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Responsabilità solidale appalti: paga il lordo o netto?

Un caso sulla responsabilità solidale appalti ha visto la Cassazione stabilire che il committente deve pagare al lavoratore dell’appaltatore la retribuzione netta, non lorda. La Corte ha chiarito che l’obbligo del committente, quale sostituto d’imposta, di versare le ritenute fiscali e i contributi non viene meno, anche durante il periodo di abrogazione di una norma specifica. La decisione protegge il lavoratore e assicura il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

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Responsabilità solidale appalti: il committente paga la retribuzione al lavoratore al lordo o al netto?

La questione della responsabilità solidale appalti è un tema cruciale che interseca diritto del lavoro e diritto tributario, generando spesso dubbi interpretativi per le aziende. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: quando il committente è chiamato a pagare la retribuzione al dipendente dell’appaltatore insolvente, deve corrispondere l’importo al netto delle ritenute fiscali, facendosi carico di versarle direttamente all’Erario. Analizziamo questa importante decisione.

I fatti del caso

Un lavoratore, dipendente di una società appaltatrice, non avendo ricevuto parte della sua retribuzione, ha agito in giudizio contro la società committente, invocando la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Mentre il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire le somme al netto delle imposte, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, condannando la committente a pagare l’intera somma al lordo. Secondo i giudici d’appello, la temporanea abrogazione di una norma che estendeva esplicitamente la responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali implicava che il committente dovesse versare l’intera retribuzione lorda al lavoratore. La società committente ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La questione della responsabilità solidale appalti: lordo o netto?

Il nucleo del problema ruotava attorno all’interpretazione della responsabilità solidale appalti e alla sua estensione. L’obbligo del committente di pagare i ‘trattamenti retributivi’ dovuti ai dipendenti dell’appaltatore include anche la quota di imposte che il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere e versare? La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere se il pagamento dovesse essere effettuato al lordo, lasciando al lavoratore l’onere di regolarizzare la propria posizione fiscale, oppure al netto, con il committente che subentra all’appaltatore anche nel ruolo di sostituto d’imposta.

Le motivazioni della Cassazione sulla responsabilità solidale

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società committente, cassando la sentenza d’appello e decidendo nel merito. I giudici hanno affermato un principio di diritto chiaro e sistematico.

La Corte ha spiegato che la responsabilità solidale appalti ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 tutela l’interesse del lavoratore a ricevere la medesima prestazione che avrebbe dovuto ottenere dal suo datore di lavoro. Questa prestazione è composta dalla retribuzione netta e dal versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali agli enti preposti.

Secondo la Cassazione, l’obbligazione retributiva nasce ‘al lordo’, ma si scinde in due momenti: il pagamento del netto al lavoratore e il versamento delle ritenute allo Stato. Il committente, intervenendo in via solidale, non può alterare questa struttura. Egli è tenuto a corrispondere al lavoratore il netto e ad adempiere, in qualità di sostituto d’imposta, al versamento delle ritenute fiscali.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che la temporanea abrogazione della norma che estendeva esplicitamente la solidarietà alle ritenute fiscali non ha mai intaccato la normativa generale sul sostituto d’imposta (art. 64 DPR 600/73). Pertanto, chiunque paghi una retribuzione da lavoro dipendente è tenuto a operare le relative ritenute. Conseguentemente, pagare il lordo al lavoratore sarebbe stato un errore, poiché avrebbe significato imporre su di lui un onere fiscale che la legge pone in capo al sostituto d’imposta.

Conclusioni: le implicazioni pratiche per le aziende

Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza pratica per tutte le aziende che operano tramite contratti di appalto. La decisione chiarisce che la responsabilità solidale appalti impone al committente di subentrare in tutti gli obblighi del datore di lavoro inadempiente. Ciò significa che il committente deve:

1. Corrispondere al lavoratore la retribuzione al netto.
2. Calcolare e versare le ritenute fiscali e i contributi previdenziali dovuti agli enti competenti (Agenzia delle Entrate, INPS).

Le aziende committenti devono quindi dotarsi di procedure interne adeguate per gestire correttamente questi pagamenti, evitando di corrispondere somme lorde ai dipendenti degli appaltatori. In caso contrario, non solo non estinguerebbero correttamente il loro debito, ma si esporrebbero anche a sanzioni per il mancato versamento delle ritenute, rimanendo obbligate nei confronti dell’Erario.

In un appalto, il committente responsabile in solido deve pagare al lavoratore dell’appaltatore lo stipendio lordo o netto?
Secondo la Corte di Cassazione, il committente deve pagare al lavoratore la retribuzione al netto, provvedendo contestualmente a versare le relative ritenute fiscali e i contributi previdenziali agli enti preposti.

L’obbligo del committente di agire come sostituto d’imposta è venuto meno quando la legge specifica è stata temporaneamente abrogata?
No. La Corte ha chiarito che, anche durante il periodo di abrogazione della norma specifica sulla responsabilità per le ritenute, rimaneva in vigore la normativa generale (Art. 64 DPR n. 600/73) che impone a chiunque eroghi retribuzioni di agire come sostituto d’imposta. Pertanto, l’obbligo non è mai venuto meno.

A chi spetta versare le ritenute fiscali e i contributi quando paga il committente in via solidale?
Spetta al committente stesso. Agendo in adempimento dell’obbligo solidale, egli assume il ruolo di sostituto d’imposta ed è quindi tenuto a calcolare, trattenere e versare le somme dovute a titolo di ritenute fiscali e contributi previdenziali.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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