SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 79 2025 – N. R.G. 00000250 2024 DEL 28 04 2025 PUBBLICATA IL 28 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro così composta:
dr. NOME COGNOME
Presidente
dr. NOME COGNOME
Consigliera rel.
dr. NOME COGNOME
Consigliera
nella causa iscritta al n. 250 / 2024 RG
promossa da
(già CONSORZIO DHS)
avv. NOME COGNOME
appellante
contro
avv. NOME COGNOME
avv. NOME COGNOME NOME COGNOME
appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 163/2023 del Tribunale di Prato quale giudice del lavoro, pubblicata il 27 dicembre 2023
all’esito della camera di consiglio dell’ udienza 4 febbraio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
con verbale unico di accertamento e notifica n. P000000/2017 – 575 -01 del 7 settembre 2017 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , aveva recuperato €. 103.118 52 (di cui €. 71.772,23 di contributi ed €. 31.346,29 di somme aggiuntive) per il periodo dicembre 2015 / settembre 2016, sul presupposto che la stessa
società aveva violato i propri obblighi contributivi sotto molteplici profili;
per quanto interessa il presente giudizio relativo all’appalto RAGIONE_SOCIALE, il verbale aveva accertato che la datrice RAGIONE_SOCIALE aveva destinato i propri dipendenti al cantiere della RAGIONE_SOCIALE in Rho (MI), nell’ambito di un appalto per l’attività di magazzinaggio, facchinaggio, carico e scarico automezzi che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva conferito al consorzio con contratto di luglio 2015, e che a sua volta aveva affidato a RAGIONE_SOCIALE con contratto di dicembre 2015; Parte Parte
secondo gli ispettori, la datrice RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto ai propri soci lavoratori somme totalmente esenti a titolo di fittizie indennità di trasferta e rimborsi, aveva riconosciuto agli stessi soci lavoratori permessi non retribuiti in violazione del cd obbligo del minimale contributivo, e non aveva pagato loro i primi 3 giorni di malattia (cd periodo di carenza);
in proposito, il verbale riportava il contenuto del relativo accertamento, nel corso del quale gli ispettori avevano chiesto formalmente alla cooperativa RAGIONE_SOCIALE la consegna sia della documentazione sul carattere effettivo delle trasferte (trattate come occasionali e pagate in modo totalmente esente da prelievi contributivi) e dei rimborsi chilometrici, sia della documentazione sul carattere effettivo dei permessi non retribuiti (a fronte del fatto che il LUL riportava orari di lavoro dei dipendenti inferiori a quelli previsti nei rispettivi contratti), tuttavia senza nulla ottenere in proposito; per di più, gli ispettori avevano raccolto le dichiarazioni dei dipendenti della stessa cooperativa e le ammissioni del suo amministratore unico i quali avevano escluso che il personale effettuasse trasferte o altri spostamenti da rimborso, perché si limitava a lavorare nell’ambito del magazzino LSG di Rho, e che nell’ambito dell’orario contrattuale di lavoro fossero mai stati chiesti o ottenuti permessi;
-con verbale unico di accertamento e notifica n. 2017 014825 / S01 del 7 settembre 2017 elevato nei confronti dell’obbligata solidale (soggetto ispezionato cooperativa RAGIONE_SOCIALE), in relazione al periodo dicembre 2015 / settembre 2016, aveva recuperato €. 58.220,54 a titolo di contributi, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, la violazione degli obblighi contributivi già accertata nei confronti della datrice società cooperativa RAGIONE_SOCIALE forse oggetto di obbligo solidale della , dalla quale proveniva l’appalto dei servizi del 31 luglio 2015 affidati al consorzio che a sua volta il 1° dicembre 2015 li aveva sub affidati a DBT Parte
-con verbale unico di accertamento e notifica n. 2017 014825 / S02 del 7 settembre 2017 nei confronti dell’obbligato solidale Consorzio RAGIONE_SOCIALE (soggetto ispezionato cooperativa RAGIONE_SOCIALE), in relazione al periodo da dicembre 2015 a settembre 2016, aveva recuperato la medesima somma di €. 58.220,54 a titolo di contributi, sempre sul presupposto che, ai sensi dell’art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, la violazione degli obblighi contributivi accertata nei confronti della datrice società cooperativa RAGIONE_SOCIALE forse oggetto di obbligo solidale della
, dalla quale proveniva l’appalto dei servizi di del 31 luglio 2015 affidati al consorzio che a sua volta il 1° dicembre 2015 li aveva sub affidati a DBT Parte
gli importi che avevano recuperato nei confronti delle obbligate solidali RAGIONE_SOCIALE e con questi ultimi due Parte
verbali erano stati oggetto di due decreti ingiuntivi per €. 58.220,54 ciascuno, emessi dal Tribunale del lavoro di Prato su ricorso dell (il DI n. 425/2018 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; il DI n. 454/2018 nei confronti di Parte
RAGIONE_SOCIALE e avevano opposto separatamente i rispettivi decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti
Parte
-si era costituito , chiedendo il rigetto delle opposizioni
il Tribunale aveva riunito i due giudizi di opposizione, nell’ambito dei quali la committente RAGIONE_SOCIALE aveva proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell’appaltatrice facendo valere la clausola di manleva inclusa nel contratto di appalto del 31 luglio 2015 fra le due società. Parte
Per quanto interessa il presente giudizio di appello, il Tribunale aveva così deciso:
l’obbligo contributivo della datrice società cooperativa RAGIONE_SOCIALE era fondato così come ricostruito nei verbali prodotti dall , che avevano riguardato i servizi svolti dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE nel magazzino di Rho della GLSE, oggetto dell’appalto conferito da questa al consorzio con contratto del luglio 2015, e quindi dell’affidamento da parte del consorzio RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE con contratto del dicembre 2015; tali verbali illustravano in modo compiuto gli accertamenti svolti con la richiesta di documentazione, e la raccolta di dichiarazioni dei dipendenti nonché dell’amministratore unico RAGIONE_SOCIALE*, da cui risultava il carattere ingiustificato delle trasferte e dei rimborsi pagati in busta paga in modo totalmente esente da contribuzione, nonché il carattere ingiustificato dei permessi non retribuiti in violazione del cd minimale contributivo Parte
in conclusione, la responsabilità solidale di RAGIONE_SOCIALE e derivava dall’appalto 31 luglio 2015 da RAGIONE_SOCIALE a e del subappalto 1° dicembre 2015 da alla datrice DBT, per effetto dei quali la committente e l’appaltatrice erano obbligate per legge a fronte dell’accertata violazione degli obblighi contributi della datrice DBT Parte Parte Parte
erano infondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla società opponente nei confronti dello stesso art. 29 cit. poiché la solidarietà era fondata sulla fondamentale esigenza di protezione dei lavoratori (art. 3 comma 2 Cost), considerando anche che per fare fronte al tale rischio il committente aveva a disposizione numerosi strumenti civilistici (garanzia, fideiussione, eccezione di inadempimento rivalsa, valutazione dell’offerta dell’appaltatore in termini di corrispettivo congruo ecc.); in tal senso anche la normativa eurounitaria e la relativa giurisprudenza
al contrario, la solidarietà ex art. 29 D. Lgvo n. 276/2003 (sul presupposto della quale erano emessi i due decreti ingiuntivi opposti dalle obbligate solidali), non includeva anche la pretesa relativa all’indennità di malattia
quindi, i decreti ingiuntivi opposti erano revocati e RAGIONE_SOCIALE e erano state condannate al pagamento in solido della residua pretesa contributiva che, su richiesta del Tribunale, aveva ricalcolato nel minore importo di €. 54.220,27 Parte
era accolta la domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di dichiarando quest’ultima obbligata a tenere indenne la prima da quanto la stessa avrebbe dovuto pagare sulla base alla sentenza; Parte
RAGIONE_SOCIALE e in solido fra di loro, erano condannate al pagamento delle spese di lite sostenute dall . Parte
Contro la sentenza, l’unico appello era stato proposto da nei confronti di GLSE e , che si erano costituiti, ciascuno prestando acquiescenza alla stessa decisione per i rispettivi profili nei quali erano risultati soccombenti. GLSE aveva chiesto che – a prescindere dall’esito dell’appello di in relazione al quale nulla osservava Parte Parte
rimanessero fermi i capi non impugnati della sentenza, ed in particolare l’obbligo di manleva a carico di in favore di GLSE. Parte aveva chiesto il rigetto dell’appello di con conferma della condanna a suo carico. Parte
Motivo 1) quale mandatario
L’appello censurava la sentenza per avere omesso di pronunciare sull’eccezione svolta dalla stessa società appellante in primo grado per contestare che – oltre che da parte dell – il pagamento delle contribuzioni oggetto dei decreti ingiuntivi opposti fosse stato richiesto anche in favore di Parte
In particolare, nonostante l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di nel rivendicare la contribuzione in esame, il Tribunale si era pronunciato sulla diversa questione relativa alla mancanza di una procura alle liti rilasciata da ll’ .
Insomma, il Tribunale aveva trascurato che l’eccezione non riguardava questo rilievo formale, bensì l’assenza sostanziale di titolarità del credito rivendicato da parte della stessa
La procura speciale che l aveva depositato in primo grado rilasciata in suo favore da iguardava il recupero dei crediti contributivi ceduti dalla società all’istituto.
Ma in concreto non vi era prova che i crediti contributivi oggetto del presente giudizio fossero inclusi in quella cessione.
Quindi, nella sentenza appellata on poteva essere menzionata accanto ad Secondo il Collegio, il motivo è infondato.
come titolare attivo del credito.
I decreti ingiuntivi erano stati richiesti dall intestando il ricorso , e come tale l’istituto si era costituito, resistendo all’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo da parte di Parte
Di riflesso, nella stessa intestazione della sentenza, era ancora stato indicato .
E’ vero che il Tribunale non aveva esaminato l’eccezione di DHS relativa della cessione a dei crediti qui rivendicati dall , ma è anche vero che nemmeno aveva sostenuto che i crediti qui rivendicati fossero inclusi in tale cessione, e che quindi osse effettivamente legittimata nel presente giudizio.
Infatti, replicando a questo motivo, nella memoria di costituzione in appello aveva negato ancora di rivendicare la pretesa contributiva anche per conto di e tale posizione aveva ribadito il procuratore dell’istituto nella discussione tenuta all’udienza odierna, nella quale aveva escluso che la pretesa creditoria qui controversa fosse stata ceduta da a
Piuttosto, si era trattato di un errore materiale, compiuto dall nell’indicarsi anche quale mandatario di sia nella intestazione del ricorso monitorio che in quella della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione.
Di conseguenza, tale errore si era trasferito anche nella intestazione della sentenza appellata, senza che esistesse in realtà un tema (effettivamente) controverso sulla titolarità del credito contributivo da parte di pacificamente invece esclusa.
Motivo 2) Responsabilità solidale di Parte
L’appello censurava la sentenza per avere ritenuto che (e anche GLSE) fossero responsabili solidali rispetto agli obblighi contributivi violati dalla datrice DBT, nonostante che nel caso in esame la pretesa solidarietà fosse infondata. Parte
2.A) Violazione degli obblighi contributivi da parte del datore e responsabilità del committente ex art. 29 cit.
L’appellante evidenziava che nei confronti della datrice RAGIONE_SOCIALE era stato elevato un verbale ispettivo per il periodo da agosto 2004 a ottobre 2016, con il quale aveva contestato la violazione degli obblighi contributivi del datore nei confronti dei propri dipendenti in tema di trasferte, rimborsi e permessi non retribuiti per violazione del minimale contributivo ex art. 1 comma 1 L. 389/1989.
Invece, i decreti ingiuntivi opposti nel presente giudizio si riferivano al più limitato periodo da dicembre 2015 a settembre 2016, unico interessato all’appalto da RAGIONE_SOCIALE a e da alla datrice RAGIONE_SOCIALE. Parte Parte
Quindi, non era certo che la violazione degli obblighi contributivi accertata per il più ampio periodo nei confronti della sola datrice inadempiente DBT si potesse estendere in automatico alle società committenti e appaltatrici, e quindi giustificasse la emissione nei loro confronti dei DI opposti nel presente giudizio.
Nel caso in esame la cooperativa RAGIONE_SOCIALE operava anche prima di ricevere, nel dicembre 2015, l’appalto da parte di relativo al magazzino in Rho della committente RAGIONE_SOCIALE. Parte
Nei confronti della cooperativa RAGIONE_SOCIALE aveva svolto pretese anche relative a periodi precedenti, in relazione ai quali aveva raccolto dichiarazioni di lavoratori (quelle confermate nell’istruttoria svolta nel primo grado di questo giudizio).
Invece, nessuna istruttoria orale aveva riguardato le prestazioni rese dai lavoratori nell’ambito del magazzino in Rho, unico luogo interessato all’appalto che proveniva dalla committente RAGIONE_SOCIALE e, attraverso il consorzio era pervenuto alla datrice RAGIONE_SOCIALE. Parte
I due decreti ingiuntivi opposti nel presente giudizio si fondavano sui verbali ispettivi del 7 settembre 2017 n. 2017014825/S01 e n. 2017014825/S02, elevati rispettivamente nei confronti di GLSE e di entrambi relativi al periodo dicembre 2015 / settembre 2016. Parte
Secondo l’appellante, la motivazione con cui il Tribunale aveva respinto le opposizioni delle società committenti non poteva riferirsi a queste ultime, bensì esclusivamente alla società datrice.
Infatti, argomentare, come aveva fatto il Tribunale, nel senso che i benefici contributivi (relativi alle trasferte / permessi non retribuiti) devono essere dimostrati da chi li pretendeva, era un argomento valido esclusivamente nei confronti del datore di lavoro che chiedeva all’ di essere esentato dal versamento dei contributi a fronte di trasferte / permessi non retribuiti dei propri dipendenti.
Per contro, poiché nel presente giudizio la contribuzione relativa a trasferte, rimborsi chilometrici e permessi non retribuiti era invece richiesta dall a carico delle obbligate solidali, l’onere della prova doveva seguire la regola generale per cui l’istituto doveva dimostrare la fondatezza dei crediti rivendicati.
Insomma, pur trattandosi delle medesime vicende, nell’ambito di un giudizio fra datore e , l’onere della prova ricadeva sul datore, mentre nell’ambito di un giudizio (come quello presente) fra obbligati solidali ex art. 29 e l’onere della prova doveva ricadere sull’istituto.
In concreto, tale onere non era stato assolto e quindi la pretesa contributiva nei confronti dell’appellante doveva Parte
cadere in toto.
Infatti, l non aveva provato che i lavoratori addetti al magazzino di Rho non avessero diritto a trasferte occasionali esenti o a rimborsi chilometrici, né aveva provato che non avessero concordato permessi non retribuiti.
Invece, per assolvere tale onere nei confronti delle committenti, avrebbe dovuto provare positivamente tali circostanze (inesistenza delle trasferte esenti; inesistenza dei presupposti dei rimborsi chilometrici; mancata prestazione dei lavoratori in coincidenza con i permessi non retribuiti).
Secondo il Collegio, il motivo 2.A) è infondato.
La responsabilità solidale di unico oggetto del presente appello (che si aggiungeva a quella di RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale si è ormai formato il giudicato interno per mancata impugnazione della sentenza da parte di GLSE), derivava dalla accertata violazione degli obblighi contributivi della datrice DBT, per i motivi analiticamente individuati nei tre distinti verbali di accertamento nei confronti di DBT (obbligata principale), e RAGIONE_SOCIALE (obbligate solidali), tutti e tre relativi al medesimo periodo dicembre 2015 / settembre 2016. Parte Parte
Nello svolgimento che precede erano riportati gli estremi dei tre i verbali, tutti riferiti esclusivamente al periodo dicembre 2015 / settembre 2016, durante il quale si erano svolte le prestazioni dei dipendenti della cooperativa RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del magazzino di Rho della committente RAGIONE_SOCIALE, la quale nel luglio 2015 aveva appaltato le attività di magazzinaggio, facchinaggio, carico e scarico automezzi al consorzio il quale a sua volta nel dicembre 2015 aveva affidato i medesimi servizi a RAGIONE_SOCIALE. Parte
Gli ispettori avevano elevato i tre verbali, nei confronti della cooperativa datrice quale obbligata principale, e della committente e della appaltatrice quali obbligate solidali ex art. 29 L. 276/2003, sulla base delle medesime circostanze ricostruite sui seguenti dati, plurimi e convergenti:
documentazione DBT relativa ai rapporti di lavoro degli addetti all’appalto (dalla quale risultavano trasferte esenti, rimborsi chilometrici, e retribuzioni per orari inferiori a quelli contrattuali)
dichiarazioni degli stessi lavoratori
ammissioni dell’amministratore unico
Era così risultato che le buste paga riportavano indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, dei quali mancava qualsiasi documentazione giustificativa, nonostante le richieste formalizzate in appositi verbali che gli ispettori avevano rivolto alla datrice RAGIONE_SOCIALE. Per di più (pagg. 3 / 4 verbale 7 novembre 2017 nei confronti di l’amministratore unico aveva ammesso che RAGIONE_SOCIALE impegnava il proprio personale esclusivamente nei servizi endo aziendali all’interno del magazzino RAGIONE_SOCIALE di Rho, escludendo quindi che gli stessi avessero qualsiasi necessità di sorta collegata all’appalto per effettuare delle trasferte o altri spostamenti all’esterno. Parte
Era il risultato, inoltre, che le buste paga erano state emesse per orari di lavoro inferiori a quelli contrattuali degli stessi lavoratori addetti all’appalto, di nuovo in assenza di qualsiasi documentazione giustificativa di tali assenze / permessi, nonostante le ulteriori richieste formalizzate anche in tal senso dagli ispettori. A proposito di tale scarto fra l’orario di lavoro contrattuale e quello retribuito in busta, gli ispettori avevano sentito alcuni lavoratori, i quali avevano chiarito di non avere mai chiesto permessi o avere effettuato periodi di assenza nel corso della prestazione.
Correttamente, quindi, il Tribunale aveva concluso che la datrice RAGIONE_SOCIALE aveva violato l’obbligo contributivo relativo al
fittizie trasferte esenti, rimborsi nonché l’obbligo del cd minimale contributivo sotto forma di fittizi permessi non retribuiti, e che quindi l’ aveva diritto a portare a recupero tale somma anche nei confronti delle obbligate solidali RAGIONE_SOCIALE e Parte
Ciò premesso, l’appello non aveva messo in discussione la motivazione del Tribunale quanto alla violazione degli obblighi contributivi della datrice DBT (affermazione che diveniva quindi definitiva). Parte
Piuttosto, il motivo 2.A) aveva negato che tale affermazione consentisse all di vantare la stessa pretesa contributiva nei suoi confronti di sull’assunto che la violazione dell’obbligo datoriale discenderebbe da un particolare regime dell’onere della prova favorevole all , che varrebbe nei rapporti soli interni fra l’istituto e il datore di lavoro. Parte
Il Collegio dissente da tale assunto, poiché, anche quanto alla ripartizione dei relativi oneri, i presupposti dell’obbligo contributivo rimangono i medesimi, sia che l faccia valere tale pretesa nei confronti del datore sia che estenda anche agli obbligati solidali ex art. 29 L. 276/2003.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le tante Cass. n. 834/2019) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 254/2017) ha valorizzato al massimo grado la funzione solidaristica insita nella norma relativa alla responsabilità solidale del committente, a maggior ragione in presenza di fenomeni (come quello in esame) nei quali la prestazione resa dai lavoratori di imprese medie, o piccole, sia svolta in favore di grandi imprese, che non sono tuttavia le datrici di lavoro, bensì le committenti originarie di una catena di appalti e subappalti.
Tale funzione solidaristica della responsabilità in esame è stata introdotta appunto per evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e di utilizzazione della prestazione danneggino i lavoratori impiegati nell’appalto. E l’ordinamento ha così inteso garantire al lavoratore che, in relazione ai crediti maturati nel periodo di riferimento dell’appalto, il trattamento retributivo spettante abbia come debitore non solo il datore, ma anche il committente ed eventuali subappaltatori.
Lo stesso ampliamento della tutela dei lavoratori è previsto dall’ordinamento per es. in caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 cc, nel quale ugualmente il cessionario subentra negli obblighi del cedente pur non avendo alcuna responsabilità diretta su tale inadempimento.
Di conseguenza, i presupposti della solidarietà ex art. 29 cit. coincidono con la violazione dell’obbligo da parte del datore e l’esistenza di contratti di appalto / sub appalto nell’ambito dei quali è stata resa la prestazione interessata al medesimo obbligo violato. Esiste insomma una pluralità di debitori (datore e obbligati solidali) rispetto alla medesima obbligazione, retta da una causa unica.
Ritiene il Collegio che il rafforzamento del vincolo obbligatorio attraverso il meccanismo solidaristico dell’art. 29 come vale per i crediti retributivi del dipendente addetto all’appalto, debba valere necessariamente anche per l , creditore della contribuzione obbligatoria dovuta per legge sulla base delle medesime retribuzioni.
Il meccanismo solidaristico, infatti, non può che riferirsi in senso complessivo sia al trattamento retributivo che a quello contributivo, in quanto quest’ultimo è destinato a confluire sulla posizione assicurativa e previdenziale del singolo lavoratore.
In conclusione, una volta accertata la violazione degli obblighi contributivi della cooperativa RAGIONE_SOCIALE nei confronti
dell (per avere pagato fittizie trasferte esenti e fittizi rimborsi chilometrici, nonché retribuzioni inferiori all’orario contrattuale in assenza delle giustificazioni che consentano di derogare al cd minimale contributivo – tutte circostanze da ritenere ormai accertata in via definitiva) ne discende necessariamente anche la responsabilità solidale del consorzio RAGIONE_SOCIALE per il medesimo obbligo.
Insomma, il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che il complesso della documentazione acquisita in ordine ai verbali ispettivi, con particolare riferimento alle circostanze constatate dagli ispettori, come a quelle a loro direttamente dichiarate, forniva adeguata dimostrazione della pretesa contributiva senza necessità di ulteriore istruttoria orale.
2.B) Ambito della responsabilità solidale ex art. 29 cit.
Secondo l’appello, la solidarietà non poteva riguardare la violazione degli obblighi contributivi addebitata alla datrice DBT in tema di fittizie indennità di trasferta e rimborsi, nonché violazione del minimale contributivo attraverso permessi non retribuiti.
Premesso che il committente RAGIONE_SOCIALE o l’appaltatore non avrebbero potuto ingerirsi nella gestione del personale da parte del subappaltatore RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità solidale non li poteva riguardare poiché altrimenti avrebbe finito per colpire imprese committenti che non erano in grado di controllare la condotta di altre imprese, appaltatrici, di adempimento o meno degli obblighi contributivi nei confronti dei dipendenti. Parte
Secondo il Collegio, anche il motivo 2.B) è infondato.
Prima di tutto, a questo proposito, l’appello riproponeva alcuni degli argomenti che già in primo grado erano stati sviluppati in forma di questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 D. Lgvo n. 276/2003, che il Tribunale aveva superato, con motivazioni che anche questo Collegio condivide.
Nella presente motivazione è stata già richiamata la sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale che aveva ampiamente argomentato la legittimità della norma in esame sotto molteplici profili.
Per di più, non può essere condivisa la stessa prospettazione di fondo dell’appello secondo la quale la responsabilità solidale non potrebbe operare in casi nei quali il committente (privo di controllo preventivo o successivo sulle condotte illegittime) sia rimasto del tutto estraneo alla violazione degli obblighi da parte del datore di lavoro appaltatore.
Al contrario, anche a questo proposito può essere richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato la funzione solidaristica in materia retributiva e contributiva, a prescindere dalle soggettive condotte del committente e dell’appaltatore.
, Cass. n. 27382/2019.
Spese di lite e C.U.
A carico dell’appellante ed in favore dell’ , le spese di lite vanno liquidate in relazione agli importi minimi del valore della domanda contributiva accolta (€. 58 mila), senza fase istruttoria. Parte
Le spese di lite di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE vanno invece compensate per intero poiché nei suoi confronti l’impugnazione non sviluppava alcuna censura.
Nei confronti dell’appellante , integralmente soccombente, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellato delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 4.997,00 oltre spese generali 15% ed ulteriori oneri di legge.
Compensa per intero le spese di lite di secondo grado nei confronti di
.
Dichiara che nei confronti dell’appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 4 febbraio 2025.
La Consigliera est.
La Presidente
dr. NOME COGNOME
dr. NOME COGNOME