Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19651/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in SAN GIORGIO A CREMANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4836/2022 depositata il 05/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 5.4.23 la corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza 16.2.21 del tribunale della stessa sede, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del lavoratore in epigrafe di somme per ferie e permessi non goduti, nonché ha condannato le appellate in solido al pagamento del TFR; ha condannato quindi il consorzio RAGIONE_SOCIALE a manlevare RAGIONE_SOCIALE di quanto pagato.
Nel caso di specie il lavoratore erano dipendente di RAGIONE_SOCIALE che aveva svolto appalto del servizio di ristorazione, approvvigionamento cibi e bevande e smaltimento rifiuti a bordo dei treni, all’esito di appalto dato dalle Ferrovie (committente) a NOME e subappaltato poi da questo al Consorzio e da questo ad RAGIONE_SOCIALE; il lavoratore chiedeva gli emolumenti verso il datore nonché versi i committenti e altri, nonché nei confronti di NOME anche quale cessionario di azienda della RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza ha ritenuto applicabile l’articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003 per gli emolumenti che avevano natura retributiva e quindi per il TFR, ma non anche per l’indennità sostitutiva delle ferie e i permessi, non avendo essi tale natura
esclusiva ma avendo anche componente risarcitoria. La sentenza ha quindi escluso il beneficium escussionis, ritenuto invece dal giudice di prime cure, sulla base del decreto legge 25 del 17, convertito in legge 49 del 17, applicabile quale norma vigente all’epoca della cessazione del rapporto e della maturazione del diritto al TFR.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste con controricorso NOME sono rimasti intimate le altre parti. Le parti costituite hanno depositato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Occorre preliminarmente rilevare che la parte chiede l’integrazione del contraddittorio verso il Fallimento ma questo non era nel giudizio di appello e non è litisconsorte necessario nel giudizio, sicché la richiesta deve essere disattesa. Il fallimento Aura non può essere ritenuto in questa sede litisconsorte necessario posto che non sussistono gli estremi dell’art. 331 c.p.c., non ravvisandosi nel giudizio di impugnazione un’ipotesi di cause inscindibili quando due o più soggetti siano stati convenuti perché solidalmente responsabili (poco importa che sia per solidarietà in senso proprio o solidarietà con beneficium excussionis): né in tale evenienza si riscontra un’ipotesi di cause dipendenti, che sussiste solo quando l’eventuale accoglimento del gravame sia idoneo a generare una giuridica incompatibilità con la decisione di merito passata in giudicato rispetto al soggetto lasciato fuori dal giudizio di impugnazione (Cass. n. 2902/2016, Cass. n. 2411/2010).
L’unico motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 113 c.p.c. 118 comma 6 del decreto legislativo 163 del 2006 in relazione alla richiesta condanna verso NOME e il Consorzio anche per le ferie e permessi non goduti.
Nel merito, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10777 del 03/05/2017, Rv. 644161 -01, e Sez. L – , Ordinanza n. 32867 del 27/11/2023, Rv. 669395 -01) l’applicabilità di un duplice regime di responsabilità, ai sensi del d.lgs. 276/2003 e ai sensi del codice degli appalti. Invero, trattandosi di servizi pubblici essenziali, l’appalto stipulato da Trenitalia nella sua qualità di ente aggiudicatore è disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006 con la relativa soggezione dei componenti la filiera contrattuale (affidatario RAGIONE_SOCIALE sub affidatario RAGIONE_SOCIALE, alla responsabilità solidale di cui all’articolo 118, comma 6, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa.
La norma prevede espressamente che ‘l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto’.
La norma prevede dunque una responsabilità solidale dell’affidatario sub committente per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del datore subappaltatore verso i suoi dipendenti, senza aver riguardo alla natura retributiva o risarcitoria degli emolumenti, purché si tratti di emolumenti aventi fondamento contrattuale collettivo (in questo senso, Cass. n. 5527/25 del 4.2.25).
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio