Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2617 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 2617  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 5567-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in INDIRIZZO  presso  LA  CANCELLERIA  DELLA  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE  –  RAGIONE_SOCIALE,  soggetta all’attività  di  direzione  e  coordinamento  di  RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO NOME  COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO NOME  COGNOME,  rappresentata  e difesa dall’AVV_NOTAIO
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/01/2025
PU
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 3165/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 846/2020; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza del 08/01/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito  il  P.M.  in  persona  del  Sostituto  Procuratore  Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso dei lavoratori condannando le convenute RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in solido con la RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di tfr, ma aveva respinto la domanda di condanna in via solidale delle medesime convenute per le indennità per ferie e permessi non goduti in quanto, per la loro natura risarcitoria, escluse dal regime di solidarietà di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003.
La Corte di appello  a  fondamento  della  sentenza  ha confermato la soluzione presa dal primo giudice, ha sostenuto  che con il ricorso introduttivo i lavoratori avevano affermato  di  aver  reso  prestazioni  di  lavoro  subordinato nell’ambito dell’appalto di ristorazione a bordo treno e servizi
di logistica, affidato da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di lavoro nel periodo aprile 2014-ottobre 2017 ed avevano agito in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la solidarietà di tutti i convenuti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003; mentre la domanda da essi svolta soltanto in appello, nei confronti dei soli affidatari e subaffidatari, ai sensi dell’art. 118, comma 6 d.lgs. n. 163/2006 fosse da considerare nuova e come tale andava ritenuta inammissibile.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME con un motivo a cui hanno resistito RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. La RAGIONE_SOCIALE non è stata intimata. La causa è stata rimessa all’odierna pubblica udienza dalla camera di consiglio per ragioni nomofilattiche. Sono state depositate memorie dai ricorrenti e da RAGIONE_SOCIALE. Il procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l’accogl imento del ricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 118, comma 6 d.lgs. 163/2006, in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dell’indennità per ferie e permessi non goduti nei confronti dell’affidatario RAGIONE_SOCIALE e del sub affidatario RAGIONE_SOCIALE; in particolare per avere la Corte d’appello ritenuto nuova e diversa la domanda con cui è stata invocata in sede di gravame l’applicazione dell’art. 118, comma 6 del codice degli appalti pubblici perché nel ricorso introduttivo la richiesta di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti nell’appalto era stata formulata ai sensi
dell’articolo 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003.
2.- Preliminarmente va osservato che la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE,  eccependo  che  i  ricorrenti  avevano  impugnato la  sentenza di appello avverso tutte le parti del giudizio ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE lavoro oggi sottoposta alla procedura concorsuale fallimentare innanzi al tribunale di Roma come da visura e sentenza di fallimento.
2.1. L’istanza deve essere disattesa. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE non può essere ritenuto in questa sede litisconsorte necessario posto che non sussistono gli estremi dell’art. 331 c.p.c., non ravvisandosi nel giudizio di impugnazione un’ipotesi di cause inscindibili quando due o più soggetti siano stati convenuti perché solidalmente responsabili (poco importa che sia per solidarietà in senso proprio o solidarietà con beneficium excussionis): né in tale evenienza si riscontra un’ipotesi di cause dipendenti, che sus siste solo quando l’eventuale accoglimento del gravame sia idoneo a generare una giuridica incompatibilità con la decisione di merito passata in giudicato rispetto al soggetto lasciato fuori dal giudizio di impugnazione (Cass. n. 2902/2016, Cass. n. 2411/2010).
3.- Nel merito il ricorso è fondato. I lavoratori avevano agito in  giudizio  in  primo  grado  affermando  di  aver  effettuato prestazioni  di  lavoro  subordinato  nell’ambito  dell’appalto  di ristorazione  a  bordo  treno  e  servizi  di  logistica,  affidato  da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE  di  lavoro  e  chiedevano  la  garanzia  della  solidarietà per tutte le somme loro dovute.
3.1. Nel caso di specie, trattandosi di servizi pubblici essenziali, l’appalto stipulato da RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di ente aggiudicatore è disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006 con la  relativa  soggezione  dei  componenti  la  filiera  contrattuale (affidatario  RAGIONE_SOCIALE,  sub  affidatario  RAGIONE_SOCIALE),  alla
responsabilità solidale di cui all’articolo 118, comma 6, d.lgs. 163/2006.
3.2. Per quanto concerne la disciplina della responsabilità solidale, assodato che, in presenza dei relativi presupposti, non può essere disputata la possibilità di un concorso di azioni volte all’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 118 del codice degli appalti (cfr. Cass. n. 10777/2017, Cass. n. 8955/2017, Cass. n. 32867/2023), va pure precisato che i lavoratori non avevano nemmeno qualificato l’indennità per ferie e riposi non goduti loro dovuta come di natura retributiva o risarcitoria; ed avevano soltanto chiesto la condanna delle imprese convenute ai sensi dell’articolo 29 d.lgs. 276/2003 potendola ottenere anche ai sensi dell’art.118, comma 6 codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) posto che nei ricorsi introduttivi erano dedotti gli elementi di fatto necessari e sufficienti ai fini della riconducibilità della domanda anche nell’alveo di tale disciplina.
Pertanto, l’applicazione alla fattispecie di quest’ultimo disposto normativo non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell’invocata responsabilità  dell’art.118,  comma  6  codice appalti  risultano  identici  e  integralmente  sovrapponibili  alle circostanze  di  fatto  contenute  nella  domanda  introduttiva (sotto il profilo del petitum e della causa petendi).
Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n.
30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo  giudice  si  sia  formato  il  giudicato  interno  (Cass.  n. 36272/2023).
4.Va  inoltre  evidenziato  che  l’articolo  118,  comma  6,  del d.gs. 163/2006 -seppur abrogato – risulta ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 216, d.lgs. 50/2016, e  della  data  di  stipula  del  contratto  di  appalto  in  oggetto (ottobre 2013).
4.1. L’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 (avente rubrica: Disposizioni transitorie e di coordinamento) recita: ‘1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte’.
[…]
Il  successivo  art.  217  (recante  rubrica:  Abrogazioni)  recita: ‘1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  216,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono  o  restano  abrogati,  in  particolare:  […]  e)  il  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;’ […].
L’art.  220  (recante  rubrica:  Entrata  in  vigore)  recita:  ‘Il presente  codice  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale’.
L’art.  118,  comma  6,  del  d.lgs.  n.  163  del  2006  (recante rubrica: Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) recitava: ‘6. L’affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto
ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la RAGIONE_SOCIALE, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento RAGIONE_SOCIALE di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori’.
Il contenuto di questo articolo è stato trasfuso nell’art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, disposizione che disciplina il ‘Subappalto’ e che contiene diverse previsioni e procedure tra cui quelle dei seguenti commi 8 e 13: ‘8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. […] 13. ‘La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la
natura del contratto lo consente’.
4.2. La disamina dell’evoluzione legislativa rende chiaro che l’art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha sostituito l’art. 118 del d.lgs. n. 162 del 2006 introducendo delle modifiche in ordine al regime di solidarietà nonché alle procedure da seguire per ricorrere al subappalto da parte degli enti affidatari. In forza della disposizione transitoria dettata dall’art. 216 del d.lgs. n. 50 cit. la novella ha, peraltro, riguardato le procedure di cui ai bandi pubblicati dopo il 19.4.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50) mentre il contratto di appalto nell’ambito del quale ha lavorato il lavoratore è stato stipulato il 30.9.2013. Di conseguenza, doveva applicarsi, al caso di specie, l’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (vecchia formulazione).
5. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata  va  cassata  con  rinvio  alla  Corte  di  appello  di Napoli,  in  diversa  composizione,  che  nella  decisione  della causa si atterrà ai principi sopra formulati e  provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che  provvederà  altresì  sulle  spese  del  presente  giudizio  di legittimità.
Così deciso in Roma all’udienza dell’8 gennaio 2025.