Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23450 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23450 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25951-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N. 25951/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2025
CC
– intimati –
avverso la sentenza n. 629/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2020 R.G.N. 894/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale di Venezia, con la pronuncia n. 264/2018, ha condannato in via solidale la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di committente obbligato ai sensi dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, al pagamento, in favore dei lavoratori in epigrafe indicati, dei crediti vantati da questi ultimi in ragione del rapporto lavorativo con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, compreso tra l’1.4.2010 ed il 2.7.2016, quali addetti alla manutenzione e/o operatori ecologici.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 629/2019, ha confermato la decisione di primo grado rilevando che: a) l’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 non trovava applicazione con riferimento alle sole pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 D.lgs. n. 165/2001 e non anche alle società in house che tali non possono essere qualificate; b) irrilevante era la circostanza che, nel caso di specie, si applicasse il Codice degli appalti pubblici al contratto in questione.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, dell’art. 16 D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 9 co. 1 d.l. n. 76/2013 conv. nella legge n. 99/2013, dell’art. 2449 cod. civ., dell’art. 81 Cost., in rel azione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Si obietta che, essendo essa ricorrente una società in house providing a capitale interamente pubblico, avrebbe dovuto trovare applicazione l’esclusione prevista per la Pubblica Amministrazione della normativa posta a base della decisione, onde evitare che sui bilanci di essa società gravassero doppi pagamenti che rendessero non previsti il costo di qualsivoglia appalto.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, dell’art. 1676 cod. civ., dell’art. 81 Cost. e dell’art. 50 D.lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo che il diverso regime e le diverse procedure applicabili, in tema di appalti soggetti al Codice degli appalti pubblici, giustificavano la applicazione di una tutela diversa rispetto a quella prevista dall’art. 29 D.lgs. n. 276/2013, pacificamente non applicabile per la Pubblica Amministrazione, alla quale vengono imposti limiti sia di procedura che di costi complessiv i dell’appalto, nell’interesse collettivo di contenimento della finanza pubblica.
I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
La gravata sentenza è in perfetta linea con i principi affermati in sede di legittimità (Cass. n. 15217/2024; Cass. n. 10777/2017; Cass. n. 32867/2023, Cass. n. 7222/2018)
In particolare, questa Corte ha chiarito che ‘In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati ( nella fattispecie esaminata -nel precedente richiamatoTrenitalia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pubblica ), assoggettati, quali “enti aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamen tazione non viola l’art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti’ (Cass. n . 10777/2017 successivamente ribadita da Cass. n. 32867/2023).
Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno, poi, affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass.
S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016). L’orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l’art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all’esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali». Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all’art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
I principi esposti, da cui non c’è motivo di discostarsi, evidenziano, quindi, che ‘soltanto la pubblica amministrazione in senso stretto, individuata dall’art. 1,
comma 2, d.lgs. n. 276/2003, è sottratta espressamente all’applicazione del regime di solidarietà ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003. Pur trattandosi di organismi di diritto pubblico, soggetti a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, le società in house restano pur sempre società per azioni, come tali soggette alle regole privatistiche, ove dalla legge non diversamente disposto. Pertanto, alle concessioni o agli appalti in favore delle società pubbliche in house ovvero in condizione di <> si applica la disciplina ‘privatistica’ della solidarietà ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 poiché essa non è né esclusa, né in contrasto con lo schema giuridico, di diritto privato, voluto e adottato’.
Nella fattispecie, va sottolineato che entrambi i giudici di merito, in sostanza, in una situazione processuale di cd. doppia conforme, attraverso un accertamento di merito non sindacabile da questa Corte, hanno ritenuto, da un lato, l’esclusione della soc ietà odierna ricorrente (il cui capitale era interamente detenuto da n. 43 Comuni) dall’assoggettabilità al regime pubblicistico non ravvisando, quindi, in concreto elementi che deponessero in senso diverso e, dall’altro, la conseguente applicabilità della disciplina contenuta dall’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 in materia di solidarietà nell’appalto.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve
provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2025