Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24560 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8607-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 28/09/2020 R.G.N. 268/2019;
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N.8607/2021
COGNOME
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Cagliari, premesso di avere lavorato fino al 23.12.2010 alle dipendenze della società appaltatrice RAGIONE_SOCIALE e di avere ottenuto da Trenitalia S.p.aRAGIONE_SOCIALE, debitrice in solido ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 il pagamento della retribuzione degli ultimi quattro mesi del rapporto, che Trenitalia SRAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE fosse condannata anche a pagargli la somma di euro 2.421,05, di cui euro 1.358,15 per incrementi mensili maturati dal maggio 2009 alla cessazione del rapporto ed euro 1.062,90 a titolo di una tantum.
L’adito Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, condannava la società convenuta al pagamento della sola una tantum e al netto dell’imposta.
La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 174/2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava Trenitalia S.p.a. al pagamento, in favore di NOME COGNOME, anche dell’importo di euro 1.358,15, in aggiunta agli euro 1.062,90, e di versare tali somme al lordo delle imposte.
Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure rilevavano che l’art. 35 co. 34 del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, che stabiliva la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore anche per l’effettuazio ne ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, era stato effettivamente abolito dall’art. 3 co. 8 del d.l. n. 97/2008 conv. in legge n. 129/08 (per poi essere reintrodotto dal D.lgs. n. 175/2014, art. 28 co. 2, non applicabile però nel
caso di specie ratione temporis); tuttavia, ritenevano che tale abrogazione non potesse comportare la conseguenza che l’imposta gravasse sul lavoratore il quale, perciò, aveva diritto, da parte della committente, a percepire il lordo della intera retribuzione, per poi procedere ai dovuti versamenti, e non solo il netto.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso NOME COGNOME
Le parti depositavano memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
Con l’unico articolato motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 97/2008, art. 3 co. 8 conv. in legge n. 248/2006 che ha abrogato l’art. 35 comma 34 legge n. 223/2006 estensivo della responsabilità solidale di cui all’art. 2 9 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nonché dell’art. 35 DPR n. 602/73 e dell’art. 64 DPR n. 600/1973 e dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, come novellato dall’art. 1 comma 911 della legge n. 27.12.206 n. 296. Trenitalia S.p.a. sostiene che, premesso che nella fattispecie la versione dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 applicabile era quella vigente dal 1° maggio 2009 al novembre 2010, data di cessazione del rapporto di lavoro del Sanna, la quale prevedeva una forma di responsabilità solidale in senso stretto in ordine alla prestazione richiesta ( eadem res debita ) e che l’abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/06 ad opera del d.l. n. 97/2008 non aveva modificato l’obbligo che continuava a gravare (in base all’art. 64 co. 2 DPR n. 600/73)
sul datore di lavoro di versare le ritenute al fisco da lavoro dipendente, a prescindere dal titolo in virtù del quale la retribuzione fosse stata corrisposta, non era esatto affermare che il lavoratore avrebbe dovuto ricevere la somma al lordo in quanto obbligato in solido, atteso che tale responsabilità operava solo se il sostituto non avesse effettuato le ritenute. La società obietta che comunque il vincolo solidale tra datore (appaltatore) e committente ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 non escludeva la sus sistenza dell’obbligo ex lege di dovere effettuare le ritenute in quanto sostituto di imposta, tanto è che, con il D.lgs. n. 175/2014, era stato reintrodotto l’onere, in capo al committente, di assolvere anche agli obblighi del sostituto di imposta.
Il motivo è fondato.
Effettivamente il dato normativo da cui partire è costituito dalla disposizione di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, ratione temporis applicabile alla data di cessazione del rapporto di lavoro del Sanna, che prevedeva che « in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anno dalla cessazione dell’appalto a c orrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti».
Orbene, è chiaro che si verte in una ipotesi di obbligazione solidale in cui viene tutelato l’interesse del lavoratore all’esatto adempimento della medesima prestazione che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro, nella sua componente di obbligazione retributiva, con le connesse ritenute fiscali e contributive.
In linea generale, quindi, il committente ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 è tenuto ad assolvere i suddetti obblighi: retribuzione, ritenute fiscali e versamento contributi previdenziali trattenuti alla fonte.
In questo contesto, l’abrogazione dell’art. 35 co. 34 del d.l. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 («Resta fermo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche alla responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente») , ad opera dell’art. 3 co. 8 del D.l. n. 97/2008, a sua volta convertito nella legge n. 129/2008, non può assumere la valenza di attribuire al lavoratore il costo delle ritenute fiscali e contributive né di imporre il pagamento della retribuzione al lavoratore, da parte del committente ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003, al lordo, in primo luogo, perché la disposizione abrogata riguardava solo il versamento delle ritenute fiscali (e non anche dei contributi previdenziali di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003) e, in secondo luogo, perché comunque la norma generale, in tema di sostituto di imposta tenuto al versamento delle ritenute fiscali, rappresentata dall’art. 64 co. 2 DPR n. 600/73 non era stata modificata e, quindi, una responsabilità del sostituito, per omesso versamento delle ritenute stesse era ipotizzabile, ai sensi dell’art. 35 DPR n. 600/73, unicamente in caso di mancato loro versamento.
Anche, pertanto, nel periodo temporale di abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/2006 (il cui obbligo, si ripete, è stato poi esplicitamente ripristinato nel 2014) una lettura sistematica di tutte le disposizioni normative induce a ritenere che il committente responsabile in solido con
l’appaltatore ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 comunque era tenuto a provvedere al pagamento della retribuzione al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge (questi ultimi previsti espressamente dall’art. 29 citato), il cui onere era in capo allo stesso quale sostituto di imposta.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e, previa cassazione della sentenza impugnata in parte qua e non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che le somme spettanti ad NOME COGNOME devono essere erogate al netto, fermo restando l’obbligo di Trenitalia S.p.a. di operare e versare le ritenute fiscali e i contributi previdenziali di legge quale sostituto di imposta.
Le statuizioni sulle spese dei due gradi di merito vanno confermate nei sensi decisi dal primo e dal secondo giudice, mentre quelle del presente giudizio, attesa la novità della questione esaminata, vanno interamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in parte qua e, decidendo nel merito, dichiara che le somme spettanti ad NOME COGNOME devono essere erogate al netto, fermo restando l’obbligo di Trenitalia S.p.a. di operare e versare le ritenute fiscali e i contributi previdenziali di legge quale sostituto di imposta. Conferma le statuizioni sulle spese dei due gradi di merito e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2025
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME