Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32867 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32867 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22197-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti elettivamente
Oggetto
R.G.N. 22197/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchØ contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2019 R.G.N. 2428/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata condannata, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe, alle dipendenze della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di importi vari, maturati nel periodo fino al maggio 2011 e non corrisposti da quest’ultima società;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (da ora ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , affidato a quattro motivi;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono da considerare intimati, non essendo stata rinvenuta, in relazione ad entrambi, la procura speciale in calce al controricorso;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo la società ricorrente – denunciando nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo alla (erronea) interpretazione dell a disposizione di cui all’ art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice di appello abbia interpretato la citata disposizione in senso estensivo, ritenendo applicabile il regime di responsabilità solidale ivi previsto anche alle società per azioni a partecipazione pubblica, senza tener conto del carattere speciale del predetto regime;
con il secondo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice abbia affermato che il beneficio di preventiva escussione operi solo in sede esecutiva;
con il terzo motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale non
abbia riconosciuto la fondatezza della questione di costituzionalità – nuovamente prospettata nel predetto motivo -, sul rilievo che ‘imprenditori come l’odierna ricorrente, nel ruolo di committenti di appalti pubblici, sarebbero destinatari di una triplice disciplina, eccessivamente onerosa rispetto a qualsivoglia altro operatore economico, pubblico o privato che sia’;
con il quarto motivo – denunciando violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 , in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che la predetta Corte abbia ritenuto sufficiente ad impedire la decadenza, prevista dalla norma per l’esercizio dell’azione , un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, inviato a ll’obbligato solidale.
Ritenuto che:
il primo motivo è infondato, poiché «In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall ‘ art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all ‘ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE pubblica), assoggettati, quali ‘ enti aggiudicatori ‘ al codice dei contratti pubblici» (così, tra le altre, Cass. 5/03/2019, n. 6333; cfr., in senso analogo, di recente, Cass. 13/10/2022, n. 30100: «La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie RAGIONE_SOCIALE), senza che ad essi trovi applicazione l ‘ esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall ‘ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale,
intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un ‘ azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell ‘ appalto»);
il secondo motivo è da disattendere, poiché i crediti azionati si riferiscono, come emerge dallo stesso ricorso, al periodo fino al mese di maggio 2011, onde – essendo, in materia, applicabile il regime di solidarietà vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione (così, tra le altre, Cass. 14/11/2019, n. 29629; v., altresì, di recente, Cass. 17/11/2021, n. 34982) – non poteva operare il beneficio di escussione, introdotto dal l’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. dalla legge n. 35 del 2012, n. 35;
la terza censura è da disattendere, poiché «E ‘ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l ‘ annullamento da parte della Corte» (così, da ultimo, Cass. 20/03/2023, n. 8033); senza contare che, sulla questione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la differente regolamentazione della responsabilità solidale – esclusa per le pubbliche amministrazioni ed applicabile ai soggetti privati assoggettati, quali ‘ enti aggiudicatori ‘ , al codice dei contratti pubblici – «non viola l ‘ art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l ‘ iniziativa economica dei privati
imprenditori per l ‘ aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti» (così, tra le altre, Cass. 3/05/2017, n. 10777);
il quarto motivo è da rigettare, già sol perché «la decadenza prevista dall ‘ art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ‘ ratione temporis ‘ vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l ‘ appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell ‘ appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento»; (così Cass. 28/10/2021, n. 30602; nello stesso senso v. Cass. 20/10/2022, n. 31038);
segue il pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, nei confronti dei controricorrenti; nulla sulle spese tra ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e i lavoratori rimasti intimati;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dei lavoratori controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24