SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6355 2025 – N. R.G. 00000171 2021 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore
Riunita in RAGIONE_SOCIALE di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 171/2021 del R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di appello, dall’AVV_NOTAIO (C.F. ); C.F. C.F.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F. ) e NOME COGNOME (C.F. ); P. C.F. C.F.
APPELLATA
CONCLUSIONI
All’udienza del 25/06/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendo la condanna della stessa alla consegna della copia della polizza RAGIONE_SOCIALE n. 96/52122111 e delle relative quietanze, ai sensi degli artt. 1888 e 1375 c.c.,
assumendo che tale contratto era stato stipulato in data 19.03.2002 con la società in nome collettivo ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ di cui egli era socio. Si costituiva in giudizio la la quale, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore in relazione alla domanda e l’inapplicabilità dell’art. 1888 c.c. alla polizza fideiussoria, chiedeva il rigetto della domanda attorea e la condanna del ai sensi dell’art. 96 c.p.c. All’udienza del 14.01.2020 il procuratore del chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere affermando che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a consegnargli tutta la documentazione richiesta.
Il Tribunale di Napoli, dunque, con sentenza n. 8150/2020 pubblicata il 27.11.2020, dichiarava la cessazione della materia del contendere e, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannava il al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta RAGIONE_SOCIALE.
In sintesi, e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il Giudice di prime cure specificava che dalla visura della RAGIONE_SOCIALE di Commercio depositata dalla convenuta risultava che la società era fallita ed era stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 12.01.2010.
Tuttavia, in epoca antecedente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, con atto del AVV_NOTAIO del 21.05.2004, aveva ceduto a l’intera sua quota di partecipazione della società, precisando nel predetto atto di non
vantare più alcuna partecipazione o diritto verso la stessa.
Alla luce di tale circostanza il primo Giudice specificava che , non rivestendo più la qualifica di socio della società all’epoca della estinzione della stessa, non era legittimato ad esercitare alcun diritto in nome della società, compreso quello di richiedere la copia della documentazione inerente alla polizza fideiussoria n. NUMERO_DOCUMENTO, stipulata in favore della già menzionata società.
Avverso tale sentenza ha proposto appello impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui, affermando il proprio difetto di legittimazione attiva, lo aveva condannato al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite.
L’appellante ha, dunque, evidenziato che l’art. 2290 c.c., rubricato ‘ Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi ‘, che si estende alle s.n.c., prevede che nel caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un solo socio (in questo caso per cessione delle quote), questi o i suoi eredi
siano responsabili verso i terzi per le obbligazioni contratte dalla società fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Il rapporto fideiussorio con la (già in favore della società -polizza n. 96/52122111 era sorto in data 19.03.2002, ovvero prima che egli cessasse dalla carica di socio amministratore della suddetta sRAGIONE_SOCIALE, con atto del 31.05.2004.
Secondo l’appellante, quindi, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di primo grado nella socio, era legittimato a richiedere copia della documentazione inerente alla polizza fideiussoria n. NUMERO_DOCUMENTO, stipulata in favore della predetta società, potendo essere chiamato a rispondere per le obbligazioni assunte dalla società, sentenza impugnata, egli, in proprio, in quanto ex contratte quando egli era socio.
Ad avviso dell’appellante, quindi, il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto condannarlo al pagamento delle spese processuali, ma avrebbe dovuto al più riconoscere una soccombenza reciproca compensando, così, le spese di lite fra le parti ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c.
Sulla base di tali argomentazioni, il ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘ Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame ed in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea, così provvedere:
dichiari la legittimazione attiva del sig. in proprio;
compensi fra le parti le spese di lite o in subordine condanni la convenuta il pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore del difensore dell’attore, dichiaratosi antistatario.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., e con attribuzione al procuratore costituito anticipante ‘.
La si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione ex adverso proposta.
In particolare, l’appellata ha prospettato la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e ha ribadito l’inapplicabilità dell’art. 1888 c.c. in materia di polizza fideiussoria. Secondo l’appellata tale disposizione è incompatibile con la natura fideiussoria della polizza, essendo ontologicamente diverso il regime della prova in ipotesi di polizza fideiussoria e contratto di assicurazione.
All’udienza del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L’appello è fondato e deve accolto nei limiti che si precisano di seguito.
aveva agito in giudizio, come espressamente indicato nell’atto di citazione, non solo come socio della , ma anche in proprio.
Secondo quanto previsto dall’art. 2090 c.c. nel caso in cui il rapporto sociale inerente ad una società di persone si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili delle obbligazioni contratte dalla società verso i terzi fino al giorno dello scioglimento.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla nel giudizio di primo grado, risulta che la polizza fideiussoria era stata rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per garantire il
della restituzione delle somme erogate in data 10.5.2002 in favore della società in base alla legge n. 488/92.
Consegue a quanto premesso che aveva certamente interesse a ricevere copia della polizza fideiussoria che aveva sottoscritto quale socio, all’epoca dei fatti, della società
Inoltre, a prescindere dalla norma invocata dall’attore (art. 1888 c.c.) deve ritenersi che l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di consegnare ad una delle parti originariamente contraenti copia del contratto (nel caso di specie della polizza fideiussoria) consegue al dovere generale di entrambi i contraenti di comportarsi in buona fede, anche in punto di esecuzione del contratto, tanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Consegue a quanto premesso che, dichiarata cessata la materia del contendere, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, non vi era nessun motivo per affermare la c.d. soccombenza virtuale del il quale, certamente, poteva vantare un interesse qualificato ad ottenere copia della documentazione oggetto di lite.
Tuttavia, considerato che, già al momento della propria costituzione in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE aveva comunque depositato copia della documentazione richiesta dal sussistevano fondati motivi per compensare le spese del primo grado di giudizio.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata non sussistendo i presupposti per dichiarare la soccombenza c.d. virtuale di .
L’accoglimento dell’appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, per i motivi sopra indicati, appare corretto compensare integralmente tra le parti.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza n. 8150/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 27/11/2020, così provvede:
accoglie l’appello proposto da e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME