’avvenuta imputazione dei versamenti da ‘ 04/2020 a 08/2020 (..) alla matricola n. NUMERO_DOCUMENTO ‘ riferiti quindi ad un periodo antecedente sia rispetto all’accertamento ispettivo avviato nei confronti di che alla stipula dei contratti di subappalto con da cui era scaturita l’obbligazione solidale di quest’ultima riferibile quindi al periodo dal 01/09/2020 al 31/03/2021; d) che era stato lo stesso a dare atto dell’esistenza delle due distinte posizioni assicurative e a precisare che il verbale di accertamento si riferiva esclusivamente a quella costituita presso l’ di Brescia (pagina 3 verbale allegato quale doc. n. 1 al fascicolo monitorio);
che l’azione promossa dagli Enti previdenziali era soggetta al temine di prescrizione quinquennale e detto termine non era certamente spirato considerato che per pacifica giurisprudenza in tema di omissioni contributive, il verbale di accertamento vale a costituire in mora il contribuente e ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, mentre il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 andava riferito solo all’esercizio dell’azione proposta dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale e non era, invece, applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali ai fini del recupero della contribuzione dovuta.
Insisteva quindi, previa revoca della sospensiva provvisoriamente concessa con il decreto di fissazione udienza, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento della sussistenza del suo diritto ad ottenere il rimborso della somma di € 36.892,22 da parte di in virtù del disposto normativo di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003.
. La sospensiva dell’efficacia esecutiva del titolo provvisoriamente concessa con il decreto di fissazione della prima udienza veniva revocata con provvedimento del 31.10.2024 sulla base delle motivazioni che qui si confermano e si richiamo integralmente. La causa veniva istruita con la documentazione versata in atti dalle parti.
4. L’opposizione non è fondata.
Sono fatti non contestati: a) che dal 01/09/2020 al 31/03/2021 i dipendenti di
indicati nel verbale di accertamento ispettivo del 08.01.2024 (doc. 1 fascicolo monitorio) in
forza di contratti di appalto e/o subappalto con la , avessero prestato attività lavorativa presso i cantieri edili di quest’ultima;
b) che in relazione a tale periodo gli ispettori avevano rilevato delle omissioni contributive quantificate in complessivi € 36.892,22, che erano richiesti in via solidale tra loro, alla , quale obbligata principale e alla quale obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, e che in data 5 marzo 2024, la società opposta aveva provveduto al versamento dell’intero importo (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo monitorio).
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che, come correttamente osservato dalla non risulta che la abbia presentato opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo non potendosi ritenere tale la mera presentazione di scritti difensivi (docc. 7 e 8 ricorso) nell’ambito del procedimento amministrativo del quale neppure si conoscono gli esiti con conseguente definitività delle statuizioni in esso contenute con riferimento alla sussistenza e all’entità del credito contributivo. In ogni caso, le censure sollevate in questa sede con riferimento agli asseriti errori in cui sarebbe incorso l’ risultano del tutto prive di fondamento.
È infatti lo stesso verbale ispettivo a dare atto che la società , attiva dal 10.12.2018 con inizio dell’attività d’impresa in data 01.02.2019, era titolare di una posizione assicurativa per l’esercizio di attività con dipendenti (matricola n. NUMERO_DOCUMENTO) costituita presso l’ di Brescia in data 01.04.2020, nonché di altra posizione assicurativa per l’esercizio di attività con dipendenti (matricola n. NUMERO_DOCUMENTO) costituita presso l’ di Bergamo in data 27.12.2028, cessata in data 31.03.2020 a seguito del trasferimento nella provincia di Brescia e a precisare che ‘ il presente verbale di accertamento si riferisce ed è limitato esclusivamente al personale dipendente , con la conseguenza che alcuna detrazione doveva essere fatta in relazione a quanto già versato dalla società presso altra posizione assicurativa in
registrato sulla matricola n. NUMERO_DOCUMENTO ‘ relazione ad un periodo antecedente ai fatti di causa.
Parimenti infondata l’eccezione di ‘ prescrizione dell’azione principale, e di ritorno della richiesta di pagamento effettuata via decreto ingiuntivo contro la da parte della . Come noto, infatti (Cass. n. 18004/2019 e n. 22110/2019), prescrizione che, nel caso di specie, non può ritenersi maturata considerato che le omissioni contributive riguardano il periodo
01.09.2020 -31.03.2021 e che il verbale ispettivo, pacificamente idoneo ad interrompere il suo decorso 1 , è stato notificato in data 23.01.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 09/10/2025
il Giudice del lavoro NOME COGNOME
1 Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12/11/2012, n. 19649: .