Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24145 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 595-2023 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 531/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 253/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
R.G.N. 595/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 26/06/2025
CC
Con sentenza del giorno 1.6.2022 n. 531, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultima società avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 67.131,98, emesso su richiesta dell’Inps, a titolo di contribuzioni da lavoro dipendente dovute all’Inps in veste di obbligata solidale, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/03, relativamente all’appalto di servizi eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE – su incarico promanato dal RAGIONE_SOCIALE, al quale la RAGIONE_SOCIALE aveva originariamente appaltato le lavorazioni.
Il tribunale, disattesa l’eccezione di decadenza, ex art. 29 del d.lgs. n. 276/23, in quanto istituto non applicabile nei confronti dell’ente previdenziale, quale titolare di un rapporto separato rispetto all’obbligazione solidale tra committente e appalta tore, nonché l’eccezione di prescrizione, attesa la valenza interruttiva della notifica del verbale Inps e il rilievo sull’esenzione dal regime sanzionatorio, in quanto il decreto opposto aveva ad oggetto solo l’omissione contributiva al netto delle sanzioni, ha ritenuto che il verbale ispettivo, sulla base delle buste paga acquisite e del Lul e della restante documentazione acquisita, aveva evidenziato come, in riferimento alle trasferte, la società appaltatrice non avesse fornito idonea documentazione, essendosi limitata alla produzione di ordini di servizio indicativi della sola destinazione e non anche delle ragioni e della durata delle trasferte spesso indicate in numero superiore alle giornate lavorative effettivamente prestate nel mese: pertanto, i fatti costitutivi del diritto di credito azionato dall’Inps , in sede monitoria, potevano ritenersi adeguatamente provati, con conseguente superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori.
La Corte d’appello confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere attribuito valore di prova privilegiata al verbale ispettivo, anche con riferimento a quanto in esso accertato, in assenza di allegazione delle buste paga e in contrasto con documentazione successivamente prodotta dall’Istituto che non aveva contestato i rilievi e le eccezioni della ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di mancata riferibilità dell’accertamento alla società ricorrente, per non esservi prova che quanto preteso dall’Inps si riferisse ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto che la ricorrente stessa aveva commissionato alla RAGIONE_SOCIALE
Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, perché censurano la ritenuta sussistenza della prova che la pretesa contributiva si riferisse proprio ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto ogget to di controversia, con ciò contestando il
relativo giudizio di fatto espresso dalla Corte del merito, insindacabile in cassazione, in quanto di esclusiva competenza del giudice del merito, in particolare, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’ di primo e secondo grado, come nella specie. I motivi sono, altresì, inammissibili, perché non deducono dove e quando la società ricorrente abbia dedotto ed allegato le circostanze di segno contrario, rispetto a quelle valorizzate dalla Corte d’appello, per ritenere presenti i dipendenti risultanti dal verbale ispettivo, nell’appalto oggetto di controversia.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME