Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1985 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35690/2019 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE , elett. dom.to in INDIRIZZO
II ), in persona del legale rappresentante pro tempore INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente -controricorrente incidentale contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO.
OGGETTO:
responsabilità solidale del committente per crediti retributivi dei dipendenti dell’appaltatore -periodo anteriore all’appalto – note di affidamento del servizio
contro
ricorrenti -ricorrenti incidentali
avverso la sentenza definitiva della Corte d’Appello di Campobasso n. 52/2019 pubblicata in data 28/06/2019 e quella non definitiva n. 27/2018 pubblicata in data 01/03/2018 n.r.g. 63/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- COGNOME NOME e gli altri indicati in epigrafe, dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, avevano ottenuto dal Tribunale di Campobasso decreti ingiuntivi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, cui era stato ingiunto il pagamento di determinate somme a titolo di retribuzione del mese di settembre 2012 (e per alcuni lavoratori anche dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 e 13^ mensilità del 2012) nonché del t.f.r., a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 in qualità di committente.
2.- La RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione a ciascun decreto ingiuntivo, con cui eccepiva sia il beneficio di escussione, sia l’insussistenza di gran parte del credito vantato, poiché essa poteva dirsi obbligata solo per la quota di t.f.r. maturata da luglio 2011, data in cui era subentrata nell’appalto, che per il periodo precedente aveva visto come committente esclusivamente l’RAGIONE_SOCIALE.
3.- Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Campobasso, riuniti i giudizi, rigettava le opposizioni.
4.Con sentenza non definitiva n. 27 dell’01/03/2018 la Corte d’Appello, in accoglimento del secondo motivo di gravame, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE per i crediti vantati dagli appellati riferiti a periodi anteriori all’inizio dell’appalto stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE in data 01/02/2017, revocava i decreti ingiuntivi, disponeva il prosieguo dell’istruttoria e compensava le spese relativamente alle pretese riguardanti i predetti periodi.
Avverso tale sentenza i procuratori e difensori delle parti formulavano riserva di impugnazione all’udienza del 23/03/2018.
5.Disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, acquisita la relazione, con la sentenza definitiva indicata in epigrafe la Corte d’Appello,
in parziale accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, condannava quest’ultima a pagare specifiche somme in favore di ciascun appellato a titolo di t.f.r. maturato dall’01/02/2007 in poi, nonché a titolo di retribuzione di settembre 2012 (e per alcuni dipendenti anche dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 e 13^ mensilità del 2012); infine compensava per un terzo le spese dei due gradi di giudizio e poneva i due terzi a carico della RAGIONE_SOCIALE, liquidando anche le spese della fase monitoria.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il Tribunale ha esattamente applicato la regola della responsabilità solidale del committente, prevista dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, poiché il contratto di appalto, inizialmente stipulato da RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE, è proseguito senza soluzione di continuità con la RAGIONE_SOCIALE, per cui è da considerarsi un unicum ;
tuttavia, con riguardo alle quote di t.f.r. il diritto degli appellati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE va riconosciuto solo a decorrere dall’01/02/2007 in poi;
quanto alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, l’unica doglianza mossa dagli appellati è che l’accertamento contabile non sarebbe attendibile perché eseguito sulla scorta di documentazione carente e non prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE, che pure ne era in possesso;
comunque il consulente tecnico d’ufficio è pervenuto a conclusioni condivisibili, in quanto, pur con tutti i limiti dallo stesso evidenziali, è stato possibile pervenire alla quantificazione del t.f.r. con un’approssimazione ragionevole all’importo che si sarebbe riusciti a determinare esattamente se fosse stata disponibile tutta la documentazione necessaria;
in ogni caso il C.T.U. ha utilizzato l’unica busta paga disponibile, quella di agosto 2012 e tanto è sufficiente;
per il Biello non era disponibile neppure questa busta paga, sicché l’ausiliario ha effettuato per lui il calcolo utilizzando quella del collega NOME, ritenendo equiparabili le relative posizioni lavorative.
5.- Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
6.- COGNOME NOME e altri hanno resistito con controricorso contenente altresì ricorso incidentale, proposto sia avverso la sentenza definitiva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE, sia avverso la sentenza ‘non definitiva’ della Corte d’Appello, affidato a due motivi.
7.- La RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
In prossimità dell’ adunanza si è costituita la RAGIONE_SOCIALE, nominando nuovo procuratore e difensore in sostituzione di quello originario della RAGIONE_SOCIALE.
9.- Le parti hanno depositato memoria.
10.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
Va dapprima esaminato il ricorso incidentale, per la sua pregiudizialità rispetto a quello principale.
RICORSO INCIDENTALE.
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti incidentali denunziano la nullità della sentenza non definitiva -e in via derivata anche di quella definitiva -per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, pur sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE per la prima volta in appello e per averla qualificata come ‘mera difesa’, in violazione dell’art. 437 c.p.c.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla questione teorica relativa alla qualificazione giuridica dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva (se ‘eccezione di merito’ in senso stretto oppure ‘mera difesa’), dall’esame degli atti processuali -consentito a questa Corte in considerazione del motivo proposto (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.) e considerato che, sul punto, nel suo controricorso la RAGIONE_SOCIALE ha specificamente indicato l’atto (ricorso in opposizione) e la pagina (3) in cui ha sollevato quella eccezione -si evince che la predetta eccezione era stata sollevata sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di opposizione ai decreti ingiuntivi, nei quali la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la sussistenza della responsabilità solidale in relazione ad appalti diversi da quello commissionato dall’RAGIONE_SOCIALE, sicché la decisione della
Corte territoriale è conforme a diritto, dovendo esserne corretta solo la relativa motivazione in senso conforme alle risultanze processuali.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamenta no ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per il periodo antecedente all’01/02/2007, pur avendo accertato che sin dal 2002 l’RAGIONE_SOCIALE (e poi la RAGIONE_SOCIALE) aveva affidato alla RAGIONE_SOCIALE i servizi di conduzione delle centrali tecnologiche, di gestione e manutenzione di opere civili e degli impianti ed i servizi di gestione relativi a servizi di pulizia, guardiania, bar self-service e portineria.
Il motivo è fondato.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 254/2017) ha affermato che l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 esige un’interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi. Tale conclusione è stata raggiunta a prescindere dall’esatta qualificazione giuridica del contratto di subfornitura come species di appalto, oppure come tipo autonomo. In tal senso la Consulta ha mostrato di ritenere la norma nient’affatto eccezionale, bensì espressiva di un principio generale , quindi comune a tutte le ipotesi in cui , nell’ambito delle proprie finalità (imprenditoriali o istituzionali), il datore di lavoro si procuri opere o servizi non realizzandoli in via diretta mediante la propria organizzazione, bensì in via indiretta rivolgendosi a (o avvalendosi di) un terzo, pur senza ricorrere a provvedimenti amministrativi (come ad esempio la concessione) qualora il committente sia una pubblica amministrazione , bensì a mere ‘note’ di affidamento del servizio.
Inoltre, in concreto la Corte territoriale si è fermata al dato formale della mancanza di un contratto di appalto, senza spingersi a verificare se gli incarichi affidati dall’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2002 -2007 integrassero comunque un rapporto di appalto. Quindi vi è stata un’ errata operazione di sussunzione, per avere la Corte territoriale escluso dall’ambito applicativo della norma una fattispecie senza procedere alla sua necessaria e preliminare qualificazione giuridica sulla base dei datti fattuali, all’esito
della quale quella fattispecie avrebbe potuto rientrarvi.
Le due sentenze vanno pertanto cassate in relazione a questo motivo di ricorso incidentale accolto.
La Corte territoriale -che si designa in quella di Napoli -dovrà dapprima procedere alla qualificazione giuridica dei rapporti instaurati fra RAGIONE_SOCIALE (e poi RAGIONE_SOCIALE), da un lato, e RAGIONE_SOCIALE dall’altro, sulla base della ricostruzione fattuale delle circostanze con cui le ‘ note ‘ di affidamento del servizio sono state attuate ed eseguite anche nel periodo 2002-2007. Qualora, all’esito di tale ricostruzione, dovesse essere esclusa la qualificazione giuridica in termini di (rapporto di) appalto, la Corte territoriale dovrà comunque verificare se sussistano le medesime condizioni fattuali che giustificano l’applicazione anche analogica -dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente, nell’interpretazione costituzionalmente conforme data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2017. In un passo della motivazione di questa decisione (che è stata interpretativa di rigetto), al fine di assicurare un’ esegesi dell’art. 29 cit. conforme Costituzione, la Consulta afferma: ‘ … la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente -che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento … ‘ .
RICORSO PRINCIPALE.
3.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 277, co. 2, e 324 c.p.c. per avere la Corte territoriale nuovamente pronunziato sulle spese processuali, sebbene avesse già pronunziato con la sentenza ‘non definitiva’ n. 27/2018 non impugnata e quindi passata in giudicato.
Il motivo non è assorbito, in quanto, se fosse fondato, determinerebbe una preclusione per il giudice di rinvio circa la regolamentazione delle spese
processuali.
Il motivo è però infondato.
Come ha ricordato la stessa ricorrente, all’udienza del 28/03/2018 entrambe le parti (appellante ed appellata) formularono riserva di impugnazione avverso quella sentenza.
Orbene, va preliminarmente precisato che il carattere di ‘non definitività’ non sussiste in quella prima sentenza: si tratta di una decisione solo ‘parziale’ ma definitiva, in quanto la Corte territoriale aveva regolato in via definitiva il rapporto controverso limitatamente al periodo anteriore all’01/02/2007, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE. Su quella frazione della controversia ormai il potere decisorio dei giudici d’appello si era dunque esaurito, tanto è vero che la successiva istruttoria è stata limitata all’accertamento contabile riferito soltanto al periodo successivo al 31/01/2007.
A conferma di ciò sta l’avvenuta regolamentazione in quella medesima sentenza -anche delle spese processuali relative alla controversia riguardante quel medesimo periodo. Quindi, sul piano sostanziale quella sentenza doveva essere qualificata come ‘definitiva’ e come tale suscettibile di immediata impugnazione e non di ‘riserva’.
Sul piano formale, tuttavia, non è senza rilievo il fatto che la Corte territoriale abbia qualificato espressamente quella sentenza come ‘non definitiva’.
Come questa Corte ha già affermato in funzione nomofilattica, ‘ Ai fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il
pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l’appello in concreto proposto mediante riserva ‘ (Cass. sez. un. 19/04/2021, n. 10242).
Nel caso in esame, dunque, il regime giuridico da applicare alla prima sentenza d’appello dichiarata ‘non definitiva’ è quello dell’art. 279 c.p.c., sicché la riserva di impugnazione, formulata alla prima udienza successiva, è idonea ad impedire il passaggio in giudicato di quella decisione.
Ciò significa che non si è formato alcun giudicato e, quindi, non sussiste alcuna violazione dell’art. 324 c.p.c.
Il giudice di rinvio dovrà quindi statuire sulle spese di tutti i gradi di giudizio, nonché su quelle relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo; cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli per la decisione del merito in relazione al motivo accolto, nonché per la regolamentazione di tutte le spese processuali, anche del presente giudizio di legittimità.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in