Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15891-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocata NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO -ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
R.G.N. 15891/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 18/9/2024
giurisdizione Responsabilità solidale per i debiti contributivi. Art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
per la cassazione della sentenza n. 498 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 18 gennaio 2019 (R.G.N. 53/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza n. 498 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona e depositata il 18 gennaio 2019.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto, nella sola parte concernente la responsabilità per le sanzioni civili, il gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società, nella sua veste di obbligato solidale (art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), contro il verbale di accertamento ispettivo del 12 marzo 2015 e contro l’intimazione di pagamento relativa ai contributi previdenziali non pagati da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il periodo da febbraio 2010 a gennaio 2015.
1.2. -A fondamento della decisione, la Corte d’appello di Ancona ha osservato, anzitutto, che sussiste in ogni caso la responsabilità solidale della committente per il debito contributivo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche a volere ricondurre alla subfornitura il rapporto negoziale. In tal senso milita l’interpretazione delineata dal giudice delle leggi (sentenza n. 254 del 2017). Tale responsabilità solidale investe tutti i crediti contributivi maturati in costanza di appalto o di subfornitura.
Nel caso di specie, è stata dimostrata in modo convincente «l’inerenza dei contributi richiesti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alle posizioni lavorative dei dipendenti della Ditta subfornitrice effettivamente impegnati nelle lavorazioni destinate a soddisfare la richiesta della committente odierna appellante» (pagina 5 della sentenza impugnata).
Sotto questo profilo, la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno merita conferma.
1.3. -Nulla, invece, è dovuto a titolo di sanzioni civili, in quanto il legislatore ha circoscritto la responsabilità solidale del committente ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali, senza menzionare le «obbligazioni derivanti dal regime sanzionatorio applicabile al soggetto inadempiente» e contraddistinto da un «carattere indefettibilmente soggettivo» (pagina 6 della pronuncia d’appello).
La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, in parte qua , dev’essere, dunque, riformata.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, affidato a un motivo.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo del ricorso principale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e dell’art. 1655 cod. civ .
Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare irrilevante la natura del rapporto negoziale intercorso tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’affermazione della responsabilità solidale, prevista a carico del committente dal l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.
La qualificazione in termini di subfornitura o di appalto sarebbe tutt’altro che ininfluente, «attesi i risvolti civilistici conseguenti a tale qualificazione» (pagina 6 del ricorso per cassazione). Con la decisione impugnata, la Corte d’appello di Ancona avrebbe confermato, per contro, la qualificazione del rapporto negoziale in termini di appalto, recependo le indicazioni del verbale di accertamento e le statuizioni della pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno.
1.1. -La doglianza è inammissibile.
1.2. -Il presente giudizio verte sulla responsabilità solidale del committente, in base all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, e tale responsabilità sorge tanto nell’ipotesi di appalto quanto nella fattispecie della subfornitura, secondo la lettura privilegiata dalla sentenza n. 254 del 2017, pronunciata dalla Corte costituzionale e sorretta dai seguenti rilievi: «la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente -che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale -non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in cont rasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un ‘normale’ appalto » (punto 5 del Considerato in diritto ).
Anche questa Corte, in consonanza con le indicazioni ermeneutiche offerte dal giudice delle leggi, ha puntualizzato che «Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del
subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell ‘ art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall ‘ essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l ‘ utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento» (Cass., sez. lav., 8 ottobre 2019, n. 25172, riportata in massima; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 5 marzo 2020, n. 6299).
1.3. -A tali princìpi si è conformata la sentenza d’appello, nell’affermare che all’odierna ricorrente non giova l’inquadramento del rapporto negoziale nella fattispecie della subfornitura, in quanto tale inquadramento non elide quella responsabilità solidale del committente che rappresenta l’unico tema controverso (pagina 4 della pronuncia d’appello) , nelle sue implicazioni previdenziali e non in quelle civilistiche adombrate dalla società.
1.4. -Il motivo non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che s’incardina sull’oggetto del presente giudizio. Né la ricorrente dimostra quale incidenza abbia la diversa qualificazione, che neppure avvalora con elementi persuasivi, sulla decisione adottata dalla Corte di merito.
-Con la seconda censura del ricorso principale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29 , comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1676 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di aver erroneamente riconosciuto la responsabilità per i debiti previdenziali nei limiti del quinquennio, anziché del biennio, dalla cessazione dell’appalto.
Secondo la ricorrente principale, tanto i lavoratori quanto l’ente previdenziale sarebbero assoggettati, riguardo all’azione che possono
esperire nei confronti del committente, alla limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.
2.1. -La censura non coglie nel segno.
2.2. -Questa Corte è costante nell’affermare che il termine di decadenza di due anni, sancito dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile all ‘ azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, in quanto tale azione soggiace al solo termine di prescrizione (Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004).
2.3. -Di tale orientamento, ribadito a più riprese da questa Corte (Cass., sez. lav. 17 ottobre 2023, n. 28823, n. 28818, n. 28809, n. 28795 e n. 28786), e della sua portata decisiva ai fini del rigetto della censura, si mostra consapevole la parte ricorrente, che, anche nella memoria illustrativa (pagine 1, 2 e 3), propugna l’applicabilità della decadenza biennale anche agli enti previdenziali, sulla scorta dell’equiparazione tra crediti retributivi e crediti contrib utivi.
Ai princìpi di diritto, enunciati da questa Corte, si deve dare continuità, in difetto di persuasivi rilievi critici che valgano a sovvertire gli argomenti, letterali e sistematici, valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, con precipuo riguardo alla natura indisponibile della pretesa contributiva, autonoma rispetto a quella retributiva, e alla finalità di rafforzare l’adempimento degli obblighi contributivi (Cass., sez. lav., 14 agosto 2023, n. 24609, punti 10 e 11 del Considerato ).
2.4. -La pronuncia impugnata è, dunque, conforme a diritto, nell’escludere l’applicabilità della decadenza biennale all’azione intrapresa dall’Istituto, per i crediti contributivi che si correlano al l’esecuzione del contratto tra l’odierna ricorrente e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-Con la terza doglianza del ricorso principale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE allega, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 29 , comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.
La sentenza d’appello meriterebbe censura per aver fatto gravare sulla società committente i debiti contributivi concernenti tutti i lavoratori di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che questa società ha operato anche su incarico di altre aziende.
3.1. -La censura si rivela inammissibile.
3.2. -Dietro le sembianze della violazione di legge, la critica tende a ridiscutere l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito, in linea con il giudice di prime cure.
Come emerge dal passaggio già riprodotto nel dar conto dei ‘Fatti di causa’ (punto 1.2., che richiama la pagina 5 della pronuncia impugnata), la Corte d’appello di Ancona ha argomentato che la pretesa contributiva, dedotta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riguarda le sole posiz ioni dei lavoratori impiegati per soddisfare le richieste della ricorrente.
Si verte, dunque, in materia di un giudizio di fatto, che la società irritualmente si prefigge di censurare, allegando la violazione di legge e sollecitando a questa Corte una diversa, più favorevole, valutazione del compendio istruttorio.
3.3. -Dev’essere accolta, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso (pagine 5 e 6), sul presupposto che la critica si risolva nella richiesta di «una nuova valutazione delle emergenze processuali», preclusa in sede di legittimità.
-Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 21 del decreto -legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’art. 11, primo comma, delle preleggi.
L’Istituto lamenta che la sentenza d’appello non abbia riconosciuto la responsabilità solidale della committente anche per le sanzioni civili, per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, come convertito, che, senza alcuna efficacia retroattiva, avrebbe negato l’estensione della responsabilità solidale alle sanzioni. Tale disposizione, difatti, sarebbe innovativa e non si riprometterebbe di offrire l’interpretazione autentica della disciplina previgente.
4.1. -La censura è fondata.
4.2. -Questa Corte ha affermato in molteplici occasioni che l’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, nel limitare al solo datore di lavoro inadempiente la responsabilità per l’omissione contributiva nel settore degli appalti, si atteggia come norma innovativa (Cass., sez. lav., 11 luglio 2018, n. 18259, richiamata anche dal ricorrente incidentale) e non assolve, dunque, a una funzione d’interpretazione autentica della disciplina pregressa.
A tale riguardo, si è chiarito che «Non soltanto non si rinviene una qualificazione espressa in tal senso, usuale nella prassi legislativa, ma non soccorrono neppure elementi di ordine sistematico, che possano suffragare l ‘ intento d ‘ introdurre una disciplina provvista di valenza retroattiva o di conferire alla disposizione preesistente, anche per il passato, un significato corrispondente a una delle plausibili varianti di senso» (Cass., sez. lav., 19 luglio 2023, n. 21392, punto 8 delle Ragioni della decisione ).
In difetto di un’espressa disposizione di segno contrario, che solo il d.l. n. 5 del 2012 ha dettato e solo pro futuro , la responsabilità solidale si estende, dunque, anche alle sanzioni, in virtù del loro carattere accessorio e della loro applicazione automatica, secondo un importo predeterminato.
Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 254 del 2014, ha puntualizzato che la più favorevole disciplina recata dal d.l. n. 5 del 2012 si applica ai soli «inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua
entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo», e che tale modulazione temporale del regime sanzionatorio «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza , poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche» (punto 3 del Considerato in diritto ).
4.3. -Questa Corte ha ribadito di recente che la nuova disciplina, nell’ escludere il debito del committente per le sanzioni civili, si applica ai soli inadempimenti contributivi successivi alla sua entrata in vigore, in ossequio ai principi generali in tema di successione di leggi nel tempo (ordinanza n. 24609 del 2023, cit., punto 33 del Considerato , e Cass., sez. lav., 19 aprile 2024, n. 10669).
Per contro, nel regime applicabile prima del 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore dell’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, «sussisteva l ‘ obbligo solidale in capo al committente per il pagamento non solo dei contributi ma anche delle sanzioni civili» (Cass., sez. lav., 6 settembre 2024, n. 23996), in considerazione della «automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all ‘ obbligazione contributiva» (ordinanza n. 24609 del 2023, cit., punto 34 del Considerato ).
Il discrimine tra l’una e l’altra disciplina è legato, dunque, al verificarsi dell’inadempimento e il rapporto controverso, in quanto destinato a protrarsi, è regolato ratione temporis dalle differenti discipline che via via si avvicendano (ordinanza n. 10669 del 2024, cit.).
4.4. -Né la società delinea argomenti che inducano a discostarsi da tali princìpi, richiamati dall’Istituto anche nella memoria illustrativa .
-In definitiva, dev’essere accolto il ricorso incidentale, laddove il ricorso principale va, nel suo complesso, respinto.
-La sentenza d’appello è cassata in relazione alle censure accolte.
7. -La causa è rinviata alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, si uniformerà ai princìpi di diritto ribaditi con la presente ordinanza e, per gl’inadempimenti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, terrà conto della responsabilità solidale della committente anche per le sanzioni civili.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
8. -L’integrale rigetto del ricorso principale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso principale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione