Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18632-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Contributi, responsabilità solidale committente per debiti subappaltatore
R.G.N. 18632/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2024
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 405/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/12/2018 R.G.N. 417/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.12.2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunal e di Cremona le aveva intimato di pagare all’RAGIONE_SOCIALE somme per contributi dovuti dalla subappaltatrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel periodo giugno 2006-febbraio 2008; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria;
che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta inatimata;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, d.lgs. n. 276/2003 (così come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1 -2, d.lgs. n. 251/2004, e poi dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che
dovessero escludersi dall’obbligazione solidale del committente i contributi dovuti dal subappaltatore anche successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, a norma del quale ‘in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti’;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali deve considerarsi quello vigente al momento di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione, con la conseguenza che deve applicarsi la disciplina RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del committente estesa ai debiti del subappaltatore, secondo la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come modificato dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, ogni qualvolta si controverta di contributi dovuti su prestazioni lavorative svolte successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge ult. cit. (1.1.2007: così Cass. n. 34982 del 2021);
che non inducono a ripensamenti i rilievi critici svolti da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., dovendo ribadirsi che il principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEe leggi, mentre esclude che la nuova legge possa essere applicata a rapporti giuridici esauriti prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore e a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di
esso, comporta invece che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi cioè dal collegamento con il fatto che li ha generati (così da ult. Cass. n. 25323 del 2024);
che l’evento cui è collegata la responsabilità solidale non va nella specie individuato nella stipulazione del contratto di appalto tra l’odierna controricorrente e l’appaltatrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era subappaltatrice, ma -in armonia con quanto affermato da Cass. n. 34982 del 2021, cit. -nel rapporto contrattuale già in essere e nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa da parte dei dipendenti del subappaltatore, che costituisce il fatto generatore RAGIONE_SOCIALE‘obbligo retributivo e contributivo, specie ove si consideri che l’art. 29 cit. costituisce una disposizione volta a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, qualunque sia il livello di decentramento (così già Cass. n. 25172 del 2019);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19.9.2024.